Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10106 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10106 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 15201-2007 proposto da:
MINICHIELLO

NATALINO

(C.F.

MNCNLN49S25A300S),

CARDINALE FELICE (C. F. CRDFLC56M06A399X), BLASI
ANTONIETTA

(C.F.

BLSNNT28S43A399S),

PAGLIARO

Data pubblicazione: 09/05/2014

CARMELA (C.F. PGLCML30M70A399K), MINICHIELLO
MICHELE (C.F. MNCMHL21A05A399D), CARDINALE LEONARDA
2014
347

(C.F. CRDLRD51D52A399P), CARDINALE FRANCESCO (C.F.
CRDFNC27R07A399A), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso l’avvocato DE BONIS
MASSIMO, che li rappresenta e difende unitamente

1

all’avvocato DI LAURO PIERO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., in persona del legale

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso
l’avvocato SANDULLI MICHELE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TEDESCHI MARIO,
giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 4005/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/02/2014 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE BONIS
MASSIMO che ha chiesto il rinvio, in subordine
l’accoglimento del ricorso;

rappresentante pro tempore, elettivamente

udito, per la controricorrente, l’Avvocato NARDONE
ANTONIO, con delega, che si oppone al rinvio, e ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità,

in

subordine

rigetto

del

2

ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I signori Natalino Minichiello e Felice Cardinale
citarono in giudizio davanti al tribunale di Avellino la

con la quale avevano stipulato un contratto di apertura
di credito fino a concorrenza di £ 2.950.000.000 per la
durata di nove mesi e un giorno. Esposero che le somme
accreditate erano state utilizzate dalla banca senza autorizzazione per estinguere preesistenti posizioni debitorie di soggetti terzi; e che per le obbligazioni nascenti dal contratto erano state rilasciate garanzie da
terzi, tra l’altro, da Francesco Cardinale, Leonarda
Cardinale, Carmela Pagliaro, e dai coniugi Antonietta
Blasi, Michele Minichiello, soggetti tutti poi intervenuti adesivamente nel processo. Gli attori chiesero accertarsi la nullità del contratto, e proposero diverse
altre domande connesse e subordinate. Il giudizio fu riunito a quello, successivamente instaurato, di opposizione medesimi attori al decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per il pagamento di £ 4.253.000.000 oltre agli accessori.
2. Con sentenza 7 maggio 2002, il tribunale respinse
le domande attrici, revocò il decreto ingiuntivo e rimise la causa in istruttoria per l’accertamento delle som-

3

Banca della Campania s.p.a. (già Banca dell’Irpinia),

me dovute dagli attori alla banca. Con la successiva
sentenza 13 novembre 2004, il tribunale condannò Natalino Minichiello, Felice Cardinale, Francesco Cardinale,
Leonarda Cardinale, Carmela Pagliaro, al pagamento in
favore della banca di C 2.091.411,02 oltre agli accesso-

3. Gli appelli proposti dagli attori soccombenti av-

verso le due sentenze sono stati respinti dalla Corte
d’Appello di Napoli con sentenza 29 dicembre 2006. In
essa si ribadisce quanto già affermato dal primo giudice, circa la validità del contratto di apertura corrente
stipulato nella fattispecie, con cui la banca si era obbligata a tenere a disposizione degli accreditati per un
tempo determinato una somma di denaro, con regolamento
in conto corrente degli atti di disposizione compiuti
dagli accreditati. Sulla base di atti scritti di disposizione, provenienti da questi, erano stati annotati gli
addebiti in conto corrente di somme di cui erano debitori, nei confronti della banca, gli stessi correntisti e
le altre persone da questi nominativamente indicate. Irrilevante era la mancata consegna materiale delle somme
accreditate, validamente sostituita da moneta scritturale. In tal modo era stata realizzata la finalità pratica
dell’operazione bancaria, comune alle parti, di consentire a tutti i debitori del gruppo societario – familia4

Il c
dr. Al;

el. est.
-ccherini

ri.

re di rientrare dalle varie esposizioni debitorie verso
la banca mediante un’apertura di credito a favore dei
maggiori debitori interessati, che avrebbero dovuto utilizzare l’accredito per il ripianamento dei debiti a
condizioni di favore in punto d’interessi. L’appello era

per lesione ultra dimidium e per usurarietà degli interessi, domande motivatamente respinte in primo grado e
reiterate in appello (la seconda, inammissibilmente, solo con la comparsa conclusionale) senza censure specifiche alle decisioni del primo giudice.
4. Per la cassazione di questa sentenza, notificata
il 21 marzo 2007, ricorrono le parti soccombenti per otto motivi con atto notificato il 18 maggio 2007, illustrato anche con memoria.
La banca resiste con controricorso notificato in data 22 giugno 2007, e con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Nel ricorso sono enunciate in diretta successione, rubricate sotto le lettere da a) a e), quattro violazioni di norme di diritto sostanziale, e un vizio di
motivazione. A tal enunciazione fanno seguito i motivi
di ricorso, numerati da 1 a 8, posti sotto autonome rubriche che talora si riallacciano alle violazioni espo-

5

poi inammissibile in ordine alla lamentata rescissione

ste in precedenza: detti motivi sviluppano discorsivamente delle considerazioni critiche su tutti gli aspetti
della vertenza, e si concludono con quesiti di diritto.
Questi motivi, tuttavia, sono o formulati come vere
e proprie domande di merito (primo, secondo, terzo,

sto con gli accertamenti di merito (quinto), o con esclusivo riguardo a supposte conseguenze che avrebbero
dovuto dimostrare l’effettivo accreditamento (settimo).
In nessuno di tali quesiti è validamente censurato un
principio di diritto al quale il giudice di merito si
sarebbe uniformato, o è indicato un principio di diritto
che sarebbe stato dallo stesso giudice violato.
6. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del

giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come
in dispositivo.
P. q. m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C
20.200,00, di cui C 20.000,00 per compenso, oltre agli
oneri di legge.

6

Il C o’l. est.
dr. Alii, f -qccherini

quarto, sesto e ottavo), o basati su premesse in contra-

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,

il giorno 10 febbraio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA