Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10103 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10103 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 10946-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
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SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MAZZARI LUCIANA, TAROZZI ROBERTO, TAROZZI MARISA,

Data pubblicazione: 18/05/2015

tutti nella qualità di eredi di TAROZZI RAFFAELE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 392/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 19/04/2012 r.g.n. 711/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BERRINO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 12/4/2011 — 19/412012 la Corte d’appello di Bologna,
pronunziando in sede di rinvio da Cassazione sull’appello proposto da Tarozzi

oggetto la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto ex lege n. 257/92,
limitatamente al capo riguardante le spese del doppio grado nei confronti dell’inps,
dell’ha e della Syndial s.p.a., ha condannato l’Inps alla loro rifusione in favore del
Tarozzi, oltre che a quelle della fase rescindente del giudizio di legittimità.
La presente fattispecie è contraddistinta dalla peculiarità che sia il Tarozzi che
l’Inps avevano proposto ricorso in cassazione avverso la stessa sentenza n.
396/2004 della Corte d’appello di Bologna, senza che alla loro separata
proposizione, una per la doglianza sulla compensazione delle spese, da parte
dell’assicurato, e l’altra per la delimitazione temporale della contribuzione, da parte
dell’Inps, fosse seguita la riunione dei procedimenti.
Accadeva, quindi, che nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione delle
spese veniva cassata la sentenza nella parte in cui era stata disposta la loro
compensazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa
composizione per un nuovo esame della specifica questione delle spese
(sentenza n. 10404/06), mentre l’altro giudizio si concludeva successivamente con
una decisione da parte di questa Corte nel merito e con la compensazione tra le
parti delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, oltre che con la statuizione
di non luogo a provvedere in ordine a quelle del giudizio di cassazione (sentenza
n. 7302/08).
Con quest’ultima decisione la Corte di legittimità giustificava la compensazione tra
le parti delle spese dei giudizi di merito per aver accolto solo in parte la domanda
dell’originario ricorrente, mentre dichiarava che non occorreva provvedere sulle

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Raffaele avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 7/6/2000, avente ad

spese del giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., vigente nell’originaria
formulazione “ratione temporis”.
Invece, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di condanna alle spese oggi
impugnata, ha deciso di non tener conto della seconda sentenza di questa Corte

in sede rescindente sulle sole spese. In effetti, con la prima sentenza n. 10404/06
la Corte di cassazione aveva affermato che la compensazione delle spese di
secondo grado era il frutto di una motivazione contraddittoria, mentre la decisione
di compensazione di quelle di prime cure era affetta da nullità per contrasto tra
motivazione e dispositivo.
Sulla scorta di quest’ultima sentenza rescindente la Corte territoriale ha ritenuto
che era doveroso adeguarsi alla decisione emessa in sede di rinvio, per cui ha
provveduto alla regolamentazione delle spese ponendole a carico dell’Inps.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Rimangono solo intimati Mazzari Luciana, Tarozzi Roberto e Tarozzi Marisa nella
loro qualità di eredi di Tarozzi Raffaele.
Motivi della decisione
Con un solo motivo Ilnps censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art.
2909 cod. civ. e degli artt. 324, 336 e 394 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello di Bologna l’ha condannato al
pagamento delle spese del processo sebbene la Corte di cassazione ne avesse
disposto l’integrale compensazione con sentenza n. 7302 del 2008.
In pratica l’Inps non condivide la decisione della Corte bolognese, secondo la
quale occorreva procedere in pedissequa conformità alla statuizione della
sentenza rescindente n. 10404 del 2006, ritenendo, invece, che non si poteva
prescindere dalle statuizioni, ivi compresa quella concernente la compensazione
delle spese, contenute nella successiva sentenza n. 7302/08, passata in giudicato,

(n. 7302/08), che aveva deciso nel merito, bensì della prima (10404/06), emessa

con la quale la Corte di legittimità aveva deciso la causa nel merito ai sensi
dell’art. 384 c.p.c.
Quindi, il predetto giudicato, formatosi anche sulla decisione di compensazione
delle spese dell’intera vertenza ormai definita nel merito, non poteva non operare

d’appello che aveva dato, invece, rilievo alla sentenza rescindente che le aveva
demandato la regolamentazione delle spese di causa.
A conclusione del motivo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Se
proposti e non riuniti due ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza, la
Corte di appello adita in sede di rinvio a seguito della prima sentenza di legittimità,
che ha cassato il caso della sentenza di secondo grado relativo alle spese, debba
tenere conto della preclusione scaturente dal giudicato formatosi sulla
regolamentazione delle spese del giudizio stabilita dalla successiva sentenza della
Corte di cassazione che – decidendo la causa nel merito — ne ha disposto la
integrale compensazione.’

Il ricorso è fondato.
Invero, la decisione della Corte d’appello di Bologna di ritenere prevalente nella
sede del giudizio di rinvio la statuizione della sentenza rescindente, con la quale
era stata cassata la decisione sulla compensazione delle spese disposta dal
precedente giudice d’appello, rispetto al giudicato scaturente dalla sentenza n.
7302/2008 della Corte di cassazione, che aveva deciso definitivamente anche nel
merito la vicenda sulla quale si erano innestati per motivi diversi i due
procedimenti riguardanti la stessa materia del contendere, è errata in quanto, pur
dando atto della ragionevolezza del criterio di applicazione della sentenza di
legittimità che da ultimo aveva deciso nel merito la vicenda con compensazione
delle spese, finisce per eludere la portata del giudicato da essa scaturente.
Si è, infatti, già avuto modo di affermare (Cass. Sez. Lav. n. 7301 del 22/3/2013)
che “in sede di giudizio di rinvio, il giudice può prendere in esame fatti impeditivi,

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nel giudizio di rinvio, ad onta di quanto contrariamente ritenuto dalla Corte

modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro
possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali e, tra questi, anche la
sopravvenuta formazione del giudicato esterno, rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del giudizio.” (conf. a Cass. Sez. 1, n. 3621 del 24/2/2004)

ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando
invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale
specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di
quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare
sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del
giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, hanno la
medesima autorità, e corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata
dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle
decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità
del giudicato riconosciuta, non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha
provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei
limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità. In particolare, il
rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva
e precisa allegazione della sentenza con la comparsa di costituzione, essendo
sufficiente la successiva esibizione della stessa.”
Pertanto il ricorso va accolto.
In relazione all’accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa
direttamente nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. con la
compensazione delle spese dell’intero processo in base alle stesse ragioni di cui
alla citata sentenza n. 7302/2008 di questa Corte sopra riportate.
;

P. Q. M.

Si è, altresì, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 630 del 16/1/2004) che “poiché nel nostro

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015

il Consigliere estensore

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