Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10099 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10099 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 7949-2009 proposto da:
COMUNE DI MONSERRATO (c.f. 92033080927), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA N.S. DI LOURDES 25, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 09/05/2014

PETER FARRELL, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARBONI GIANFRANCO, giusta procura speciale
autenticata dal Vice Segretario Generale del Comune
di Monserrato dott.ssa LUISA BRUNA FRAU il 2.1.2014;
– ricorrente contro

1

SPIGA LAURA, SPIGA ROMOLO PIERO, SPIGA ELISA;

avverso la sentenza n.

intimati

299/2008 della CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO
CARBONI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine del rigetto del
ricorso.

udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

2

Svolgimento del processo
.

I sig.ri SPIGA LAURA, SPIGA ROMOLO PIERO e SPIGA ELISA,

.

proposero, dinanzi alla Corte di appello di Cagliari,
opposizione alla stima dell’indennità di occupazione
legittima delle aree di loro proprietà, interessate da una

procedura di attuazione di un programma di edilizia
abitativa agevolata; il Comune di Monserrato eccepì il
difetto di legittimazione passiva, assumendo che obbligate
al pagamento delle indennità erano le società
concessionarie che avevano attuato gli interventi edilizi,
dalle quali chiese di essere tenuto indenne e chiese
comunque il rigetto della domanda.
La corte, con sentenza definitiva del 28 giugno 2008, ha
ritenuto la questione della legittimazione passiva già
decisa con sentenza non definitiva n. 356/2002, che aveva
. dichiarato la esclusiva legittimazione passiva del detto
comune, in quanto beneficiario formale e sostanziale
dell’espropriazione e autore dell’occupazione; ha poi
quantificato l’indennità di occupazione in misura
corrispondente agli interessi calcolati anno per anno
sulla indennità virtuale di espropriazione determinata in
base al valore di mercato dei beni, con il metodo
analitico-ricostruttivo, stante la ritenuta
inutilizzabilità del metodo sintetico-comparativo per la
mancanza di elementi certi di comparazione; ha condannato
il comune alle spese processuali.
3

Il Comune di Monserrato propone ricorso per cassazione
avverso entrambe le suddette sentenze sulla base di cinque
motivi, illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il primo motivo di ricorso, nel quale è sollevata la
questione della carenza di legittimazione attiva dei
resistenti per mancanza del titolo di proprietari, è
inammissibile perché non ha costituito oggetto di
dibattito nel giudizio di merito ed è stata sollevata per
la prima volta in questa sede di legittimità.
Il ricorso è improcedibile in relazione al secondo motivo,
nel quale è eccepita la carenza di legittimazione passiva
del comune (che spetterebbe alle società concessionarie
obbligatesi all’espletamento della procedura espropriativa
in forza di convenzione stipulata inter partes), questione
sulla quale si è pronunciata la sentenza non definitiva
della corte di appello che è stata impugnata in questa
sede ma non depositata unitamente al ricorso. Il deposito
della copia autentica della sentenza impugnata è
richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di
ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l’art
369, n. 2, c.p.c. non consideri espressamente tale
ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente abbia
impugnato (come nella specie) sia la sentenza non
definitiva che quella definitiva, ma abbia depositato solo

.;

Motivi della decisione

la copia autentica di quest’ultima, il ricorso va

4

dichiarato improcedibile limitatamente alle censure
riguardanti la prima (Cass. n. 18844/2008, n. 13473/2002).
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 37, commi 4, 5
e 6, dPR n. 327/2001, censurandosi la sentenza impugnata
per avere attribuito un valore superiore a quello di

mercato, senza tenere conto della situazione fattuale dei
beni valutati unitariamente, pur essendo frazionati in
piccoli appezzamenti, il che ne escludeva o riduceva
l’edificabilità, perché era la stessa perimetrazione delle
aree, a norma dell’art. 51 della legge n. 865/1971, che
attribuiva ai beni un plusvalore di cui non si sarebbe
dovuto tenere conto.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un tema di
indagine nuovo, concernente gli effetti della suddetta
perimetrazione delle aree ai fini dell’estensione del
suolo e della concreta capacità edificatoria dello stesso,
che non risulta se e quando sia stato introdotto nel
giudizio di merito e, quindi, non può esserlo per la prima
volta in sede di legittimità, tanto più che esso si
traduce in una inammissibile istanza di revisione del
giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito ai fini
della concreta determinazione del valore dei beni.
Il quarto motivo, denunciante un vizio di motivazione
nella determinazione del valore dei beni, è anch’esso
inammissibile, per mancanza del necessario momento di
5

sintesi richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile
alla fattispecie

ratione temporis

(v. Cass., sez. un.,

n.16528/2008).
Il quinto motivo contesta la liquidazione delle spese per

avvocato e il capitale liquidato e per mancata
applicazione della tariffa media dello scaglione di valore
della causa.
Il motivo è infondato. Esso non censura la violazione
della tariffa massima, nel qual caso la parte avrebbe
avuto comunque l’onere di specificare analiticamente le
singole voci di tabella violate (tra le tante, Cass. n.
14542/2011, n. 18086/2009), ma genericamente la mancata
applicazione dei valori medi della tariffa e si traduce
quindi in una impropria censura dell’esercizio di un
potere discrezionale del giudice del merito.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.
Roma, 4 febbraio 2014.

mancanza di equilibrio tra i diritti e gli onorari di

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