Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10099 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14041/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo

Melli e Vania Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima in Roma alla via Mazzini n. 6, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 86/14/12 depositata il 24 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– In relazione ad acquisto fondiario del 1997, M.G. decadeva dall’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina, avendo affittato i terreni nel 2001, prima del quinquennio di legge; notificato nel 2009, l’avviso di liquidazione a recupero dell’ordinaria imposta di registro era annullato in primo grado per decadenza triennale del potere di accertamento.

– La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello erariale, escludendo la decadenza dell’azione di recupero, e tuttavia rideterminando l’aliquota nella misura agevolata dell’8% prevista per gli imprenditori agricoli, in luogo della misura ordinaria del 15%.

– Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate e la contribuente propone ricorso incidentale; quest’ultimo deve essere esaminato per primo, in quanto potenzialmente assorbente.

– Il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, per aver il giudice d’appello escluso la decadenza triennale del potere di accertamento.

– Il ricorso incidentale è infondato; nel prevedere un termine ventennale di prescrizione per il recupero delle imposte in materia di piccola proprietà contadina, la L. n. 604 del 1954, art. 7, costituisce lex specialis, cosicchè, mancando un’espressa previsione di richiamo, in tale settore non si applica il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, norma generale sull’imposta di registro (Cass. 28 febbraio 2008, n. 5223, Rv. 602573; Cass. 11 febbraio 2014, n. 3079, Rv. 629278).

– Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, tariffa 1, D.P.R. 131 del 1986, L. n. 153 del 1975, art. 12, per aver il giudice d’appello riconosciuto alla contribuente un’agevolazione diversa e ulteriore rispetto a quella chiesta e revocata.

– Il ricorso principale è fondato; la L. n. 604 del 1954, art. 7, dispone espressamente che l’acquirente il quale abbia subito la revoca dell’agevolazione a favore della piccola proprietà contadina è tenuto a pagare i tributi “ordinari” e che nei suoi confronti l’amministrazione finanziaria agisce per il recupero delle imposte “nella misura ordinaria”; inoltre, la sottoposizione di un atto a tassazione di registro col trattamento agevolato chiesto dal contribuente determina l’impossibilità di invocare un’altra agevolazione in caso di decadenza dal primo beneficio, giacchè il potere di accertamento del tributo si esaurisce nel momento della tassazione (Cass. 1 ottobre 2003, n. 14601, Rv. 567256; specificamente, per l’aliquota ridotta dell’8%, Cass. 5 aprile 2013, n. 8409, Rv. 626568).

– Il ricorso principale deve essere accolto, l’incidentale respinto e la sentenza cassata in relazione al ricorso accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione.

– La peculiarità della fattispecie impone di compensare le spese di ogni fase e grado.

PQM

Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e – decidendo nel merito respinge l’impugnazione dell’avviso di liquidazione; dichiara compensate le spese di ogni fase e grado.

Dichiara che la ricorrente incidentale ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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