Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10102 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.N. e R.G., elett.te dom.to in Roma,
alla via Nizza 2, presso lo studio dell’avv. Mastrorosa, rapp.to e
difeso dall’avv. Iuele Francesco, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Comune di Bernalda, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Anapo n, 20, presso lo studio
dell’avv. Rizzo Carla, dalla quale e’ rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata n. 46/2008/01 depositata il 4/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.N. e R.G. contro il Comune di Bernalda e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto da R. M. contro la sentenza della CTP di Matera n. 235/1/05 aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) ICI 1999. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo i ricorrenti assumono la “Erronea valutazione della normativa europea rispetto alla legge nazionale”.
La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Inammissibile e’ l’ulteriore censura di “Disparita’ di trattamento- Illegittimita’ costituzionale:…due soggetti entrambi del territorio di Bernalda..si vedranno beneficiati a seconda che si trovano nella fascia (OMISSIS) o in quella (OMISSIS)… ” in quanto privo della indicazione specifica della norma che si assume viziata di incostituzionalita’ sia delle norme costituzionali che sarebbero violate.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla rifusione:, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. ed accessori di legge.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Bernalda, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010