Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10104 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10104 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 17388-2011 proposto da:
GRITTI FABIO (C.F. GRTFBA61R13L4830), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAllINI 126, presso

«

l’avvocato PUJATTI CERVENCA MARIA CRISTINA,

Data pubblicazione: 09/05/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato RIGO ANTONIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

339

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
(C. F.

91025940312),

in

persona

del

legale

1

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEULADA, 52, presso
l’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARUSO GENIALE,
giusta procura a margine del controricorso;

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI GRITTI FABIO, BRISA
S.R.L. (C.F. 06375060636), PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE;
– intimati –

avverso la sentenza n.

227/2011 della CORTE

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/02/2014 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato SCARPA
ANGELO che si riporta;

– controrícorrente –

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1 febbraio 2011 il Tribunale di Udine dichiarava
il fallimento di Gritti Fabio su ricorso della Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia s.p.a. e della Brisa s.r.I., dopo aver verificato la
ritualità della notifica del ricorso del decreto di convocazione in
camera di consiglio del debitore ) noncomparso.
Il successivo reclamo era respinto dalla Corte d’appello di
Trieste con sentenza 20 maggio 2011.
La corte motivava
– che era infondata l’eccezione di inesistenza della notifica
presso i locali nei quali aveva esercitato la sua attività l’impresa
individuale Gritti, cessata nel maggio del 2010, dal momento che
l’azienda era stata ceduta alla Le Spose s.r.I., di cui il Gritti era
l’unico socio,
– che inoltre quest’ultimo aveva dichiarato in un atto pubblico
in data 29 settembre 2010 di essere titolare dell’impresa individuale
omonima, con sede in Tavagnacco i ove appunto era stata eseguita
la notificazione;
– che dalla relazione dell’ufficiale postale emergeva che il Gritti

aveva avuto conoscenza del deposito dell’atto giudiziario presso
l’ufficio postale, e che aveva ritirato personalmente la
raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito)
spedita allo stesso indirizzo: pur lasciando volontariamente in
giacenza, invece, la raccomandata contenente il ricorso ed il
decreto di convocazione;

che ai sensi dell’art. 10 legge fallimentare l’impresa

individuale cessata era tuttora soggetta a fallimento.

1

.

Avverso la sentenza, notificata il 23 maggio 2011 il Gritti
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il
22 giugno 2011.
Deduceva
1) la violazione dell’art. 15 legge fallimentare e la nullità della
giacché la notificazione del ricorso era avvenuta presso la sede
della impresa individuale, già cessata da tempo;
2) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella
ritenuta integrazione della notifica mediante ritiro presso l’ufficio
postale della raccomandata contenente la comunicazione di
avvenuto deposito del precedente plico contenente il ricorso del
fallimento ed il decreto di convocazione in camera di consiglio;
3) il vizio di motivazione nell’accertamento di fatti rilevanti ai
fini della decisione, concernenti il ritiro della comunicazione di
avvenuto deposito.
Resisteva con controricorso la Cassa di Risparmio del Friuli
Venezia Giulia S.p.A, che eccepiva in via pregiudiziale
l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della
concorrente ratio decidendi dell’insolvenza dell’imprenditore.
All’udienza del 7 febbraio 2014 il Procuratore generale ed il
difensore della banca precisavano le rispettive conclusioni come da
verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del
ricorso, dal momento che le censure mosse alla sentenza

2

sentenza per omessa instaurazione di un valido contraddittorio,

concernono la ritualità della notifica del ricorso per fallimento e del
decreto di convocazione in camera di consiglio: e dunque, hanno
natura pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione di merito.
Del resto, già in sede di reclamo, il Gritti si era limitato a contestare
la validità della notifica ed ad eccepire la cessazione dell’impresa,

dell’insolvenza, logicamente subordinato all’integrità del
contraddittorio.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione
dell’art.15 I. fall..
Il motivo è infondato.
Natura dirimente ha il rilievo che il riferimento, in sentenza,
alla perdurante domiciliazione del Gritti presso la sede dell’impresa
individuale in Tavagnacco per effetto del conferimento dell’azienda
nella s.r.l. Le Spose, di cui il Gritti era l’unico socio – circostanza
negata dal Gritti, sotto il profilo che la sua partecipazione sociale
totalitaria era già stata ceduta a terzi – costituisce vizio revocatorio,
cadendo su fatto estraneo al thema probandum, risultante da
documenti di causa: e come tale, indeducibile in sede di legittimità
(art.395 n.4 cod. proc. civile).
Oltre a ciò, la corte ha pure valorizzato, in concorso con
l’elemento suddetto, la dichiarazione di titolarità dell’impresa sita in
Tavagnacco resa dal Gritti in un atto pubblico stipulato nel
settembre 2010, e cioè in data successiva di vari mesi alla formale
cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle imprese e di
poco anteriore alla notifica del ricorso per fallimento: senza che il
motivo di censura alleghi un traferimento del domicilio intercorso
nelle more ed opponibile alla banca creditrice.

3

senza che la corte d’appello trattasse il presupposto di merito

Nessuna rilevanza, in contrario, riveste il fatto che presso il
registro delle imprese fosse stata cancellata l’impresa in questione,
dal momento che tale pubblicità, di natura solo dichiarativa, non
escludeva, di per sé sola, la possibilità del perdurante domicilio del
Gritti presso l’azienda, pur se quest’ultima fosse stata, in ipotesi,

almeno inizialmente, socio unico).
Tanto meno può essere invocato, in senso contrario, il regime
di opponibilità degli atti iscritti presso il Registro delle imprese, che
può essere sempre superata dalla prova di una diversa situazione di
fatto, nella specie desumibile dal menzionato atto pubblico.
Anche il secondo ed il terzo motivo con cui si censura, sotto il
concorrente profilo della violazione di legge e della carenza di
motivazione, l’erroneo accertamento del ritiro, presso l’ufficio
postale, della comunicazione di avvenuto deposito del plico
contenente il ricorso per fallimento ed il decreto di convocazione in
camera di consiglio, ex art.15 I. fall., configurano, in realtà, un vizio
revocatorio, riguardando una circostanza di fatto (l’interpretazione
della sigla apposta sull’avviso della raccomandata), non oggetto di
discussione tra le parti.
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e
complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

4

conferita in altra società (di cui il Gritti, ammette di essere stato,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione
delle spese processuali, liquidate in complessivi C
3.700,00, di cui C 3.500,00 per compenso, oltre gli
accessori di legge.

Roma, 7 Febbraio 2014

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