Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1010 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24443/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ENRICO

PAULETTI e dall’Avv. ROSAMARIA NICASTRO, elettivamente domiciliato

presso lo studio Di Tanno e Associati in Roma, Via Crescenzio, 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 139/1/2019, depositata il 30 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ENEL GREEN POWER SPA ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a seguito di DOCFA presentata nell’aprile 2016, era stato rettificato dall’Ufficio il classamento e la conseguente rendita catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi il palo di sostegno (torre) della navicella eolica; la società contribuente ha ritenuto che il palo di sostegno non concorresse alla determinazione della rendita catastale, in quanto componente impiantistica esclusa da tale computo a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21.

La CTP di Isernia ha accolto il ricorso e la CTR del Molise, con sentenza in data 30 gennaio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che, alla luce della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, la parte impiantistica e funzionale al processo produttivo non va inclusa nella valutazione degli elementi costruttivi idonei a determinare la rendita catastale. In particolare, la CTR ha compiuto un accertamento in fatto, ritenendo che nella parte impiantistica va ricompreso anche il palo di sostegno, quale elemento integrato nell’impianto di produzione, in quanto elemento che consente all’aerogeneratore di svolgere la sua funzione a una quota altimetrica ottimale, contrastando la forza impressa dal vento e assorbendo le vibrazioni. Tale funzione, ad avviso del giudice di appello, risulta prevalente sulla funzione di mero sostegno della navicella (“utilità statica di sostegno”).

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che il palo di sostegno debba essere ricompreso tra i macchinari funzionali al processo produttivo ed escluso dalla stima ai fini catastali. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno (“palo eolico”) costituisce costruzione, al pari delle opere di fondazione, intesa quale opera strutturalmente connessa da includere nel valore del bene ai fini della determinazione della rendita catastale. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno gode di autonomia strutturale ed è qualificabile quale costruzione ancorata al suolo, nonchè impianto che contribuisce a determinare la destinazione d’uso del bene ai fini catastali.

2 – Il ricorso è infondato.

2.1 – Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell’impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perchè effettuasse il relativo accertamento (“se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21”).

2.2 – Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell’orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria “D/1-Opificio” (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21), ha stabilito che, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo “D” va effettuata “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”, ma con esclusione di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, ha sottratto all’assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorchè unite al suolo, meglio note con la denominazione di “imbullonati” (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; conf. Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell’energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle “componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive (…) indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” Cass., n. 21462/2020, cit.).

2.3 – Questa Corte ha, poi, rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica” (Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.

2.4 – Nella specie, l’accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, conforme ai suindicati principi (“la funzione delle torri è assolutamente integrata nell’impianto di produzione tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad unico bene o impianto (…J la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica”) e, pertanto, incensurabile in cassazione.

Il ricorso non offre utili elementi per discostarsi da tale interpretazione.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. La novità della questione comporta la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA