Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10101 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/04/2017), n. 10101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25707/2013 R.G. proposto da:
M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Vallerga,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ugo De Luca in
Roma alla via F. Rosazza n. 32, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
Regione Liguria;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 73/7/13 depositata il 4 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– In relazione all’acquisto di un terreno con fabbricato nell’anno 2005, M.S. impugna per cassazione la sentenza di conferma del rigetto dell’impugnazione contro l’avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima la revoca del beneficio per inosservanza dell’obbligo di tempestivo deposito del certificato sui requisiti, obbligo non più previsto dall’ordinamento e il cui termine neppure era perentorio.
– Il primo motivo è infondato, giacchè l’obbligo di deposito sussiste ratione temporis, essendo venuto meno solo per gli atti successivi al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. L. n. 25 del 2010, senza effetto retroattivo (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21842, Rv. 641575); il termine triennale di deposito ha natura perentoria e decadenziale (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25438, Rv. 638162; Cass. 26 luglio 2016, n. 15489, Rv. 640624).
– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1, nonchè omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice d’appello negato alla ricorrente la qualità originaria di coltivatore diretto; il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 2, per aver il giudice d’appello negato al terreno l’idoneità alla formazione della piccola proprietà contadina; il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 1, comma 2, D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, conv. L. n. 133 del 1994, per aver il giudice d’appello negato al fabbricato la qualifica rurale.
– I motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili, giacchè concernono valutazioni fattuali istituzionalmente riservate al giudice di merito, sia quanto all’abitualità lavorativa agraria L. n. 604 del 1954, ex art. 2, n. 1 (che il giudice d’appello ha escluso nella figura precaria del mero coadiuvante), sia quanto all’idoneità del terreno a formare una proprietà contadina L. n. 604 del 1954, ex art. 2, n. 2 (che il giudice d’appello ha escluso per l’assoluta preponderanza del fabbricato), sia quanto alla ruralità del fabbricato L. n. 604 del 1954, ex art. 1, comma 2 (che il giudice d’appello ha escluso per la modesta estensione del terreno asservito).
– Vero che il diniego del certificato (opposto nella specie, onde la vocatio della Regione) non impedisce al giudice tributario di valutare in autonomia la sussistenza dei requisiti del beneficio fiscale (Cass. 7 maggio 2008, n. 11098, Rv. 603413; Cass. 9 aprile 2014, n. 8326, Rv. 630171); questa autonoma valutazione del giudice di merito non può tuttavia essere rimessa in discussione nella sede di legittimità con un’istanza di rivalutazione dei presupposti in fatto.
– Respinto il ricorso principale della contribuente, resta assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate.
– Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna M.S. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dichiara che la ricorrente principale ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017