Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1010 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 21/05/2019, dep. 17/01/2020), n.1010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1540-2018 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 80230390587, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3681/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n 3681/2017 aveva accolto l’appello proposto da C.C. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 7271/2013, con il quale era stato condannato il Ministero dello sviluppo economico a pagare alla Celsi la somma di E.5.926,68 a titolo di equiparazione del trattamento economico della stessa a quello percepito dal personale del soppresso ruolo ad esaurimento-ispettore generale-e sulla base dell’intera anzianità di servizio maturata per il periodo 1.7.201230.6.2013.

La corte territoriale aveva premesso che il decreto ingiuntivo in questione si fondava sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 10625/2005, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del diritto alla equiparazione del trattamento stipendiale a quello percepito dal personale soppresso ruolo ad esaurimento, ispettore generale, e della successiva sentenza intervenuta tra le spesse parti n. 2022/2010, sempre in termini, ma relativa al periodo successivo (16.2.1999-luglio 2008). Entrambe tali sentenze erano passate in giudicato e, nella valutazione del giudice di appello, facevano riferimento all’intera anzianità della ricorrente, (invece non considerata dal Ministero). La C. in sede di ricorso aveva infatti allegato i conteggi riferiti alla intera anzianità e su questa si era pure difeso il Ministero come evincibile dalla memoria difensiva.

Sulla base di tali valutazioni, la Corte romana aveva quindi ritenuto già coperta dal giudicato la questione relativa all’anzianità pregressa della lavoratrice e quindi corretto il decreto ingiuntivo emesso, rispetto al quale rigettava l’opposizione.

Avverso tale decisione il Ministero dello sviluppo economico proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la C. ed anche con successiva memoria.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c., e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Ministero censura preliminarmente la valutazione di giudicato svolta rispetto alla sentenza n. 2022/2010. Assume a riguardo che la “situazione dell’anzianità” non risulta essere stata affrontata in nessuna parte della decisione e pertanto non risulterebbe coperta da giudicato.

Questa Corte ha chiarito che ” la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell’art. 2909 c.c., è denunciabile in Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all’accertamento degli estremi legali per la efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l’interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perchè essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest’ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l’interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica” (Cass.n. 14297/2017).

Ha poi soggiunto che ” affinchè il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di “petitum”, anche di “causa petendi”, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” (Cass.n. 16688/2018) Chiariti i limiti del sindacato di legittimità in caso di denuncia di giudicato e delimitato il perimetro della individuazione di questo (anche esteso alle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta), deve evidenziarsi che la corte territoriale a pg 3 della sentenza ha precisato che la domanda della C. era basata su conteggi che consideravano la questione anzianità e che sulla stessa il Ministero si era difeso “espressamente”. La valutazione della corte di merito ha dunque considerato e valutato l’elemento anzianità, ed ha interpretato, con libero convincimento, la valenza del giudicato e la sua portata. Rispetto a tale decisum, che non presenta vizi logico-giuridico, ma apprezzamento di merito, nessun ulteriore esame è esperibile in questa sede di legittimità. Peraltro, per completezza di esame, deve anche evidenziarsi che il giudicato di cui si discute era altresì basato sulla precedente sentenza del 2005, rispetto alla quale alcuna specificazione è stata fatta, non risultando inserito il suo contenuto nei motivi di ricorso. Il motivo è pertanto infondato (allo stesso modo Cass.n. 2827/2019).

2) Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 283 del 1981, artt. 10, 11 bis e 12, della L. n. 6 del 1982, art. 1, del D.L. n. 681 del 82, artt. 1 e 2, del D.L. n. 2 del 1985, art. 3 bis, dell’art. 31, comma 6, CCNL 1995, del D.P.R. n. 266 del 1987, artt. 47 e 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver, la corte d’appello (pronunciato su eccezioni già proposte, avendole considerate assorbite dalla valutazione di giudicato.

Il Ministero richiama a riguardo la questione relativa alla corretta esecuzione della sentenza n. 10625/2005.

Il motivo risulta inammissibile intanto perchè inconferente rispetto al decisum della corte territoriale, fondato essenzialmente sulla sentenza 2010 e comunque inammissibile in quanto nella censura sono inseriti solo stralci della sentenza richiamata e non il ricorso e le allegazioni, necessari per la eventuale valutazione del giudicato.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo;

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, se dovute liquidate in E. 2.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto dellatesistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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