Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10101 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23473/2005 proposto da:

TAAC SRL, in persona del legale rappresentante sig. C.G.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35,

presso lo studio 2011 dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato bue MAIOLINO ANGELO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MULTIGRAF SRL, in persona del legale rappresentante sig.ra M.

M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO Nicola, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIOVANNI

ALESSANDRO MARIA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Seconda Civile, emessa l’128/9/2004, depositata il 07/04/2005

(R.G. 145/2002);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per la estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La T.A.A.C. s.r.l proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il 7-4-2005.

Resisteva con controricorso la MULTIGRAF S.R.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti hanno regolato bonariamente il contenzioso e la ricorrente ha rinunziato al giudizio con compensazione delle spese del grado, rinunzia accettata dalla resistente.

Il giudizio deve dichiarasi estinto con compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del grado.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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