Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10100 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/04/2017), n. 10100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22325/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
AGRI-NOVE s.r.l. società agricola con socio unico, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Amedeo Grassotti, Anna Lisa Baroni e Rita
Gradara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima
in Roma al largo Somalia n. 67, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
Fondazione Città di Cremona;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 54/66/13 depositata il 8 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale.
Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che ha insistito
per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento
dell’incidentale condizionato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– In relazione a vendita fondiaria intervenuta nel 2009 dalla Fondazione Città di Cremona alla AGRI-NOVE s.r.l., l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza di conferma dell’annullamento dell’avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
– Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, per aver il giudice d’appello negato che sia causa di decadenza dal beneficio fiscale la mancata coltivazione del fondo da parte dell’acquirente determinata da pregressa affittanza di terzi.
– Il ricorso è fondato, giacchè la L. n. 604 del 1954, art. 7, stabilisce che l’acquirente decade dal beneficio se prima di cinque anni dall’acquisto del fondo “cessa dal coltivarlo direttamente”; riferendosi alla “cessazione”, la norma esige che l’acquirente inizi la conduzione diretta del fondo sin dall’acquisto e non la dismetta per cinque anni; una diversa interpretazione legittimerebbe la permanenza dell’agevolazione tributaria a favore di chi acquisti il terreno affittato a terzi e senza mai coltivarlo lo rivenda dopo il quinquennio, ciò che sarebbe palesemente contrario alla ratio legis, diretta a sostenere chi coltiva i fondi agricoli e non chi ne fa commercio.
– La sentenza d’appello richiama un precedente di legittimità secondo il quale la decadenza del beneficio non opera qualora la mancata attivazione della coltivazione diretta sia cagionata da fatti obiettivi sopravvenuti non imputabili all’acquirente (Cass. 7 settembre 2007, n. 18849, Rv. 601044).
– Il giudice d’appello non ha in realtà applicato questo principio, avendo omesso di valutare tanto il carattere sopravveniente del fatto (l’affittanza altrui era certamente pregressa), quanto la soggettiva imputabilità all’acquirente.
– Tale ultimo aspetto, in particolare, esigeva la verifica delle deduzioni giustificative della società AGRI-NOVE, che nei gradi di merito aveva allegato di aver riposto ragionevole affidamento sull’immediato rilascio del fondo da parte dell’affittuaria società Valcarengo.
– Il ricorso erariale deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
– Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di soccombenza, essendo stata AGRI-NOVE vittoriosa nel giudizio d’appello (Cass. 7 marzo 2016, n. 4472, Rv. 638871); le questioni ritenute assorbite dal giudice d’appello (prematura emissione dell’avviso di liquidazione, modifica della sua originaria causale, incidenza della cessione del ramo d’azienda da Valcarengo ad AGRI-NOVE) possono essere senz’altro dedotte nel giudizio di rinvio (Cass. 15 gennaio 2016, n. 574, Rv. 638333).
PQM
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dichiara che la ricorrente incidentale ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017