Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 101 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2017, (ud. 14/07/2016, dep.04/01/2017),  n. 101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27764/2012 proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA “URBANIA” S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona del

presidente Sig. V.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

CARTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO PANINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MANIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 767/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato CHIARA DE SIMONE, con delega dell’Avvocato CORRADO

DE SIMONE difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA BUCCIARELLI, con delega dell’Avvocato GIUSEPPE

MANIGLIA difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del terzo e del quarto motivo, per l’assorbimento del quinto

motivo e per il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 24.9.1988 la Cooperativa Edilizia Urbania s.r.l. agiva innanzi al Tribunale di Latina in accertamento negativo dell’incarico professionale preteso dall’ing. M.G..

Il quale, proponendo domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna della Cooperativa al pagamento delle sue prestazioni professionali e di un credito cedutogli dall’arch. V.A..

Con sentenza n. 1984/04 il Tribunale dichiarava legittimamente conferito l’incarico professionale all’ing. M. e condannava la Cooperativa a pagargli la somma di Euro 77.781.00, di cui Euro 25.823,00 per il credito ceduto dall’arch. V. all’ing. M. e 51.958,00 per le prestazioni d’opera.

Adita dalla Cooperativa, la Corte d’appello di Roma in parziale accoglimento dell’impugnazione dichiarava inammissibile, perchè proposta tardivamente, la domanda riconvenzionale, confermando nel resto – cioè nella sola pronuncia relativa al conferimento dell’incarico – la decisione di primo grado.

In particolare e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte capitolina giudicava inammissibile, per difetto di specificità, il secondo motivo d’impugnazione, relativo all’inefficacia e all’invalidità della Delib. di conferimento dell’incarico, in quanto formalizzata da un consiglio d’amministrazione privo dei necessari poteri. Osservava, comunque, che l’eventuale invalidità della delibera di conferimento dell’incarico sarebbe stata inopponibile al M., salvo prova della mala fede di lui.

Rilevava, poi, che la cessione del credito dall’arch. V. all’ing. M. era stata accettata espressamente e per iscritto dalla Cooperativa, con una lettera del 31.5.1986 avente natura di ricognizione di debito. Quanto, poi, al credito vantato dall’ing. M. per proprie prestazioni professionali, rilevava che queste erano attestate dalla copiosa documentazione prodotta e confermate dalle deposizioni dei testi C. e Z., quest’ultimo all’epoca dei fatti presidente del consiglio d’amministrazione della Cooperativa.

Per la cassazione di tale sentenza, quest’ultima propone ricorso affidato a cinque motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso M.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia l’erroneità della motivazione, la sua insufficienza e contraddittorietà, “la violazione e falsa applicazione delle risultanze del giudizio di primo grado, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e l’erronea affermazione dell’inammissibilità del secondo motivo d’appello.

Al netto di considerazioni di puro merito, la censura lamenta che tale motivo di gravame avrebbe dovuto essere letto dalla Corte territoriale in stretta correlazione con le altre argomentazioni svolte nell’atto d’appello, che in sostanza lamentavano lo scarso rilievo attribuito dal Tribunale alle irregolarità poste in essere dal consiglio d’amministrazione che aveva asseritamente tenuto i contatti con l’ing. M..

1.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 20405/06).

Nella specie, la censura non riporta i punti dell’atto d’appello che avrebbero adeguatamente contrastato la decisione di primo grado; tant’è che a dimostrazione del proprio assunto parte ricorrente ritrascrive (da pag. 18 a pag. 23 del ricorso) non l’atto d’appello, ma un lungo passo (le pagg. da 7 a 10) della comparsa conclusionale presentata in detto grado di giudizio. Per contro, la sentenza impugnata trascrive “integralmente – a pag. 3 il secondo motivo d’appello (“in secondo luogo, la motivazione è, in ogni caso, meramente apparente. Come è stato dimostrato nel corso del giudizio, illegittima, invalida ed inefficace era la Delib. di conferimento dell’incarico professionale, in quanto formalizzata da un Consiglio di Amministrazione privo dei necessari poteri, oltre che di comportamento contra legem; emergenze ci suo tempo non rappresentate all’A.G. per le ragioni già dedotte in giudizio”); trascrizione, della cui fedeltà non si questiona, che conferma semmai l’assoluta genericità di quella censura.

2. – Il secondo motivo deduce la non conferenza, l’erroneità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa la ritenuta infondatezza del secondo motivo d’appello, nonchè la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..

La censura contesta, sotto il profilo della congruità motivazionale, l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello circa l’infondatezza, comunque, della questione relativa all’eventuale invalidità della delibera di conferimento dell’incarico. Parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., non avrebbe tenuto in alcuna considerazione molteplici e convergenti elementi dimostrativi delle irregolarità gestionali commesse dal consiglio d’amministrazione che teneva i contatti con l’ing. M. (quali la deposizione del rag. T. in merito alla mancanza di un conferimento dell’incarico; la lettera raccomandata che invitava l’ing. M. a sospendere ogni attività professionale o di consulenza in favore della cooperativa; la nomina di altro tecnico, l’arch. V., per la progettazione e direzione dei lavori; il brevissimo lasso temporale tra la presunta formalizzazione del rapporto professionale con l’ing. M. e l’invito a quest’ultimo di sospendere ogni eventuale attività: l’inspiegabile sovrapposizione con le prestazioni professionali già espletate dall’arch. V.; il fatto che tutti i progetti presentati presso i vari enti pubblici erano stati firmati da quest’ultimo; l’essere stato seguito l’andamento dei lavori da un collaboratore dell’arch. V.; il fatto che l’ing. M. non abbia avuto contatti con altri tecnici; la notevole distanza tra i luoghi di realizzazione del progetto ((OMISSIS), in provincia di (OMISSIS)) e il luogo di esercizio dell’attività professionale del M. ((OMISSIS)).

2.1. – Il motivo è inammissibile, poichè aggredisce un’argomentazione sovrabbondante – cioè non coessenziale alla ratio decidendi – contenuta nella sentenza impugnata.

Infatti, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. S.U. n. 3840/07: di conseguenza, sull’inammissibilità per difetto d’interesse delle censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, siccome ininfluenti ai fini della decisione, v. Cass. nn. 22380/14 e 13068/07).

Nello specifico, una volta affermata l’inammissibilità del secondo motivo di gravame per la sua genericità, la sentenza impugnata ha aggiunto che “(i)l mezzo è comunque infondato posto che l’eventuale invalidità della delibera di conferimento dell’incarico non è opponibile all’ing. M. salvo ne sia provata la malafede”. Affermazione, questa, del tutto sovrabbondante perchè resa nel contesto dell’affermata inammissibilità del secondo motivo d’appello; sicchè essa, come è inutile ai fini della decisione, così è vanamente impugnata in questa sede.

3. – Il terzo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, perchè la Corte d’appello ha esaminato l’esistenza del credito oggetto di cessione, nonostante la declaratoria d’inammissibilità della relativa domanda di condanna, mentre l’atto di citazione non conteneva alcun riferimento alla cessione, tema, questo, introdotto in giudizio proprio con la domanda riconvenzionale. Di talchè la cessione del credito, siccome introdotta con un’inammissibile domanda riconvenzionale, non avrebbe potuto essere esaminata nel merito, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche la domanda dell’ing. M. volta al riconoscimento della debenza, da parte della cooperativa, di somme di denaro in relazione alla cessione di credito.

3.1. – Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La sentenza impugnata appare insanabilmente contraddittoria lì dove per un verso ha rilevato l’inammissibilità di tutta la domanda riconvenzionale, tanto da riformare la sentenza del Tribunale eliminando l’intero capo b) della decisione (che conteneva, appunto, la condanna della cooperativa al pagamento sia delle somme oggetto di cessione del credito sia di quelle derivanti dalla dedotta prestazione d’opera intellettuale): e per l’altro verso, rigettando il terzo motivo d’appello, ha affermato (v. pag. 4) che “(p)er quanto riguarda la somma dovuta al M. in relazione alle cessione del credito dell’arch. V. (…) appare quindi evidente sia la ricognizione di debito che la promessa di pagamento effettuate dalla Cooperativa Urbania in favore del M..

Ne deriva che in parte qua la sentenza è nulla.

4. – Il quarto motivo denuncia, ancora, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, “per ciò che attiene al credito che discenderebbe dalla convenzione professionale del 6 febbraio 1987, asseritamente stipulata tra la cooperativa ed il M.”. Parte ricorrente deduce, quindi, che la Corte distrettuale non ha adeguatamente valutato i risultati dell’istruzione probatoria. Riporta, a dimostrazione, le deposizioni T., V. e A., circa l’assenza dell’ing. M. dal cantiere: e conclude tornando ad affermare che la ridetta convenzione promanava da un consiglio d’amministrazione sospettato di aver posto in essere numerose irregolarità.

4.1. – Il motivo è infondato in ciascuna delle censure che configura.

4.1.1. – Infatti, la violazione dell’art. 112 c.p.c., riguarda le domande e le eccezioni in senso stretto, non le mere difese, che pertanto legittimamente possono essere disattese senza una specifica confutazione. Ancora, un’autonoma violazione dell’art. 115 c.p.c., ricorre solo se ed in quanto il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti ma ammesse d’ufficio al di fuori dei casi consentiti dalla legge, il che non è avvenuto nel caso in esame. Infine, l’art. 116 c.p.c., è violato non, come sembra supporre parte ricorrente, allorchè il giudice decida in maniera non conforme alle aspettative della parte, ma solo allorchè il giudice sottoponga al proprio apprezzamento delle prove legali o, viceversa, consideri come prove legali quelle che, invece, sono soggette al suo prudente apprezzamento, neppure ciò si è verificato nella specie.

4.1.2. – Quanto, poi, al lamentato erroneo apprezzamento dei risultati dell’istruzione probatoria, va solo ricordato il noto e fermo indirizzo di questa Corte per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo, applicabile nella fattispecie ratione temporis, preesistente al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (così e per tutte, Cass. n. 27197/11).

Pertanto, il motivo in esame mira soltanto a provocare un’inammissibile sindacato di puro merito da parte di questa Corte Suprema.

5. – Infine, il quinto motivo (che contesta sotto il profilo motivazionale il regolamento delle spese del doppio grado di merito, nel senso che la Corte territoriale ha da un lato compensato integralmente le spese dell’appello e dall’altro “confermato” quelle del primo grado) è assorbito dall’accoglimento del terzo mezzo di ricorso.

6. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere esclusa la pronuncia di accertamento positivo del credito ceduto dal V. al M., essendo pacifica l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo.

7. – L’esito complessivo della lite, che registra la prevalente soccombenza della Cooperativa, induce alla compensazione parziale delle spese, da attuare mediante la compensazione delle sole spese d’appello e l’aggravio di quelle di primo grado e di legittimità, le prime così come determinate dal Tribunale, le seconde così come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo, il secondo ed il quarto ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito esclude la pronuncia di accertamento positivo del credito ceduto dal V. al M.; conferma le statuizioni di merito sulle spese e condanna la Cooperativa Edilizia Urbania s.r.l. alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00. di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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