Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10104 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4439/2009 proposto da:

S.V.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

LUCATTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIRAS Antonio

GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2008 del TRIBUNALE di SASSARI, SEDE

DISTACCATA DI ALGHERO, emessa il 25/9/2008, depositata il 26/09/2008

(R.G. 307/07);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26-9-2008 il Tribunale di Sassari rigettava l’opposizione proposta da S.V.U. avverso atto di precetto per il recupero di spese processuali liquidate dal Tribunale di Sassari in favore della EI.Am Immobiliare di I. A.M. e T.E..

Con l’opposizione il S. contestava che non fossero dovute le somme per rimborso forfetario e te voci consultazioni e corrispondenza informativa.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione S.V. U. denunziando come primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14, in relazione alla ripetizione delle spese generali in via forfetaria ritenute dovute anche se non liquidate dal giudice ,ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo e infondato.

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie applicabile ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. sez. 3^, 22-2-2010 n. 4209).

Come secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alle voci corrispondenza informativa e consultazioni cliente della Tab. B par. 1^, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che tali voci facessero parte dei diritti successivi alla sentenza comunque dovuti, mentre in realtà non erano dovuti trattandosi di ordinanza che chiudeva il procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies, per cui andava applicata la parte seconda della tabella.

Il motivo è infondato.

Infatti il ricorrente erroneamente ritiene applicabile alla fattispecie la parte seconda della Tab. B che riguarda il solo processo di esecuzione, mentre nella specie è applicabile la Tab. B parte prima, che riguarda il processo di cognizione, come ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA