Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10106 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 28/05/2020), n.10106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20152-2017 proposto da:

GLOBAL STARNET LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PROCIDA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

L’attuale contenzioso trae origine dal ricorso proposto dalla Global Starnet Limited con cui si opponeva all’avviso di accertamento n. 180 /2012 emesso dalla Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS) per l’anno di imposta 2007 nei suoi confronti per somme dovute a titolo di Preu non versato relativamente all’uso illecito di apparecchi da intrattenimento rientranti nella tipologia di cui all’art. 110 LUTPS, comma 6, per l’importo di 1830,72, oltre interessi e sanzioni.

La pretesa fiscale sottesa all’accertamento, traeva origine dal verbale redatto il 17 7 2007 dai funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avevano accertato che un apparecchio collocato presso il locale Bar x di C.A. riconducibile alla tipologia di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a), non era conforme alle prescrizioni di legge in quanto scollegato alla rete.

La AAMS resisteva all’opposizione.

Con sentenza n. 18929/38/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che il concessionario di rete in base alla normativa applicabile ratione temporis, rispondesse solo del pagamento del prelievo erariale unico e non anche del maggior prelievo conseguente ad uso illecito degli apparecchi di gioco.

La AAMS proponeva appello ritenendo errata l’interpretazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13, conv. nella L. n. 362 del 2003 e dell’art. 39 quater successivo, ratione temporis vigente, chiedeva accertarsi l’obbligo solidale a carico della concessionaria appellata per le violazioni riscontrate.

La Commissione regionale del Lazio accoglieva l’appello interpretando la normativa all’epoca vigente nel senso che la responsabilità del concessionario sussiste nel caso in cui per effetto di un illecito, sia civile che penale o amministrativo, nell’uso di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, sia accertato e dovuto un maggior prelievo PREU.

Propone ricorso in Cassazione, la Global Starnet Limited affidandosi ad un solo motivo:

violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 quater, comma 2, quale introdotto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste con controricorso l’Agenzia Delle Dogane e Dei Monopoli concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e o di rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il motivo di gravame è infondato.

Il giudice di appello perviene alla conclusione della fondatezza della pretesa erariale in quanto sussisterebbe la responsabilità solidale del concessionario non solo per il “semplice” prelievo unico erariale (relativo alle giocate regolarmente registrate) come ritenuto dal giudice di primo grado, ma anche nel caso di recupero del “maggior” prelievo unico erariale a seguito di occultamento delle giocate da parte di soggetti che intralciavano il collegamento tra le apparecchiature e la rete.

L’iter argomentativo seguito dal giudice di secondo grado è corretto. A tale fine occorre premettere che la disciplina all’epoca vigente ed in vigore dall’1 gennaio 2007 al 4 agosto 2009, nell’individuare, in via generale, quale responsabile del tributo il concessionario, quale soggetto al quale è stato rilasciato il nulla osta (vedi, L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13), provvede, con specifiche disposizioni, integrative, se non derogatorie di quella generale, alla designazione dei soggetti responsabili del tributo per le ipotesi di giocate tramite apparecchi e congegni effettuate in modo illegale. Ai fini fiscali, poichè il presupposto di imposta del tributo è rappresentato dalla gestione e l’esercizio del gioco tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro, il termine maggiore prelievo erariale unico non vale ad individuare una nozione distinta, ma solo tende a indicare una comparazione tra il prelievo calcolato sulla base dei dati di funzionamento ritualmente trasmessi tramite la rete telematica e quello occultato ed evaso mediante vari artifizi, o non collegando l’apparecchi(alla rete o non inviando i dati relativi a tutte le giocate. In definitiva il legislatore ha inteso assicurare il gettito derivante dalle giocate (peraltro inserito nel bilancio dello Stato e quindi diretto a soddisfare preminenti interessi pubblici) assoggettando al pagamento del Preu anche il caso in cui l’utilizzo degli apparecchi pur muniti di nulla osta, sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, ponendo l’obbligo fiscale in questione seppur in via residuale, anche a carico di soggetti in relazione ai quali è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli stessi apparecchi (e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate) in ragione del rapporto mate iiale con il bene utilizzato per le giocate (installatore, esercente del punto di gioco) ovvero del rapporto giuridico con lo stesso (concessionario). In definitiva il D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, applicabile al caso concreto, all’epoca vigente ed in vigore fino al 4 agosto 2009, prevedeva alternativamente due figure di obbligati principali e soggetti passivi dell’imposta cioè l’autore dell’illecito ed evidentemente solo in caso di mancata individuazione dell’autore dell’illecito, il concessionario. Nel prosieguo della disciplina, nello stesso comma, sempre al fine di rendere più certo l’entità del gettito, individuava due figure di responsabili in solido “per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico” e cioè l’installatore, il possessore dei locali ed il concessionario, sempre che non fossero da considerare obbligati principali, per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria.

Come si vede il legislatore ha inteso operare una differenziazione solo in merito alle diverse fattispecie di illecito accertate, e non sulla base dell’aggettivo comparativo maggiore. Da ciò consegue che, con particolare riferimento all’ipotesi, che qui interessa, di esercizio del gioco mediante apparecchi muniti del nulla osta, mentre dell’assolvimento del tributo relativamente alle giocate trasmesse per via telematica è responsabile il concessionario, in caso di giocate non trasmesse e limitatamente agli importi dovuti in relazione a tali giocate, del prelievo erariale unico rispondono, ai sensi del D.L. n. 258 del 2003, art. 39-quater, comma 2, due categorie di soggetti: a titolo principale, i soggetti che hanno commesso l’illecito ovvero, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, il concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta; a titolo di coobbligati solidali, il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali in cui questi sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora tali soggetti non siano già debitori a titolo principale.

Non decisivo inoltre, è l’argomento rappresentato dalla modifica normativa operata dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8-quaterdecies, il quale ha limitato la responsabilità solidale del concessionario (oltre che dell’installatore, del possessore o detentore degli apparecchi e dell’esercente) al caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito.

A tale disposizione non può riconoscersi natura interpretativa o, comunque, di esplicitazione di precetti normativi già in vigore, stante l’assenza di elementi letterali che depongano in tal senso.

Nè è pertinente è il richiamo al principio della retroattività della legge più favorevole per il contribuente, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, solo con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Pertanto, questa Corte dando continuità al principio già espresso dalla sentenza n. 13116 del 25/05/2018 e Sentenza n. 14562 del 06/06/2018 (Rv. 649003 – 01) “in tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 Tulps, comma 5, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, quater, comma 2, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PREU) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà”.

Tenuto conto delle numerose modifiche legislative intervenute in breve lasso di tempo, appare opportuno compensare le spese processuali del grado.

Si dà atto dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali del grado.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA