Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1010 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1010 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 26606-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SORGENTI
2017
3016

SRL

IN

LIQUIDAZIONE,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 4, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che lo rappresenta e
difende;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

controricorrente

n.
LATINA,

177/2013

della

depositata

il

Data pubblicazione: 17/01/2018

04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che il contribuente, la Società Sorgenti s.r.l. in liquidazione, come
subentrata nei diritti della Fonti del Tigullio Bognasco s.r.l. anch’essa in
liquidazione, aderiva al condono fiscale previsto dall’art. 12 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, in relazione a due carichi di ruolo relativi ad imposte
dirette afferenti alle annualità d’imposta del 1995 e del 1996, versando, come
quantum

richiesto del 25% dell’importo

complessivamente a ruolo, mediante il pagamento dell’acconto (1’80% di tale
25%) in data 16 maggio 2003 e del saldo (il residuo 20% di tale 25%) in data
16 aprile 2004;
che l’Agenzia delle Entrate, in data

10 aprile 2010, notificava al

contribuente il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo
per la mancanza dei relativi presupposti (non attinenti al quantum dovuto);
che avverso tale provvedimento il contribuente ricorreva alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina, la quale, con sentenza n. 198/04/2011
depositata il 22 marzo 2011, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento
di diniego in quanto la notifica del ricorso era stata effettuata oltre il termine di
decadenza previsto dall’art. 37, comma 44, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 (norma secondo la quale la notifica
delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli
articoli 7, 8, 9, 14, 15, e 16 della legge n. 289 del 2002 è eseguita a pena di
decadenza entro il 31 dicembre 2008), potendosi equiparare la notifica del
diniego del condono a quella della cartella esattoriale;
che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di
Latina, con sentenza n. 177/39/13, depositata il 4 aprile 2013, respingeva
l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente, ritenendo
che, anche se l’art. 12 della legge n. 289 del 2002 non prevede alcun termine
esplicito per la notifica di eventuali dinieghi, pur tuttavia anche nel caso di tale
norma poteva applicarsi il termine decadenziale di cui all’art. 37, comma 44,
del D.L. n. 223 del 2006, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, di
certezza dei rapporti giuridici e di sostanziale parità di trattamento rispetto
all’ipotesi previste in quest’ultima norma, ma anche e soprattutto perché

/

previsto da tale norma, il

sarebbe irragionevole applicare un termine diverso e più lungo oppure – come
richiesto dall’Agenzia delle Entrate – la prescrizione ordinaria di dieci anni cui
all’art. 2946 cod. civ.;
che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo e il
contribuente si costituiva con controricorso;
RAGIONI DELLA DECISIONE

cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente Avvocatura dello Stato deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002 e
dell’art. 37, comma 44, del D.L. n. 223 del 2006 perché il termine decadenziale
previsto in quest’ultima norma non sarebbe applicabile in via analogica all’art.
12 citato, in quanto quest’ultima norma non fa alcun riferimento a termini
tassativi di decadenza per l’Amministrazione finanziaria nell’eseguire il
controllo sulla regolarità del condono e avrebbe natura eccezionale e
peculiarità diverse rispetto alle altre norme della legge n. 289 del 2002 citate
dall’art. 37, comma 44 citato;
che il contribuente resistente chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile per difetto di rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato, in
quanto mancherebbe l’esistenza di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate circa
l’intervento dell’Avvocatura;
che il contribuente resistente chiede in subordine che il ricorso sia rigettato
in quanto l’art. 37, comma 44, citato, secondo cui la notifica delle cartelle di
pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla legge n. 289 del
2002 sarebbe applicabile al caso di specie dovendosi comunque individuare un
“termine certo” adeguato all’esigenza di non lasciare il contribuente esposto
indefinitamente all’azione esecutiva del Fisco;
ritenuto che, l’eccezione di inammissibilità è infondata in quanto in tema di
contenzioso tributario l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per
cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da
quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica
menzione nel ricorso atteso che l’art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,
inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360

conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa
come negozio processuale attributivo dello

ius postulandí

(peraltro non

necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate venga assunto dalla
Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo
dell’incarico professionale al difensore (Cass. 4 novembre 2016, n. 22434);
ritenuto che nel merito il ricorso è infondato;

tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi
definiti prima del controllo da parte dell’Amministrazione sulla correttezza,
completezza e sufficienza dei necessari adempimenti», tuttavia è altrettanto
vero che tale controllo deve avvenire in tempi ragionevoli, anche se la legge n.
289 del 2012, art. 12 non prevede uno specifico termine entro il quale tale
potere di controllo debba essere esercitato e anche se la domanda di condono
del contribuente non può essere assimilata (ai fini della disciplina applicabile) a
una sorta di dichiarazione dei redditi (Cass. n. 8772 del 2017 e nn. 636 e
11986 del 2012);
che infatti l’art. 37, comma 44, citato, lungi dall’avere natura eccezionale,
come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, è norma di carattere generale,
applicabile a tutti i rapporti pendenti (in questo senso Cass., 8 febbraio 2017,
n. 3342), in quanto costituisce espressione dei principi di ragionevolezza,
tutela dell’affidamento del contribuente, buon andamento dell’azione
amministrativa ed è dunque suscettibile di applicazione in via analogica anche
all’art. 12 (parimenti citato), in virtù di una interpretazione costituzionalmente
orientata del suddetto art. 37, comma 44;
che pertanto, alla luce dei principi espressi dagli artt. 3 (ragionevolezza) 24
e 97 Cost., nonché del principio di collaborazione e buona fede che deve
improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dall’art. 10,
comma 1, della legge n. 212 del 2000 (cd. “Statuto del contribuente”) – non
appare ammissibile una indefinitezza dei limiti temporali della procedura di
valutazione della domanda di condono, sì da potersi ritenere legittima una
pendenza sine elle di detta procedura anche dopo il decorso di un congruo lasso
di tempo;

che infatti, se è vero che secondo l’orientamento di questa Corte «i rapporti

che pertanto – anche alla luce del principio di solidarietà economica e
sociale di cui all’art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti fra pubblica
amministrazione e cittadino – non appare tollerabile che il contribuente sia
assoggettato all’azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato, o
comunque eccessivo e irragionevole, soprattutto nei casi in cui, e questo
sembra davvero uno di quelli, l’Amministrazione è chiamata a compiere una

che la mancata definizione della procedura di condono con la concreta
attuazione del controllo da parte dell’Amministrazione si è infatti protratta per
un lasso di tempo irragionevole (nel caso di specie il diniego è stato notificato 6
anni dopo l’ultimo pagamento effettuato dal contribuente), con la conseguente
dichiarazione di infondatezza della censura in esame;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che il consolidamento dei principi sopraindicati in epoca successiva alla
proposizione del ricorso e la complessità della questione giustificano la
compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017.
Il Presidente
menico ClThRdemi

semplice operazione di verifica meramente formale;

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