Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10101 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28985/2014 R.G. proposto da

C.A. e Ital Cover s.n.c. di C.A. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avv.

Ludovica Franzin, rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Campesan

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 644/08/14, depositata il 14 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 644/08/14 del 14/04/2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP) n. 84/03/12, la quale aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti di C.A. quale socio e legale rappresentante della Ital Cover s.n.c. di C.A. & C. (di seguito Ital Cover) nei confronti di quattro avvisi di accertamento per imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute non versate e sanzioni relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento conseguivano ad un processo verbale di constatazione e ad una verifica INPS nei confronti di Ital Cover, con i quali era stata rilevata la corresponsione di compensi fuori busta ai dipendenti per Euro 9.542,78, nonchè determinati ricavi omessi per Euro 35.196,78;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) le indicazioni derivanti dalle dichiarazioni dei dipendenti non potevano “avere valenza nè essere assunte a prova”; b) le schede carburante e le fatture per pasti non costituivano documentazione probante ai fini dei rimborsi ottenuti dai dipendenti, che pagavano direttamente le prestazioni; c) l’applicazione del metodo induttivo era pienamente legittima in ragione dei rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione;

2. avverso la sentenza della CTR Ital Cover e socio proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente rilevato che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio riguardano imposte dirette IRAP e IVA, sicchè il presente giudizio implica la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci;

1.1. invero, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo” (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016);

1.2. la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017);

1.3. nel caso di specie, risulta agli atti che il giudizio, sia in primo grado che in grado di appello, si è svolto unicamente nei confronti di Ital Cover e del socio amministratore C.A., essendo stati pretermessi gli altri soci, necessariamente esistenti trattandosi di società in nome collettivo;

2. pronunciando sul ricorso, va pertanto dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizione, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e, per l’effetto, cassa le medesime sentenze e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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