Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10102 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13849/2008 proposto da:
F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE
Giandomenico, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce
alla copia della sentenza notificata;
– ricorrente –
contro
DAL EROI SERVIZI GRAFICO EDITORIALI DI DAL BROI GAETANO & C. SAS,
in
persona del socio accomandatario e amministratore D.E.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI, 76 C/0 STUDIO
TOSETTO-W, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI Alessandra, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato WEIGMANN MARCO
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ESSO GALLERY & BOOKS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 48/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
Sezione Seconda, emessa il 12/2/2008, depositata il 05/03/2008 (R.G.
357/2006);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato GIANDOMENICO MAGRONE;
udito l’Avvocato PASQUALE VARI’ (con delega dell’Avvocato ALESSANDRA
GIOVANNETTI);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 3-9-/3-10-2006, accoglieva l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., proposta da F. F. avvero l’atto di pignoramento di un quadro denominato “(OMISSIS)” di R.C., esposto presso il Museo (OMISSIS), effettuato a seguito di procedura esecutiva promossa dalla s.a.s. Dal Broi Servizi Grafico Editoriali di Dal Broi Gaetano & C nei confronti della Esso Gallery & Brooks.
A motivo dell’opposizione deduceva che il quadro era di sua proprietà per averlo ereditato dal padre F.P..
A seguito dell’appello proposto dalla s.a.s. Dal Broi Servizi Grafico Editoriali, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 12/2- 5/3/2008, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’opposizione proposta dal F.F..
Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione F.F. formulando tre motivi.
Resisteva con controricorso la s.a.s. Dal Broi Servizi Grafico Editoriali.
Entrambe le parti presentavano memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso F.F. denunziava violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 619 c.p.c., come modificati dalla L. 24 febbraio 2006, n 52.
Il ricorrente deduceva che la Corte di Appello aveva deciso nel merito la causa senza rilevare che la sentenza di primo grado, pronunziata dopo l’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, era solo ricorribile per cassazione e non appellabile.
Come secondo motivo denunziava violazione e falsa applicazione L. n. 218 del 1995, artt. 14 e 25, per non aver la Corte di Appello applicato alla vicenda il diritto dello stato estero dove aveva sede ed operava la Esso Gallery & Books.
Come terzo motivo denunziava violazione art. 474 e 619 c.p.c., perchè la Corte di Appello aveva ritenuto il F. assoggettabile all’esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo emesso solo nei confronti della società Esso Gallery &. Books.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Infatti la sentenza di primo grado è stata pronunziata in data 3/9/2006 e depositata il 3-10-2006, nella vigenza degli artt. 619 e 616 c.p.c., come modificati dalla L. n. 52 del 2006.
La Corte di Appello di Trento avrebbe dovuto rilevare di ufficio che la sentenza che del Tribunale di Rovereto che aveva deciso sull’opposizione di terzo, non era impugnabile con l’appello, ma solo ricorribile per cassazione, dichiarando l’inammissibilità dell’appello.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c..
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dalla decisione del primo motivo.
Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la s.a.s. Dal Broi Servizi Grafico Editoriali di Dal Broi Gaetano & C al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in Euro 2.400,00 per onorario, Euro 1.200,00 per diritti oltre Euro 300,00 per spese oltre accessori come per legge, nonchè alle spese del grado di legittimità liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011