Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10106 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5061/2009 proposto da:

B.R., PASINA IMPERMEABILIZZAZIONI SRL (già Pasina

Impermeabilizzazioni di Pasina Fabrizio & C. S.A.S.) in persona

del

legale rappresentante pro tempore Sig. B.M., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio

dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GEROSA Maurizio giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., incorporante per fusione SASA

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 294, presso lo studio

dell’avvocato VALLEFUOCO Angelo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGETTI ALESSANDRO giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2008 del TRIBUNALE di TRIESTE, emessa il

22/2/2008, depositata il 27/02/2008 (R.G. 2429/04 e 2433/04);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO VOLO RANCATI (per delega dell’Avvocato

ANGELO VALLEFUOCO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27-2-2008 il Tribunale di Trieste rigettava l’opposizione agli atti esecutivi proposta da SASA Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. avverso l’atto di precetto notificatogli in data 19-5-04 per il pagamento di Euro 161.638,29 dalla Pasina Impermeabilizzazioni s.a.s. e da B.R.;

accoglieva l’opposizione all’esecuzione proposta da SASA Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. avverso lo stesso atto e per l’effetto accertava che il credito intimato con l’atto di precetto notificato il 19-5-04 eccedeva l’ammontare del credito al cui pagamento l’attrice era stata condannata con sentenza n. 521/03 del Tribunale di Monza – Desio;

rigettava l’opposizione agli atti esecutivi proposta da SASA Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. avverso l’atto di pignoramento presso terzi nella causa sub R.G. 2433/04; spese di lite compensate.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione la Pasina Impermeabilizzazioni s.r.l.(già Pasina Impermeabilizzazioni di Pasina Fabrizio & C s.a.s.) e B.R. con tre motivi, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resisteva con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a., incorporante per fusione SASA Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che la sentenza è ricorribile per cassazione in quanto è stata pubblicata in data 27-2-2008, nella vigenza dell’art. 616 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Con il primo motivo di ricorso veniva denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento ex art. 360, n. 4, in quanto la sentenza impugnata non aveva esaminato l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dagli attuali ricorrenti nella comparsa di costituzione datata 4-10-2004 nel giudizio di opposizione a precetto ed agli atti esecutivi ed ulteriormente ribadita nella comparsa conclusionale.

Il Tribunale aveva omesso di pronunciare su tale eccezione violando così l’art. 112 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 cod. proc. civ. (nella specie, la formulazione di una eccezione di inammissibilità), affermandosi che la deduzione di tale eccezione è avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi e trascriva le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, al fine di consentire alla Corte la valutazione della fondatezza della doglianza.

Nel caso di specie i ricorrenti si limitano ad affermare che l’eccezione di inammissibilità è stata formulata nella comparsa di costituzione e ribadita ed illustrata nella comparsa conclusionale, senza però trascrivere il contenuto degli atti richiamati quantomeno nelle parti dove l’eccezione è stata formulata.

Come secondo motivo denunziava la falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Tribunale di Trieste aveva male applicato l’art. 12 preleggi nella interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 521/03 del Tribunale di Monza-Desio.

Secondo i ricorrenti il giudice di merito era incorso nella falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., in quanto, investito dell’opposizione all’esecuzione, nell’interpretare la sentenza n. 521/03 del Tribunale di Monza – Desio, titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione, si era limitato ad applicare il solo criterio dell’interpretazione letterale delle parole utilizzate dal Giudicante, omettendo l’applicazione del criterio teleologico previsto dallo stesso art. 12 preleggi.

Anche tale motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza.

Infatti non è stato osservato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui: il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Cass. (ord.) n. 22303 del 2008.

Nel ricorso sono stati riportati solo brani staccati della sentenza del Tribunale di Monza – Desio, di cui si assume l’erronea interpretazione da parte del giudice di merito che non avrebbe rispettato il criterio interpretativo teleologico, brani staccati che non consentono di effettuare la valutazione della fondatezza del motivo di impugnazione. Infatti, per effettuare la interpretazione della sentenza posta a fondamento dell’esecuzione applicando il criterio teleologico invocato dai ricorrenti, è necessaria la lettura complessiva del documento.

Come terzo motivo viene dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: perchè non è autosufficiente (non sono specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, nè sono indicati i profili di rilevanza di tali fatti) e perchè il motivo stesso, proprio a causa della carenza di autosufficienza, non contiene un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale sia possibile cogliere la fondatezza della censura. Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. 16528/2008 – hanno chiarito che secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”. Nella specie, il ricorso non indica il fatto controverso riferendosi genericamente all’interpretazione della suddetta sentenza del Tribunale di Monza – Desio e non contiene la formulazione di un quesito logico-giuridico, la cui soluzione consenta di accogliere o respingere il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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