Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10100 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7252/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.F.;

PROGECO AMBIENTE S.p.a.;

B.T.;

B.G.;

AVICOLA CA’ VECCHIA di RICASI G. e C;

R.G.;

YELLOV S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/65/2011 della Commissione tributaria

Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, depositata

il 17/2/2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Sig.ra V.F. il (OMISSIS) accendeva su di un terreno ed un fabbricato un mutuo ipotecario di Euro 1.450.000,00; immobili che la V., il (OMISSIS), conferiva alla ” V. e Recasi srl” per il valore di Euro 31.140,00 (pari alla differenza tra il valore degli immobili Euro 1.481.140,00 e il mutuo Euro 1.450.000,00). Il (OMISSIS) la V. cedeva la propria partecipazione nella ” V. e Recasi srl” a favore della Prog.Eco. Srl (in seguito incorporata dalla Yellow srl unipersonale) che acquistava la totalità delle quote.

2. Il (OMISSIS) la Soc. semplice Avicola CA’ Vecchia di Racasi G. e C. accendeva un mutuo ipotecario su di un immobile e un fabbricato per Euro 1.550.000,00; il (OMISSIS) la suindicata conferiva i suindicati immobili nella V. e Racasi s.r.l. per un valore di Euro 49.000,00 (risultante dalla differenza tra il valore degli immobili Euro 1.601.000,00 e il mutuo di Euro 1.550.000); il (OMISSIS) la società semplice Avicola Cà Vecchia di Recasi G. e C cedeva le proprie quote di partecipazione nella V. e Recasi alla Prog.Eco s.r.l. che, dunque, anche alla cessione sopra indicata avvenuta in pari data, acquistava la totalità delle quote della V. e Racasi S.r.l., in seguito incorporata nella Yellow srl.

3. L’Agenzia delle entrate riteneva che l’insieme degli atti di cui sopra aveva il fine, da un lato, di trasferire la proprietà degli immobili della V. alla Prog.Eco. Sri. e, quindi, costituisse una vendita il cui corrispettivo ammontava ad Euro 1.481.140,00 e che questo era l’imponibile da sottoporre ad imposta ipotecaria e catastale e, dall’altro, di trasferire la proprietà di beni dalla Società semplice Avicola Cà Vecchia di Racasi G. e C. alla Prog.Eco s.r.l. il cui corrispettivo era pari all’entità del mutuo e il valore conferito di Euro 1.601.026,00.

4. L’Agenzia delle entrate, pertanto, notificava due distinti avvisi di accertamento con i quali sottoponeva i corrispettivi sopra indicati ad imposta ipotecaria e catastale.

5. I contribuenti proponevano distinti ricorsi, eccependo il difetto di motivazione degli avvisi e, comunque, il fatto che le due serie di negozi sopra indicati non costituivano nel loro complesso due compravendite avendo, comunque, richiesto l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

6. La CTP, riuniva i ricorsi e li rigettava sul presupposto che l’Agenzia aveva fatto buon uso del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e, per l’effetto, correttamente inquadrato le due fattispecie in due compravendite, una dalla V.F. alla Prog.Eco srl, l’altra, dalla Avicola Cà Vecchia di Recasi alla stessa Prog.Eco srl.

7. La CTR di Milano, sezione distaccata di Brescia, con la sentenza n. 41/65/2011, depositata il 17/2/2011, in parziale accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti, accoglieva la domanda subordinata da questi proposta circa la valutazione automatica dei beni oggetto di compravendita di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

8. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

9. I contribuenti non si sono costituiti.

10. La Progeco Ambiente S.p.a. con istanza del 9.10.2017 comunicava di avere presentato, con riferimento al giudizio sopra indicato, domanda di definizione della controversia di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, di aver provveduto al pagamento della prima rata e, pertanto, chiedeva la sospensione, sino al 31 dicembre 2018, del presente giudizio prevista dal comma 8.

11. Il 26.6.2018 l’Agenzia delle entrate formulava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorrono i presupposti previsti dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, risultando dall’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate che, a seguito della domanda di definizione della controversia, la contribuente PROGECO AMBIENTE ha provveduto all’integrale pagamento delle somme all’uopo richieste.

Deve essere dichiarata, quindi, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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