Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10099 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10099 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 25640-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.E. 80078750587, in persona del legale rappresentante
‘pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2015
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ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

FOR HOTEL IMMOBILIARE S.R.L., I.N.A.I.L. – ISTITUTO

Data pubblicazione: 18/05/2015

NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO C.F. 01165400589;
– intimati avverso la sentenza n. 1266/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 20/11/2008 R.G.N. 931/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
..

Con sentenza del 18/7/2006 il Tribunale di Sondrio accolse parzialmente le
opposizioni proposte dalla società For Hotel Immobiliare s.r.l. avverso le cartelle
esattoriali emesse su richiesta dell’Inps e dell’Inali per omissioni contributive

Diego nei periodi 6/12/95 — 6/12/98 e 7/12198 — 15/5/01 e per l’effetto dichiarò
prescritti i crediti per i contributi lnps e per i premi lnail fino all’11/9/1997, mentre
condannò l’opponente al pagamento di quelli non prescritti.
Con sentenza del 5/11 — 20/11/08 la Corte d’appello di Milano, nel respingere
l’impugnazione dell’Inps e nel confermare la sentenza gravata, ha spiegato che la
denuncia del lavoratore, intervenuta in data 11/9/02, non aveva consentito di far
ritenere operativo il precedente termine decennale di prescrizione, di cui all’art. 3,
comma 9, della legge n. 335/1995, dal momento che la stessa non era stata
effettuata entro il 31/12/1995, per cui nella fattispecie era applicabile la
prescrizione quinquennale prevista dalla suddetta norma a partire dall’1/1/1996.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.
Rimangono solo intimati la società For Hotel Immobiliare s.r.I e l’inail.
Motivi della decisione
Con un solo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
comma 9 0 , della legge n. 335 del 1995, assumendo che la decisione impugnata è
errata nella parte in cui si è affermato che era maturato il termine di prescrizione di
cinque anni in relazione ai contributi attinenti al periodo compreso fino all’i 1
settembre del 1997.
In pratica, dopo aver fatto osservare che nella fattispecie il verbale di
accertamento dell’ispettorato del lavoro del 29/10/2002 era stato preceduto dalla
denunzia del lavoratore dell’11/9/2002 e dopo aver evidenziato che la suddetta
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norma prevede l’applicazione della prescrizione decennale nell’ipotesi in cui
l’omissione contributiva scaturisca da denuncia del lavoratore, l’istituto

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relative a differenze retributive spettanti a vario titolo al dipendente Santarossa

,

previdenziale sostiene che l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello è quello di
aver affermato che ai fini dell’operatività della prescrizione decennale la denunzia
del lavoratore deve intervenire entro il quinquennio dalla data di esigibilità dei
contributi.
In tal modo, secondo la difesa dell’ente, la Corte di merito ha finito per ancorare la
deroga alla ordinaria prescrizione quinquennale ad un requisito, quale quello della
denuncia dell’omesso versamento dei contributi lavorativi entro il quinquennio
dalla data della loro esigibilità, che non è contemplato dalla norma in esame.
Il ricorso è infondato.
Invero, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 15296 del 4/7/2014) hanno
statuito che “in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi
dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi
anteriori all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il
termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia
ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente
termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia
prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nel corso
del quinquennio dallo loro scadenza.”
In effetti, l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, ai commi 9 e 10, stabilisce
testualmente che:
“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo
di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A

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iv,

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decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di

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denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria.

contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di
procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente

Ebbene, nella citata sentenza delle Sezioni unite è posto in rilievo che già con
sentenza n. 4153/2006 di questa Corte si era chiarito che “la ratio della
disposizione è quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comporta;
ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine
prescrizionale per la riscossione dei contributi comprime la possibilità al lavoratore
dipendente di acquisire l’anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione,
secondo le regole dell’automaticità delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n.
153 del 1969, art. 40, perché dette regole valgono, com’è noto, solo per i periodi
non ancora caduti in prescrizione”. Del resto “a seguito della denuncia del
lavoratore, assume vigenza il termine decennale all’insaputa del datore”.
Dal complesso meccanismo prefigurato dalla legge le Sezioni unite hanno
ricavato, con la suddetta decisione, che la denuncia deve necessariamente
intervenire entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi, occorrendo
pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non si sia già estinto per il
maturare del quinquennio dalla sua scadenza.
Nella fattispecie la sentenza della Corte d’appello di Milano, seppur basata sulla
giurisprudenza antecedente alla decisione n. 15296/2014 da ultimo adottata dalle
Sezioni unite di questa Corte, è pervenuta ad una soluzione del caso che è
sostanzialmente in linea col risultato che si trae dall’applicazione del principio di

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle

diritto sopra esposto con riguardo all’interpretazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della
legge n. 335 del 1995.
Infatti, nel condividere il responso del primo giudice, la Corte d’appello di Milano
ha ritenuto prescritto il credito contributivo vantato dall’Inps fino alla data

11/9/2002.
In effetti, alla luce della interpretazione della norma in esame eseguita dalle
Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza, tale denunzia non poteva
sortire l’effetto di raddoppiare il termine quinquennale di prescrizione relativo ai
crediti contributivi, sia antecedenti che successivi al 31.12.1995, esigibili fino a
cinque anni prima, vale a dire entro la data dell’11.9.1997, in quanto la stessa
denunzia era intervenuta quando erano trascorsi cinque anni da quest’ultima
scadenza.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di questo giudizio dal
momento che le altre parti del presente procedimento sono rimaste solo intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

dell’11/9/1997, posto che la denunzia del lavoratore era intervenuta in data

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