Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10105 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4999/2009 proposto da:

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio dell’avvocato IELO

ANTONIO INNOCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARIOSTO

Calogero giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.D. nato a (OMISSIS), P.M.

L. nato a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2008 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, emessa

il 14/12/2007, depositata il 18/02/2008 (R.G. 504/02);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanisetta depositata il 18-2-2008, con la quale, per quello che oggi ancora interessa, era stata respinta la opposizione all’esecuzione proposta dal ricorrente nei confronti di P.M.L., aggiudicataria, a seguito di procedimento esecutivo immobiliare, di un appartamento in Caltanisetta condotto in locazione da O.D. e di cui il T. era stato nominato custode.

Il ricorrente fondava il ricorso su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come primo motivo di ricorso il T. denunziava violazione degli artt. 65, 67, 559 e 586 c.p.c., in ragione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto egli non aveva mai avuto la disponibilità reale e materiale dell’immobile, poichè era stato nominato custode solo delle “fruttificazioni”, mentre l’immobile era rimasto sempre nella disponibilità del conduttore.

Sul punto formulava il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se – ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ragione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è corretta la valutazione operata dal primo Giudice in sentenza impugnata, fondata sull’applicazione e richiamo agli artt. 559 e 586 c.p.c. (oltre agli artt. 65 e 67 c.p.c.) concretante il vizio di riferirsi ad un presupposto giuridico INESISTENTE (custodia dell’immobile), e quindi senza alcuna efficacia probatoria, realizzando la violazione della falsa applicazione di norme di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il quesito è inammissibile in quanto non congruente con la ratio decidendi della sentenza.

Infatti il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato l’opposizione proposta dal T. avverso l’atto di precetto intimatogli da P.M.L., volto ad ottenere il rilascio di un appartamento di cui la P. era risultata aggiudicataria, chiarendo che il T. era stato nominato custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori e che in tale veste doveva curare la conservazione e l’amministrazione del bene sottoposto a pignoramento ed era il destinatario, insieme al debitore esecutato, dell’ingiunzione a rilasciare l’immobile contenuta nel decreto di trasferimento.

Il motivo di ricorso ed il relativo quesito, senza alcun riferimento alla decisione adottata che si fonda sulla legittimazione passiva del custode del bene in una procedura di espropriazione immobiliare, denunziano che la decisione si sarebbe fondata su un presupposto giuridico inesistente, vale a dire la qualità di custode del T., con violazione del principio dell’onere della prova.

E’ stata richiesta a questa Corte l’affermazione di un principio giuridico non chiaramente esposto, che si fonda sulla presunta inesistenza della qualità di custode in capo al ricorrente, che invece è un dato sicuramente accertato dai giudici di merito ed ammesso dallo stesso ricorrente nella fase di merito del giudizio.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione aveva trasceso i limiti della domanda, ritenendo presenti elementi estranei alla vicenda con violazione del principio tassativo di cui all’art. 112 c.p.c..

Il motivo ed il relativo quesito sono inammissibili.

Infatti il vizio di pronuntia ultra petita si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, come dedotto il ricorrente Sez. 3^, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA