Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10099 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12551/2015 proposto da:

M.S., P.A.M., elettivamente domiciliati in Roma

Via G.G. Belli 36, presso lo studio dell’avvocato Baldi Stefano,

rappresentati e difesi dall’avvocato Russo Flavio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Monte Paschi Siena Spa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio

Emanuele II 326, presso lo studio dell’avvocato Scognamiglio Renato,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scognamiglio

Claudio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Firenze – sulla domanda proposta da M.S. e P.A.M. diretta ad ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento del contratto di compravendita di titoli dello Stato Argentino, ovvero la risoluzione per inadempimento, con condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla restituzione dell’importo investito, o comunque al risarcimento dei danni – ha dichiarato la risoluzione del contratto in oggetto e condannato l’istituto di credito a versare agli attori la somma investita di Euro 45.000,00, oltre agli interessi legali, contro la restituzione dei titoli e delle cedole incassate dai clienti.

La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dalla Banca, ha rigettato la domanda proposta dai coniugi M. e P., condannandoli in solido a restituire all’istituto di credito quanto da quest’ultimo loro corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il giudice di secondo grado, previo accertamento che un contratto di intermediazione finanziaria era stato effettivamente concluso dalla Banca, seppur non sottoscritto dal medesimo istituto di credito, ha ritenuto insussistente la violazione del dovere di informazione ritenuta dal Tribunale di Firenze, sul rilievo che le maggiori agenzie di rating, nel periodo in cui era avvenuta la negoziazione dei titoli dello Stato argentino per cui è procedimento (fine dicembre 1999), avevano fornito indicazioni rassicuranti, essendovi stato un solo declassamento, ma neppure grave, ad opera di una sola agenzia di rating, intervenuto nell’ottobre 1999, mentre il declassamento deciso e generalizzato vi era stato solo nel marzo 2001.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.S. ed P.A.M. affidandolo a due motivi.

La banca Monte dei Paschi di Siena si è costituita in giudizio con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta dai coniugi M. e P., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1 TUF e dell’art. 28, comma 2 regol. Consob n. 11522/98 anche in relazione all’art. 23, comma 6 TUF..

Lamentano i ricorrenti che la Banca ha violato i proprio obblighi informativi nei confronti dei clienti in ordine alla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione finanziaria.

In particolare, ad avviso dei ricorrenti, l’istituto di credito avrebbe dovuto dimostrare di aver fornito precise ed univoche informazioni relative allo specifico prodotto finanziario offerto, a nulla rilevando la sottoscrizione da parte degli investitori della clausola – in occasione dell’avvenuta conclusione del contratto quadro – con cui avevano dato atto di aver preso visione in ogni sua parte del documento informativo loro consegnato.

Peraltro, all’atto dell’acquisto dei titoli argentini per l’importo complessivo di Euro 45.000,00, la clausola con la dicitura prestampata “Dichiaro/dichiariamo di aver Ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine….” e quella successiva “Dichiaro/dichiariamo di intendere comunque dare corso all’operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto non appare adeguata per tipologica – frequenza – oggetto dimensioni” non erano state invece barrate.

In ogni caso, osservano i ricorrenti che la Corte territoriale aveva omesso di valutare nella maniera dovuta gli specifici obblighi informativi posti a carico della Banca in relazione all’elevato profilo di rischio dei bond argentini, limitandosi a ritenere in modo illogico ed incongruo l’insussistenza della loro violazione per il solo rilievo che solo l’agenzia di rating Moody’s, nell’ottobre 1999 operato un primo declassamento.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 28, comma 1 e art. 29 regol. Consob n. 11522/98.

Lamentano i ricorrenti che la Banca ha violato l’obbligo di acquisire informazioni sul loro profilo di rischio e di valutare l’adeguatezza dell’operazione, essendo palese, nel caso di specie, che l’investimento in questione non fosse adeguato al loro profilo e non essendo, come già anticipato, neppure stata dagli stessi barrata la clausola degli ordini recante il riferimento alle avvertenze ricevute.

3. Il primo motivo è fondato.

Va osservato che questa Corte ha avuto modo di chiarire in svariate occasioni che gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario a norma degli artt. 28 e 29 reg. Consob sono particolarmente estesi e penetranti, essendo diretti a consentire agli investitori di operare scelte di investimento pienamente consapevoli dopo aver acquisito l’intero ventaglio di informazioni, specifiche e personalizzate, che di volta, in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l’intermediario è tenuto a fornire in ragione dell’investimento prescelto, tenuto conto delle caratteristiche dell’investitore (vedi Cass. n. 10111/2018). In particolare, l’assolvimento dell’obbligo informativo implica la formulazione, da parte dello stesso intermediario, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari e a rappresentarne la rischiosità (Cass. n. 4727/2018, Cass., n. 8089/2016, Cass. n. 16861/2017; Cass. n. 1376/2016).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha violato sia l’art. 23, comma 6 TUF – che prevede che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la diligenza richiesta – sia l’art. 28, comma 2 reg. consob n. 11522/98, che impone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni senza aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, i rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di investimento, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli di investimento o disinvestimento.

Infatti, a fronte delle allegazioni dei odierni ricorrenti – riportata anche nello svolgimento del processo della sentenza impugnata – in ordine alla carenza informativa della Banca sulle caratteristiche e sui rischi dei titoli acquistati, la Corte territoriale non si è curata minimamente di accertare se la Banca avesse, sul punto, assolto o meno al proprio obbligo informativo, limitandosi ad affermare l’insussistenza del difetto di informativa sul solo rilievo che i titoli argentini, al momento del loro acquisto, erano stati declassati da una sola agenzia di rating.

La Corte territoriale, in sostanza, non si è preoccupata di accertare se e quali informazioni sulla specifica operazione di investimento fossero state fornite ai clienti dall’intermediario, concentrandosi esclusivamente su quelle (relative al declassamento di rating dei titoli) che, secondo la sua prospettiva, esulavano dall’ambito di quelle dovute.

Deve quindi essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA