Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10101 del 27/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Nizza 2,
presso lo studio dell’avv. Mastrorosa, rapp.to e difeso dall’avv.
Iuele Francesco, giusta procura a margine del ricorso di 1^ grado;
– ricorrente –
contro
Comune di Bernalda, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Anapo n. 20, presso lo studio
dell’avv. Rizzo Carla, dalla quale e’ rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata n. 44/2008/01 depositata il 4/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.G. contro il Comune di Bernalda e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Matera n. 233/1/05 aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) ICI 1999.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata la inammissibilita’ del ricorso in quanto la ricorrente risulta rappresentata e difesa dall’avv. Iuele Francesco, in virtu’ di mandato a margine del ricorso di 1^ grado.
Nel giudizio di cassazione, invero, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per Cassazione contro un provvedimento determinato, non puo’ essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilita’ di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non e’ rilasciata contestualmente a tali atti, e’ necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del suddetto art. 83, cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata;
in difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 26/06/2007).
Consegue da quanto sopra la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. ed accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre c.u. ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010