Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10103 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9136/2013 R.G. proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Autieri, con

domicilio eletto in Roma, via Bolzano, n. 15, presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe de Tommaso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina, n. 435/39/12 depositata il 1 ottobre

2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Pronunciando in controversia relativa all’impugnazione proposta da I.M. avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva sinteticamente determinato, per l’anno d’imposta 2002, a fini Irpef e relative addizionali, un maggior reddito imponibile sulla base degli indici di una maggiore capacità contributiva, desunti dal possesso di numerosi beni (automobili, residenze, etc.), la C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riduceva il reddito accertato all’importo di Euro 56.000,00.

2. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso sulla base di tre motivi.

L’Agenzia non ha svolto difese nella presente sede, ma ha depositato c.d. atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione, alla quale ha poi effettivamente partecipato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso I.M. denuncia vizio di motivazione, in sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva che la sentenza impugnata, nell’affermare specificamente l’inutilità dell’esame di quelle che essa ha definito “analisi e puntualizzazioni”, ha omesso di considerare fatti ed elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, trattandosi di voci che componevano – anche in termini meramente algebrici – la sostanza dell’accertamento sintetico e fatti segno di specifiche contestazioni.

Tra tali voci il ricorrente segnala:

– l’importo di Euro 24.525 calcolato dall’Ufficio quale valore dei costi di mantenimento della prima abitazione, che invece egli assume essere stata nel possesso, per l’anno in questione, di tutto il nucleo familiare di origine, trattandosi della casa di famiglia pervenuta per successione, alla morte del proprio padre, a tutti i familiari superstiti (coniuge e quattro figli);

– l’importo di Euro 10.465 computato dall’Ufficio in virtù del possesso di un’autovettura Audi che, però, era stata oggetto di furto nel (OMISSIS) e che, anzi, aveva determinato nel 2001 ritorno di liquidità a seguito del risarcimento per Euro 14.254;

– l’importo di Euro 2.654 discendente dal possesso di un vecchio modello di Fiat 500, già iscritto nel registro delle auto d’epoca e come tale non soggetto a particolari oneri assicurativi e impositivi.

Soggiunge che gli incrementi patrimoniali verificatisi nel quinquennio 2002/2006, in relazione ai quali l’Ufficio ha calcolato l’ulteriore importo di Euro 34.300, erano consistiti nell’acquisto di due autovetture effettuato grazie al ricavato dalla vendita di una delle numerose proprietà immobiliari ricevute per successione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6 e art. 32, oltre che della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 12.

Lamenta la mancata considerazione da parte dell’Ufficio delle difese e delle relative produzioni documentali offerte in risposta al questionario e il rifiuto di qualsiasi contraddittorio.

3. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

Lamenta che l’Ufficio ha adottato il metodo sintetico in modo automatico, senza dare adeguata motivazione delle ragioni per cui i relativi risultati dovessero nella specie considerarsi congrui rispetto all’effettiva capacità contributiva.

4. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso.

Le censure con esso mosse, peraltro volte a sollecitare un nuovo complessivo sindacato di merito comunque certamente precluso nella presente sede, si appalesano a fortiori inammissibili in quanto chiaramente dedotte con riferimento alla previsione – e in relazione dunque ai requisiti contenutistici – di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione previgente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: norma però – quella previgente – non applicabile nel caso in esame, essendo questo soggetto, ratione temporis, alla nuova disciplina.

Questa, infatti, secondo la norma transitoria di cui al comma 3 del D.L. n. 83 del 2012, citato art. 54, “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” e, dunque, alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012 (ai sensi della Legge di Conversione n. 134 del 2012, art. 1, comma 2, quest’ultima è infatti entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, essendo stata detta legge pubblicata sul supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2012 n. 187, il 12 agosto 2012; il trentesimo giorno successivo al 12 agosto 2012 è l’11 settembre 2012; la sentenza qui impugnata è stata pubblicata, come detto, il 1 ottobre 2012). E’ poi opportuno ribadire che la nuova disciplina trova applicazione anche per i ricorsi avverso le sentenze emesse dal giudice tributario, secondo la condivisibile interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte della successiva disposizione di cui al comma 3-bis del D.L. cit., inserito in sede di conversione (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

E’ noto al riguardo che mentre, secondo la precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituiva deducibile motivo di ricorso per cassazione la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, secondo quella risultante dalla citata novella, la sentenza può essere censurata, sul piano della motivazione, solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Circa la portata innovativa di tale riforma le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 19881 del 2014, seguite da numerose conformi delle sezioni semplici, hanno come noto enunciato i seguenti principi:

a) la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciatile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;

b) il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369, c.p.c., comma 2, n. 4 – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso.

Orbene, nel caso di specie risultano certamente non rispettati quanto meno i requisiti sopra indicati alla lett. c), lamentandosi dal ricorrente, essenzialmente, l’omesso esame di argomenti difensivi e della documentazione asseritamente presentata a supporto; non può invece dubitarsi che le circostanze e le voci cui il ricorrente fa riferimento siano state comunque considerate dal giudice di merito, tanto ricavandosi in particolare dalla parte narrativa nella quale, da un lato, si dà conto delle valutazioni al riguardo espresse nella sentenza di primo grado, favorevoli al contribuente, dall’altro, subito dopo, si riferiscono le specifiche contestazioni al riguardo mosse dall’Ufficio appellante.

Sulla scorta di tali premesse, la conclusiva valutazione che ne trae il giudice d’appello (secondo cui, testualmente: “in effetti, mentre talune affermazioni dei primi giudici risultano palesemente erronee, anche altre (da parte dell’ufficio) lo sono altrettanto; e quindi la Commissione valutate nel complesso le une e le altre, tenuto conto in particolare che comunque il contribuente, sebbene, stando alle sue giustificazioni non tutte generiche e alla documentazione prodotta, possa definirsi un “benestante”, ha dichiarato un reddito estremamente esiguo e che non ha dato conto in modo esauriente delle sue asserite possibilità di spesa in quanto erede di un consistente patrimonio immobiliare derivatogli dalla successione del padre, ritiene che il reddito accertato possa essere ridotto nella misura più adeguata e/o attendibile di circa il 25%”) non può considerarsi viziata da omesso esame, ma al più insufficientemente argomentata, che è però vizio non più suscettibile di sindacato nella presente sede di legittimità.

5. Anche il secondo e il terzo motivo congiuntamente esaminabili, si appalesano inammissibili.

Gli stessi invero appaiono diretti a criticare non già la sentenza impugnata ma lo stesso avviso di accertamento, prospettandosi peraltro censura (la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale) che non risulta dedotta nei gradi di merito.

Può comunque incidentalmente rilevarsi che la norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.. In presenza di tale presupposto la norma non impone altro onere all’amministrazione ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che “il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte”, con la espressa precisazione che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Tanto premesso, la regula iuris applicata al caso concreto dal giudice a quo appare pienamente rispettosa del quadro normativo così ricostruito, dovendosi in particolare escludere che, nell’aver affermato la (parziale) legittimità dell’accertamento in quanto fondato sulla presunzione di maggior reddito derivante dalle descritte spese per incrementi, esso sia incorso in violazione delle citate norme e dei criteri di riparto dell’onere probatorio.

Le censure mosse, del resto, impingono più propriamente nel supporto motivazionale della decisione impugnata, piano sul quale si espongono però ai rilievi di inammissibilità sopra esposti.

Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale è appena il caso di rilevare che, alla data dell’accertamento impugnato con il ricorso introduttivo, non era previsto l’obbligo, per l’amministrazione, di procedere a preventivo contraddittorio con il contribuente e questa Corte ha, in relazione al testo allora vigente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, esplicitamente affermato che “ai fini dell’accertamento sintetico dei redditi… è sufficiente che vi siano elementi e circostanze di fatto certi, in base ai quali possa fondatamente attribuirsi al contribuente un reddito complessivo superiore a quello risultante dalla determinazione analitica, non occorrendo che l’individuazione e la raccolta di quegli elementi e circostanze, che l’ufficio può attingere da qualsiasi fonte, avvengano in contraddittorio con il contribuente. Tale contraddittorio si instaura, invece, con la notifica dell’atto di accertamento, che, per ciò, deve contenere l’indicazione dei fatti sui quali esso si fonda, in modo che il contribuente sia in grado di conoscere sufficientemente la pretesa fiscale e svolgere le proprie difese al riguardo” (v. Cass. 27/08/1991, n. 9198; Cass. 18/12/2006, n. 27079).

Come ricorda lo stesso ricorrente, l’obbligo del previo contraddittorio endoprocedimentale è stato in realtà introdotto solo successivamente, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, attraverso la sostituzione dei commi dal quarto all’ottavo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38: tale modifica, però, per espressa disposizione transitoria, ha “effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del… decreto”.

Varrà infine rammentare che, con sentenza n. 24823 del 08/12/2015, le Sezioni Unite della S.C. hanno escluso, in materia di imposte dirette, la sussistenza di un obbligo generalizzato del preventivo contraddittorio al di fuori delle ipotesi per le quali esso è normativamente previsto.

6. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’intimata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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