Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10102 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10102 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 10115-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2015
228

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LO PREIATO MICHELINA;

Data pubblicazione: 18/05/2015

4

– Intimata –

avverso la sentenza n. 502/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 22/04/2010 r.g.n.
1931/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BERRINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/2 — 22/4/2010 la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo
l’impugnazione proposta da Lopreiato Michelina avverso la sentenza del giudice
del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia che aveva dichiarato improponibile la

dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno 1998, ha riformato tale decisione ed
ha dichiarato il diritto dell’appellante a percepire solo la predetta indennità,
condannando l’Inps alla erogazione della stessa con la maggiorazione degli
interessi legali.
Ha spiegato la Corte di merito che la ragione per la quale il primo giudice aveva
dichiarato l’improponibilità della domanda, vale a dire la mancata dimostrazione
dell’avvenuta presentazione dell’istanza in sede amministrativa, era superabile alla
luce del fatto che una tale prova poteva dedursi dalla visione dell’elenco delle
domande di disoccupazione agricola presentate tramite l’istituto di patronato, tanto
più che su tale elenco risultava apposto il timbro di ricevuta dell’Inps recante la
data del 31/3/1999. Inoltre, secondo la Corte, l’appellante aveva fornito la prova
dell’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli del comune di san Gregorio
d’Ippona per gli anni 1997-98 e l’Inps non aveva contestato la veridicità del
rapporto di lavoro. Invece, non poteva essere accolta la domanda diretta la
conseguimento dell’assegno per il nucleo familiare, in quanto non risultava provata
la presentazione della relativa domanda in sede amministrativa.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’inps con un solo motivo, illustrato da
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Rimane solo intimata Lopreiato Michelina.
Motivi della decisione
Con un solo motivo l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art.
414, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., assumendo che la
Corte territoriale è incorsa in errore nel momento in cui non ha tenuto conto della

domanda volta al conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola e

tardività della produzione, awenuta solo nel corso del giudizio di primo grado, del
documento dal quale ha tratto l’indizio per affermare che si era avuta la
presentazione della domanda amministrativa concernente la prestazione della
disoccupazione agricola in relazione all’anno 1998. Aggiunge la difesa dell’ente
che la ricorrente avrebbe potuto presentare il suddetto documento già in
occasione del deposito del ricorso di primo grado, trattandosi di atto risalente
all’anno precedente l’instaurazione del giudizio, e che la medesima non si era
nemmeno premurata di giustificare la tardività del predetto incombente istruttorio.
Infine, secondo la stessa difesa, era irrilevante il fatto che non era stata negata la
circostanza della ricezione delle domande riportate nel suddetto elenco, atteso
che la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa
era sempre rilevabile d’ufficio, a prescindere dal comportamento processuale
tenuto dall’ente previdenziale convenuto.
A conclusione del motivo I’lrips formula il seguente quesito di diritto: ” Se, ai sensi
dell’art. 414, n. 5 c.p.c., l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di
primo grado, del documento dal quale trarre l’indizio (elementi) per dimostrare la
presentazione della domanda amministrativa dell’indennità di disoccupazione
agricola, e l’omesso deposito dello stesso contestualmente a tale atto,
determinano la decadenza del diritto a produrlo in giudizio, non superabile in
considerazione del tempo della sua formazione o dell’evolversi della vicenda
processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.”

11 ricorso è infondato.
Invero, è assorbente il rilievo per il quale l’Inps non deduce di aver contestato già
in primo grado la produzione documentale della controparte in quanto tardiva, né
contesta minimamente l’accertamento operato dalla Corte d’appello sul contenuto
dell’elenco prodotto, accertamento dal quale il giudicante ha tratto il convincimento
che la prova della presentazione della domanda amministrativa poteva ricavarsi

•••1•

dal fatto che la stessa risultava essere inclusa nell’elenco presentato dal patronato
;

all’inps.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 19810 del 28/8/2013) che “in tema di
produzione di documenti nel processo nel lavoro, l’omessa indicazione dei

stessi contestualmente a tale atto determinano decadenza dal diritto di produrli,
salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro
produzione sia giustificata dall’evoluzione della vicenda processuale; pertanto, nei
caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all’udienza di
discussione della causa e la controparte non proponga tempestivamente, nel
termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si
opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la
produzione abbia accettato il provvedimento giudiziale di ammissione.” (per il caso
in cui il silenzio della controparte – a cui spetta la facoltà, entro il termine
perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti
l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione v. Cass.
Sez. Lav. n. 16781 del 29/7/2011)
Inoltre, l’Inps non contesta la mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto al
beneficio reclamato dall’assistita, ma solo la mancata tempestiva indicazione e
produzione documentale unitamente al deposito del ricorso introduttivo del
giudizio.
Va, altresì, evidenziato che le osservazioni illustrate nella memoria depositata ai
sensi dell’art. 378 c.p.c., vale a dire quelle riflettenti l’asserita inidoneità del
predetto elenco a contenere gli elementi dell’istanza amministrativa, non rilevano,
posto che nel ricorso non si contesta quanto affermato dalla Corte di merito circa
l’idoneità del predetto documento a fornire la prova dell’avvenuta presentazione
della domanda amministrativa, ma si sostiene unicamente la tardività della sua
;

produzione.

documenti prodotti nell’atto di costituzione in giudizio e l’omesso deposito degli

t

Pertanto, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in
considerazione del fatto che l’assistita è rimasta solo intimata.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015
li Consigliere estensore

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA