Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10099 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17297-2017 proposto da:

CA R IMM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO,

34, presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE TRANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CEPRANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9647/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società CA.R.IMM s.r.l. impugnava gli avvisi di liquidazione della Tarsu relativamente all’annualità dal 2007 al 2012 relativi a all’immobile sito in via (OMISSIS) in cat. D/1, eccependo la decadenza dal potere impositivo e l’insussistenza dei presupposti, risultando il capannone in stato di abbandono.

La CTP di Frosinone accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente.

La CTR del Lazio rigettava il gravame sul rilievo che, in mancanza dell’originaria denuncia, la contribuente non poteva usufruire dell’esenzione.

Avverso la sentenza n. 9647/18/2016, depositata il 29 dicembre 2017 la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi

Il Comune di Ceprano è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La ricorrente censura, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria la preventiva denuncia della contribuente per sottrarsi alla tassazione allorquando si deduca una totale improduttività; assumendo, inoltre, che la parziale non attitudine alla produzione di rifiuti soldi urbani o assimilati, dovuta all’insediamento nell’immobile di attività produttive di rifiuti speciali deve essere considerata ai fini della quantificazione del prelievo.

L’assunto si fonda sul rilievo che il fallimento aveva rilevato il capannone industriale dove si esercitava attività di tipo industriale consistente nella produzione di macchine da stampa e, quindi, necessariamente produttiva di rifiuti industriali non assimilabili agli urbani.

3.Con la seconda censura, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la CTR valutato la perizia giurata depositata nel giudizio di merito che confermava la non produttività di rifiuti solidi nonchè l’inutilizzabilità dell’immobile.

4. Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente involgendo questioni connesse, sono destituite di fondamento.

Il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (citato D.Lgs., art. 62, comma 2). L’art. 66, inoltre, prevede la facoltà per i Comuni di ridurre la tariffa fino ad un terzo per le aree scoperte, adibite ad uso stagionale o non continuativo, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi, ponendo a carico del contribuente l’onere di formale denuncia delle riduzioni delle superfici e quelle tariffarie e l’obbligo, a pena di sanzioni, della denuncia del venir meno delle condizioni per fruire della riduzione. L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.

Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacchè a tenore della norma su indicata, la presunzione iuris tantum di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. n. 19459/03, Cass. n. 19173/04).

La norma citata, come dianzi detto – indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, che – di certo – non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. n. 18316/04, Cass. n. 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr Cass. 22770/09; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. n. 10545/2017; Cass. n. 31460 del 03/12/2019; Cass. n. 14037 del 23/05/2019).

4.1 Inoltre, anche l’allegazione relativa alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, sebbene sia del tutto incoerente con la prima affermazione relativa all’inutilizzabilità del capannone, non coglie nel segno.

Difatti, “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”. (Cass. n. 21250/2017; 17622 del 2016; Cass. n. 18054 del 2016).

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

In assenza di costituzione del Comune di Ceprano, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

PQM

– La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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