Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10105 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.21/04/2017), n. 10105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15436/2012 proposto da:
COMUNE ALATRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIETRO VOLPARI, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
S.P., S.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 29601/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VOLPARI PIETRO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Corte di cassazione Sez. tributaria con sentenza n. 29601 del 29.12.2011 rigettava il ricorso proposto dai contribuenti S.P. e S.G. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 523 del 2007; dichiarava non luogo a provvedere in punto di rimborso spese a favore del Comune di Alatri, intimato, poichè lo stesso non si era difeso nel giudizio di legittimità.
Contro la sentenza in oggetto il Comune di Alatri ricorre ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.: osserva che dal verbale di udienza e dalla stessa intestazione della sentenza della Corte di Cassazione risulta che il Comune si è difeso costituendosi in giudizio mediante controricorso e partecipando all’udienza di discussione; chiede di disporre la condanna dei ricorrenti soccombenti alla rifusione delle spese in favore del Comune di Alatri.
Gli intimati non resistono.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come già rilevato con l’ordinanza interlocutoria del 26.1.2016, di rimessione della causa a questa Sezione, dal verbale di udienza 2.12.2011 relativo alla causa N.R.G. 29619/08, definita con la sentenza oggetto della presente impugnazione, nonchè dalla intestazione della stessa sentenza gravata, risulta che il Comune di Alatri si è regolarmente costituito in quel giudizio ed ha partecipato all’udienza di discussione.
Ricorre pertanto il dedotto errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, risultante dagli atti di causa, e la sentenza impugnata deve essere revocata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle spese. Quanto al giudizio rescissorio, S.P. e S.G. ricorrenti nella causa definita con la sentenza di questa Corte n. 29601/2011 devono essere condannati al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Alatrì parte resistente, liquidate come da dispositivo. Le spese relative al giudizio di revocazione devono invece essere compensate.
PQM
Accoglie il ricorso per revocazione e condanna in solido S.P. e S.G. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità definito con la sentenza 29601/11 di questa Corte, liquidate in Euro 1300 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017