Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10100 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10100 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 7953-2009 proposto da:
COMUNE DI MONSERRATO (c.f. 92033080927), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA N.S. DI LOURDES 25, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 09/05/2014

PETER FARRELL, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARBONI GIANFRANCO, giusta procura speciale
2014
298

autenticata dal Vice Segretario Generale del Comune
di Monserrato dott.ssa LUISA BRUNA FRAU il 2.1.2014;
– ricorrente contro

e

1

DESSI’ MARIO (c.f. DSSMRA34E03B354C), DESSI’ ERNESTO
(C.F.

DSSRST64L16B354Q),

DSSFRZ65S28B354U),
PRRPLA4D68F383N),

DESSI’

PERRA
DESSI’

FABBRIZIO

(C.F.

PAOLA

(C.F.

MIRIAM

(C.F.

DSSMRM67R48B3540), domiciliati in ROMA, PIAZZA

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MASSIDDA GRAZIELLA, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n.

controri correnti

269/2008 della CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO
CARBONI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

l’inammissibilità o in subordine del rigetto del
ricorso.

2

Svolgimento del processo
I sig.ri Dessi Mario, Dessì Fabrizio, Dess’ Ernesto, Dessi
Miriam e Perra Paola proposero, dinanzi alla Corte di
appello di Cagliari, opposizione alla stima dell’indennità
di occupazione legittima delle aree di loro proprietà,

interessate da una procedura di attuazione di un programma
di edilizia abitativa agevolata; il Comune di Monserrato
eccepì il difetto di legittimazione passiva, assumendo che
obbligate al pagamento delle indennità erano le società
concessionarie che avevano attuato gli interventi edilizi,
dalle quali chiese di essere tenuto indenne e chiese
comunque il rigetto della domanda.
La corte, con sentenza definitiva del 19 giugno 2008, ha
ritenuto la questione della legittimazione passiva già
decisa con sentenza non definitiva n. 363/2002, che aveva
dichiarato la esclusiva legittimazione passiva del detto
comune, in quanto beneficiario formale e sostanziale
dell’espropriazione e autore dell’occupazione; ha poi
quantificato l’indennità di occupazione in misura
corrispondente agli interessi calcolati anno per anno
sulla indennità virtuale di espropriazione determinata in
base al valore di mercato dei beni, con il metodo
analitico-ricostruttivo, stante la ritenuta
inutilizzabilità del metodo sintetico-comparativo per la
mancanza di elementi certi di comparazione; ha condannato
il comune alle spese processuali.
3

Il Comune di Monserrato propone ricorso per cassazione
avverso entrambe le suddette sentenze sulla base di
.
d

quattro motivi, cui resistono gli intimati. Il Comune ha
presentato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
primo motivo di ricorso, nel quale è sollevata la

Il

questione della carenza di legittimazione attiva dei
resistenti per mancanza del titolo di proprietari, è
inammissibile perché non ha costituito oggetto di
dibattito nel giudizio di merito ed è stata sollevata per
la prima volta in questa sede di legittimità.
Il ricorso è improcedibile in relazione al secondo motivo,
nel quale è eccepita la carenza di legittimazione passiva
– del comune (che spetterebbe alle società concessionarie
obbligatesi all’espletamento della procedura espropriativa
in forza di convenzione stipulata inter partes), questione
sulla quale si è pronunciata la sentenza non definitiva
della corte di appello che è stata impugnata in questa
sede ma non depositata unitamente al ricorso. Il deposito
della copia autentica della sentenza impugnata è
richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di
ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l’art
369, n. 2, c.p.c. non consideri espressamente tale
ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente abbia
3

impugnato (come nella specie) sia la sentenza non

,•

definitiva che quella definitiva, ma abbia depositato solo
4

la copia autentica di quest’ultima, il ricorso va
dichiarato improcedibile limitatamente alle censure
riguardanti la prima (Cass. n. 18844/2008, n. 13473/2002).
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 37, commi 4, 5
e 6, dPR n. 327/2001, censurandosi la sentenza impugnata
per avere attribuito un valore superiore a quello di

v

mercato, senza tenere conto della situazione fattuale dei
beni valutati unitariamente, pur essendo frazionati in
piccoli appezzamenti, il che ne escludeva o riduceva
l’edificabilità, anche perché era la stessa perimetrazione
delle aree, a norma dell’art. 51 della legge n. 865/1971,
che attribuiva ai beni un plusvalore di cui non si sarebbe
dovuto tenere conto.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un tema di
indagine nuovo, concernente gli effetti della suddetta
perimetrazione delle aree ai fini dell’estensione del
suolo e della concreta capacità edificatoria dello stesso,
che non risulta se e quando sia stato introdotto nel
giudizio di merito e, quindi, non può esserlo per la prima
volta in sede di legittimità, tanto più che esso si
traduce in una inammissibile istanza di revisione del
giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito ai fini
della concreta determinazione del valore dei beni.
Il quarto motivo, denunciante un vizio di motivazione
nella determinazione del valore dei beni, è anch’esso
inammissibile, per mancanza del necessario momento di
5

sintesi richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile
alla fattispecie

ratione temporis

(v. Cass., sez. un.,

n.16528/2008).
,

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del
giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in g 2400,00, di cui C
2000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 4 febbraio 2014.

ti

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