Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10104 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10104 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 4691-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2015
395

ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA GIANNICO, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

URSINO GIUSEPPE;

Data pubblicazione: 18/05/2015

- intimato –

avverso la sentenza n. 1110/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/11/2008 r.g.n. 79/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega verbale
VALENTE NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GHINOY;

R. Gen. N.4691/2009
Udienza 27/1/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1110 del 2008 la Corte d’appello di Torino condannava
l’Inps a corrispondere a Giuseppe Ursino la pensione di anzianità con decorrenza dal
1 gennaio 2007, oltre interessi, nonché a rimborsargli le spese del giudizio.
Per quello che qui rileva la Corte d’appello, nel verificare il requisito

che la contribuzione per il periodo compreso tra il 3 luglio 1995 ed il 31 dicembre
1997, considerata prescritta da parte dell’Inps, fosse invece computabile perché
soggetta al termine prescrizionale decennale; la denuncia del lavoratore del rapporto
di lavoro, datata 3 febbraio 2003, aveva impedito infatti ad avviso della Corte la
riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale disposta dall’art. 3
comma 9 lettera a) della L.n. 335 del 1995.
Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico
motivo; Giuseppe Ursino è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A sostegno del ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’ari
3 commi 9 e 10 lettera a) della L.n. 335 del 1995, nonché dell’articolo 252 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
Sostiene che il complesso meccanismo configurato dalla legge conduce a
ritenere che per impedire che il termine di prescrizione rimanga decennale la
denuncia del lavoratore debba intervenire entro il quinquennio dalla data di scadenza
dei contributi, giacché il prolungamento del termine potrebbe operare solo laddove il
diritto non sia già venuto meno per effetto della prescrizione. Nel caso, il periodo in
contestazione va dal luglio 1995 al dicembre 1997, sicché la denuncia del lavoratore
del 3 febbraio 2003 non sarebbe idonea a rendere applicabile la prescrizione
decennale in quanto intervenuta oltre il quinquennio.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 3 della L. n. 335 del 1995 al comma 9 prevede che “Le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono
essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le
contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
Paola Ghinoy, estensore
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contributivo necessario per accedere al trattamento pensionistico richiesto, riteneva

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Udienza 27/1/2015

gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di

solidarieta’

previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di

contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
L’interpretazione di tale disposizione è stata di recente fornita, a composizione
di un conflitto verificatosi anche all’interno delle Sezioni Unite, dalle stesse Sezioni
Unite nella sentenza n. 15296 del 04/07/2014, che ha defmitivamente chiarito che in
materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti
previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in
vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (elle ha ridotto il termine prescrizionale da
dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il
quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può
operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n.
335 del 1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza.
In particolare, poi, con riferimento ai contributi relativi a periodi precedenti la
data di entrata in vigore della legge, ha precisato che per quelli per i quali il
quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima della detta data, la
denuncia del lavoratore deve intervenire comunque entro il 31-12-1995 (in parallelo
con quanto previsto per gli atti interruttivi dell’ente previdenziale e valendo anche per
il lavoratore l’effetto annuncio); per quelli, invece, per i quali il quinquennio dalla
scadenza non si era integralmente maturato (come nel caso in esame) il termine
decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del
quinquennio dalla data della loro scadenza.
A tale soluzione si è attenuta la giurisprudenza successiva (Cass. n. 25240 del
2014, n. 618 del 2015).
3. In applicazione di tali condivisibili principi, nel caso in esame, afferendo in
parte

i contributi a periodi anteriori al 31.12.1995, senza che a tale data la

prescrizione quinquennale fosse interamente decorsa, ed in parte a periodi
Paola Ghinoy, estensore
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denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre

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Udienza 27/1/2015

successivi, occorre comunque valutare se la denuncia del lavoratore (del 3 febbraio
2003) sia intervenuta anteriormente alla maturazione del quinquennio dalla loro
scadenza. Solo in tal caso infatti potrebbe ritenersi operante il termine prescrizionale
decennale.
4. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame,

composizione, che dovrà decidere anche sul regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2015
l Consigliere estensore

Presidente

in applicazione dei criteri sopra individuati, alla Corte d’Appello di Torino in diversa

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