Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10106 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10106 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 18/05/2015

()I
SENTENZA

sul ricorso 21648-2009 proposto da:
C.S.T.P.

AZIENDA DELLA MOBILITA’

S.P.A.

C.F.

00170840656, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 146,
STEFANIA
2015

presso lo studio dell’avvocato

VERALDI,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato LORENZO IOELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

546

contro
2

SANTORO GIOVANBATTISTA, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 185, presso lo

studio dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentato e
difeso dagli avvocati MARCO MOCELLA, FRANCESCO LAURO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 210/2009 della CORTE D’APPELLO
il 13/05/2009

R.G.N.

1600/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato IOELE LORENZO;
udito l’Avvocato MOCELLA DANIELA per delega MOCELLA
MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di SALERNO, depositata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Il lavoratore in epigrafe, quale dipendente della CSTP – Azienda della
Mobilità Spa, adiva il Tribunale di Salerno, esponendo che era stato inizialmente
assunto con contratto di formazione e lavoro trasformato alla scadenza in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che, successivamente alla

nell’anzianità di servizio ai fini dell’erogazione di taluni emolumenti contrattuali;
che ciò era accaduto in ragione di un accordo aziendale del 10 maggio 2001 che
prevedeva il mantenimento degli emolumenti rivendicati solo per il personale in
servizio a tempo indeterminato a detta data e non per chi, a tale data, era in
contratto di formazione e lavoro, indebitamente equiparando così questi ultimi ai
neo-assunti.
Pertanto chiedeva che il Tribunale adito, previa declaratoria di nullità delle
pattuizioni collettive ed individuali in violazione dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 726
del 1984, conv. in I. n. 863 del 1984, dichiarasse che il periodo di formazione e
lavoro doveva essere computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio; in
ragione di tale declaratoria chiedeva la condanna dell’Azienda convenuta al
pagamento di somme a titolo di competenze accessorie unificate, a decorrere
dalla data di conversione del rapporto.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13 maggio 2009, in riforma
della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda.
In estrema sintesi la Corte territoriale ha, innanzi tutto, ritenuto errata la tesi
propugnata dall’Azienda secondo cui la disciplina della I. n. 863 del 1984 si
dovesse riferire solo agli istituti legali e non a quelli contrattuali.
In secondo luogo, una volta sancita l’unicità del rapporto di lavoro sin dalla
sua instaurazione con un contratto di formazione e lavoro, secondo la Corte del
merito non poteva essere consentita una equiparazione degli assunti in contratto
di formazione e lavoro ai neo-assunti, con una clausola della contrattazione
aziendale che, riconoscendo solo ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato
ad una certa data (10 maggio 2001) taluni emolumenti, e non a quelli già assunti
in c.f.l. a quella medesima data, si traduceva in

una violazione di norma

inderogabile.
2.— Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, articolati in una pluralità di quesiti. Ha resistito

R.G. n. 21648/2009
Udienza 3 febbraio 2015
Presidente Madoce Relatore Amandola

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trasformazione, il periodo di formazione e lavoro non era stato computato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

l’intimato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
378 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

con il primo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 3, commi 5 e 12 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modificazioni nella I.
n. 863 del 1984, e dell’art. 13 dei R.D. n. 148 del 1931, nonché motivazione
omessa, insufficiente e contraddittoria; nella sostanza si censura la decisione
impugnata per avere riconosciuto ai lavoratori gli emolumenti in controversia, pur
non potendo questi essere annoverati tra quelli in servizio alla data del 10
maggio 2001, utilizzata come discrimine temporale dall’accordo aziendale di pari
data al fine di individuare i lavoratori aventi diritto alla conservazione cial
trattamento retributivo secondo il regime previgente a quello modificato
dall’accordo;
con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 16, d.l. n. 299 del 1994, conv. con modificazioni in 1. n. 451 del 1994,
interrogando la Corte sul se si ponga in contrasto con suddetta disposizione “la
sentenza di merito la quale ritiene l’illegittimità di un contratto collettivo che,
modificando la precedente disciplina sempre collettiva, parifichi la posizione del
lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ex CFL, ai neo assunti con
contratto CFL, prevedendo sia per l’uno che per l’altro una identica voce
retributiva”.

4.— I motivi di ricorso, che per la loro reciproca connessione vanno esaminati
congiuntamente, non possono trovare accoglimento per le ragioni già espresse da
questa Corte in controversie analoghe in cui la medesima CSTP Spa è risultata
soccombente (Cass. nn. 18944/2014; 18945/2014; 19427/2014; 19428/2014;
19429/2014;

19430/2014;

19431/2014;

19432/2014;

19433/2014;

21052/2014) .

5.— In particolare, avuto riguardo alla motivazione contenuta in Cass. n.
19431 e n. 19432 del 2014, si è richiamata la pronuncia a Sezioni unite n. 20074
del 2010, la quale, dopo aver sgombrato il campo circa l’infondatezza

R.G. n. 21648/2009
Udienza 3 febbraio 2015
Presidente Macloce Relatore Amandola

3.— I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

dell’originaria impostazione della difesa della società secondo cui la disposizione
contenuta nell’art. 2, commi 5 e 12, d.l. n. 726/84, conv. con mod. nella I. n.
863/84, non opererebbe quando l’anzianità è presa in considerazione da
discipline contrattuali, ha affermato che “l’intento del legislatore è quello di una
equiparazione (periodo di formazione lavoro-periodo di lavoro ordinario) di

riequilibrio e di contemperamento”.
“Tale principio non integra – si rammenta nelle decisioni nn. 19431 e
19432/2014 citate – una immotivata e irrazionale interferenza del legislatore
rispetto alle prerogative delle parti collettive in materia di trattamento retributivo
di lavoratori, ma assolve, per ragioni di interesse generale, alle funzioni di
consentire un coordinamento con la disciplina ordinaria di quella propria del
contratto di formazione lavoro al fine di riequilibrare, attraverso previsioni di
favore, la debole condizione del lavoratore, assunto mediante tale speciale tipo di
contratto, degli aspetti di trattamento meno favorevole del rapporto rispetto alla
disciplina generale (Cass. ord. n. 16888 del 2011, ord. n. 14229 del 2011)” (per
la stessa affermazione, adde Cass. n. 19198 del 2013; Cass. n. 10108 del 2013,
e, di recente, ord. n. 1738 del 2015 nonché Cass. n. 3645 del 2014, secondo cui
“il senso dell’operazione di riequilibrio non può essere certo messo in discussione
dal fatto che, con la trasformazione, la precarietà è stata superata visto che,
diversamente, si legittimerebbe un trattamento meno favorevole pur in presenza
di situazioni divenute per scelta legislativa”).
Nelle sentenze, inoltre, si richiama l’insegnamento di Cass. n. 24033 del
2007, secondo cui, “in fattispecie analoga a quella in esame in cui si
controverteva dell’applicabilità, nei confronti di lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, del limite posto dalla norma collettiva che aveva soppresso
l’agevolazione tariffaria, per i nuovi assunti a decorrere da una certa data, il
rapporto deve essere considerato unico sin dalla data della sua instaurazione
conseguendone la impossibilità di considerare come data di assunzione ai fini
della disciplina collettiva, una data successiva a quella di cui al contratto di
formazione e lavoro”.
Nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 13496 del 2014, secondo la quale
“il solo fatto dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro, stante la
previsione legale che equipara la dimensione temporale del rapporto, non può
giustificare che lavoratori entrambi in servizio a detta data, gli uni già con

R.G. n. 21648/2009
Udienza 3 Febbraio 2015
Presidente Macioce Relatore Amendola

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carattere generale, che opera a tutto campo perseguendo una esigenza di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

contratto a tempo indeterminato e gli altri con contratto solo successivamente
trasformato in rapporto a tempo indeterminato, percepiscano un diverso
trattamento retributivo per l’intera vita lavorativa”.
Nei precedenti specifici innanzi richiamati si conclude, dunque, che
“l’accertamento del diritto alle indennità oggetto di domanda secondo il regime

stregua delle medesime allegazioni della CSTP, strettamente collegato al
riconoscimento dell’anzianità di servizio con riferimento al periodo di formazione
e lavoro. è dalla soluzione che riceve la questione attinente alla decorrenza del
rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di formazione che
discende la possibilità di considerare l’odierno controricorrente tra i lavoratori in
servizio alla data del 10.5.2001, ai quali l’Accordo aziendale riserva un più
favorevole trattamento economico rispetto ai nuovi assunti”.
Pertanto anche il presente ricorso proposto dalla medesima CSTP Spa risulta
infondato, non essendo utilmente invocabile la pronuncia richiamata dalla società
nella memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. n. 19436 del 2014) resa avverso
sentenza di altra corte di appello nei confronti di diversa azienda, mediante
l’articolata interpretazione di altro accordo aziendale con riferimento ad una ben
precisa indennità contrattuale ivi prevista, per di più secondo profili di censura
qui non rilevati.

6.—

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto ma, in relazione

all’obiettiva controvertibilità della questione, il Collegio reputa che possano essere
compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2015

Il rela lire est.

previgente a quello ridefinito dall’accordo aziendale del maggio 2001 risulta, alla

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