Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10101 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23473/2005 proposto da:
TAAC SRL, in persona del legale rappresentante sig. C.G.,
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35,
presso lo studio 2011 dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato bue MAIOLINO ANGELO
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MULTIGRAF SRL, in persona del legale rappresentante sig.ra M.
M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO Nicola, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI
ALESSANDRO MARIA giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 562/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
Sezione Seconda Civile, emessa l’128/9/2004, depositata il 07/04/2005
(R.G. 145/2002);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per la estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La T.A.A.C. s.r.l proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il 7-4-2005.
Resisteva con controricorso la MULTIGRAF S.R.L..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno regolato bonariamente il contenzioso e la ricorrente ha rinunziato al giudizio con compensazione delle spese del grado, rinunzia accettata dalla resistente.
Il giudizio deve dichiarasi estinto con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del grado.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011