Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10098 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31098/2018 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Società Agroservizi Srl, Consit Italia Spa (ora Cerved Group

s.p.a.), Italservice Sipca Srl, Italservice CCG Srl, Its Novum Srl

in liquidazione, elettivamente domiciliate in Roma, Via Barnaba

Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avvocato Placidi Giuseppe,

rappresentate e difese dall’avvocato Fantigrossi Umberto, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2470/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 127-2012, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalle società Agroservizi, Italcervice Sipca, Italservice CCG e ITS Novum in liquidazione contro la (allora) Agenzia del Territorio, per abuso di posizione dominante in relazione all’istituito servizio di ricerca continuativa per via telematica in via diretta nell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità immobiliari.

Nello specifico la corte d’appello, pur ritenendo che la condotta dell’Agenzia costituisse illecito concorrenziale per abuso di posizione dominante e che fosse stata caratterizzata anche da un aumento del costo del servizio, reputò tale combinazione di misure non suscettibile di produrre alcun danno alle società, per la ragione che queste avevano postulato il danno come frutto di una manovra anticoncorrenziale “a tenaglia” (giustappunto rappresentata dalla fornitura del nuovo servizio e dall’aumento tariffario), quando invece uno dei bracci della tenaglia era stato “bloccato” dall’inibitoria concessa in via cautelare dal giudice adito; mentre l’aumento tariffario, da solo, anche secondo la prospettazione delle attrici, non avrebbe potuto avere efficacia causativa del danno medesimo.

La sentenza venne impugnata dalle società attrici.

Questa Corte, con sentenza n. 6366 del 2016, ravvisando errori di diritto e carenze motivazionali ne dispose la cassazione con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda risarcitoria.

La causa, riassunta dalle società attrici, è stata definita dalla corte d’appello con sentenza resa pubblica il 17-5-2018, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate, che ha incorporato quella del Territorio, è stata condannata al pagamento in favore delle società, a titolo risarcitorio, delle somme per ciascuna ritenute di giustizia.

L’Agenzia delle Entrate, tramite l’avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Le società hanno replicato con controricorso e successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Alla disamina dei motivi di ricorso è necessario premettere che la sentenza che ha generato il rinvio ha ritenuto la decisione di rigetto, allora impugnata, affetta da due errori.

Un primo errore è stato ravvisato a proposito dell’applicazione del principio dell’onere della prova.

Tenendo conto dell’evidente asimmetria informativa esistente tra le parti in causa, la sentenza n. 6366 del 2016 ha ritenuto che il giudice, per la complessità della ricostruzione del quadro commerciale di riferimento, fosse tenuto ad agevolare l’onere probatorio posto a carico delle attrici, ad esempio, servendosi dell’ausilio del c.t.u. cui affidare anche compiti di accertamento di alcuni complessi elementi del fatto illecito nella sua materialità o per il difficile calcolo delle relative conseguenze dannose. E dunque ha cassato la sentenza “per non avere il giudice di merito agevolato l’accertamento posto a carico dell’attore circa la difficile prova degli elementi dell’illecito, ancor più perchè, avendo disposto la c.t.u., non ha tratto da essa tutti gli elementi che avrebbe potuto e dovuto utilizzare, ai fini dell’accertamento dell’illecito e, se del caso, integrare l’acquisizione dei dati che fossero in esclusivo possesso dell’Agenzia – monopolistica”.

Un secondo errore è stato ravvisato nell’incoerenza e nella illogicità della decisione a proposito dei principi relativi alla materia del torto civile, in quanto la corte del merito non aveva motivato “sulla possibile autonoma incidenza causale, ai fini della produzione del danno, anche di una sola delle due condotte illecite ipotizzate, ossia di quella relativa alla somministrazione del servizio, svolto dall’Agenzia del Territorio, della fornitura dell'”elenco soggetti” (una volta affermato che l’altro, quello della “ricerca continuativa”, fosse stato bloccato proprio dall’inibitoria giudiziale e che, pertanto, non avesse avuto efficacia causale sull’evento dannoso)”. E anche a tale proposito, ha ravvisato un’omessa motivazione in relazione alle risultanze della c.t.u. “circa l’autonomia causativa del danno, derivante da ciascuno dei bracci della “tenaglia”, in ordine all’illecito anticoncorrenziale”.

In questa prospettiva la sentenza n. 6636 del 2016 ha richiamato il principio reso in fattispecie analoga dalla sentenza n. 21033 del 2013, vale a dire che “ai fini dell’accertamento del danno derivante da abuso di posizione dominante, suscettibile di traslazione sulla clientela per effetto della conseguente maggiorazione delle tariffe, costituisce principio di economia di comune esperienza quello secondo cui l’aumento del corrispettivo della prestazione determina una riduzione della domanda, salva la prova contrarla della rigidità del consumi”.

II. – Alla luce dei riscontrati errori, e dei principi invece affermati, il giudice del rinvio avrebbe dovuto svolgere le pertinenti valutazioni in fatto in ordine alla pretesa risarcitoria concretamente avanzata: pretesa nella sentenza qualificata come discendente dalla somministrazione del servizio complessivamente inteso – di istituzione dell’elenco e di ricerca continuativa in via diretta – e dall’aumento tariffario. Ed è appena il caso di rammentare che, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola sia al principio affermato, sia ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione (tra le tante, Cass. n. 20887-18, Cass. n. 20981-15).

III. – La corte d’appello di Milano, giudice del rinvio, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’accoglimento delle domande, sia in ordine al servizio di ricerca continuativa, sia in ordine all’aumento del costo delle tariffe.

Dal primo punto di vista ha osservato che – come d’altronde già messo in evidenza nella sentenza di cassazione – il servizio aveva funzionato per un certo lasso di tempo, prima dell’inibitoria, con conseguente effettivo abuso, per quel lasso di tempo, della posizione dominante nel mercato delle informazioni immobiliari.

Dal secondo punto di vista, ha soggiunto che l’aumento delle tariffe era stato sì il frutto di una modifica legislativa, la quale però, sulla base di quanto affermato dalla Cassazione a corredo dei principi di diritto, era da considerare in contrasto con la normativa comunitaria, e dunque era da disapplicare in vista dell’apprezzamento della condizione di sfruttamento abusivo della posizione monopolistica sul mercato dell’informazione immobiliare.

Da tali premesse e considerazioni la corte distrettuale, accertata la natura anticoncorrenziale delle condotte ascritte all’Agenzia, ha liquidato il danno da lucro cessante patito dalle società attrici, per “la mancata (o ridotta) realizzazione di un margine economico positivo (..) nei servizi relativi alle visure (impianto e aggiornamento), al monitoraggio e alla conservatoria”; e in proposito ha condiviso le quantificazioni fatte dal c.t.u., ritenendole “rispettose dei principi enunciati e corrette nell’inquadramento della tipologia di danno e nell’arco temporale”.

IV. – L’avvocatura dello Stato ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione.

Col primo di questi ha dedotto la violazione degli artt. 384, 112 e 132 c.p.c., per avere la corte d’appello motivato unicamente sulla condotta anticoncorrenziale, ma non sul danno e sulla sua prova. In questa prospettiva non sarebbe stato esaminato il profilo della causazione del danno nel senso della sussistenza di una rigidità della domanda, che invece era stata enunciata nel principio di diritto quanto ai possibili effetti dell’aumento del corrispettivo della prestazione.

Col secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 384 c.p.c., per avere la corte territoriale condannato l’ente a risarcire il danno così come quantificato dal c.t.u. limitandosi ad avallare – con approssimativa lettura – la correttezza dei calcoli da questo effettuati, mentre la cassazione aveva imposto di verificare la rilevanza causale delle condotte secondo i principi riepilogati dalla sentenza n. 6366 del 2016. Inoltre finanche nella condivisione del calcolo la corte territoriale non avrebbe considerato – a dire della ricorrente – che la c.t.u. (pag. 26) aveva operato un’elaborazione per sua stessa ammissione ritenuta solo “virtuale”, adottando come dato certo unicamente il dato economico aziendale del biennio 2006-2007 e semplicemente ipotizzando, quindi, il risultato economico ottenibile in mancanza dell’avversa condotta. In tal misura la determinazione del danno si era manifestata come “piuttosto aleatoria e ben lontana dal soddisfare il disposto di cui all’art. 2043 c.c.” in un mercato caratterizzato da rigidità della domanda.

Col terzo mezzo, infine, la ricorrente ha denunziato l’omesso esame del fatto decisivo costituito, giustappunto, dall’avere la c.t.u. stabilito che la domanda dei servizi erogati dalle società era da considerare “sostanzialmente rigida”; elemento determinante al fine di accertare la sussistenza dell’autonomia causativa del danno e invece completamente trascurato nella motivazione.

V. – Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è fondato.

Come detto in premessa, la sentenza n. 6366 del 2016 aveva demandato al giudice del rinvio di rivalutare il materiale istruttorio onde stabilire se un danno potesse considerarsi in effetti esistente come conseguenza delle condotte illecite riscontrate per abuso di posizione dominante.

La corte d’appello, in particolare, avrebbe dovuto attenersi a un duplice criterio di giudizio: l’uno relativo alla ripartizione dell’onere della prova, che, in ragione delle asimmetrie informative esistenti tra le parti e della complessità della ricostruzione del quadro commerciale di riferimento, si sarebbe potuto ritenere assolto anche mediante lo svolgimento di una c.t.u. cd. percipiente; l’altro relativo al vaglio delle risultanze della c.t.u. “circa l’autonomia causativa del danno, derivante da ciascuno dei bracci della “tenaglia”, in ordine all’illecito anticoncorrenziale”, rispetto al quale vaglio si sarebbe dovuto considerare il profilo caratteristico del mercato di riferimento, se cioè contraddistinto o meno da rigidità dei consumi.

In questa specifica prospettiva, vale a dire in vista del possibile accertamento del danno (id est, dell’elemento causale tra la duplice condotta e il danno allegato, oltre che della valutazione della relativa componente), era stato enunciato (e anzi ribadito poichè già presente nella giurisprudenza della Corte) il principio di diritto per cui “ai fini dell’accertamento del danno derivante da abuso di posizione dominante, suscettibile di traslazione sulla clientela per effetto della conseguente maggiorazione delle tariffe, costituisce principio di economia di comune esperienza quello secondo cui l’aumento del corrispettivo della prestazione determina una riduzione della domanda, salva la prova contrarla della rigidità dei consumi”.

VI. – La corte territoriale ha mancato di svolgere l’accertamento richiesto, essendosi limitata a richiamare le caratteristiche – indiscusse – di illiceità della condotta ascritta all’ente pubblico per lo sfruttamento abusivo, seppure in lasso temporale limitato, della posizione monopolistica sul mercato dell’informazione immobiliare mediante i programmi informatici.

Dopodichè ha semplicemente provveduto a quantificare gli asseriti danni da lucro cessante secondo un calcolo puramente teorico rinvenuto nella c.t.u.; calcolo basato su una elaborazione di grandezze aziendali astrattamente idonee a incidere sul margine differenziale ottenuto – computato, per quel che si evince dalla trascrizione operata nel ricorso per cassazione, tenendo conto del risultato economico ottenuto nel biennio di riferimento e di quello teoricamente invece ottenibile in mancanza delle condotte abusive.

In tal modo, tuttavia, la corte territoriale ha eluso i principi di diritto, che supponevano che prima ancora della liquidazione si accertasse se in effetti potesse, anche in base alla c.t.u., considerarsi etiologicamente esistente un danno per effetto delle condotte anzidette, singolarmente e complessivamente considerate, all’uopo essendo stato ritenuto altresì decisivo, per lo meno in rapporto alle conseguenze dell’aumento tariffario, l’aspetto della prova in ordine alla rigidità o meno della domanda afferente i servizi informativi erogati; prova che peraltro la stessa c.t.u. (pag. 31, riportata nel ricorso per cassazione) aveva provveduto a definire affermando che la domanda dei servizi era da considerare come “sostanzialmente rigida”.

Esiste invero una chiara distonia motivazionale dell’impugnata sentenza, giacchè da questa non si capisce come si sia pervenuti alla valutazione previa di effettiva esistenza di un danno risarcibile (da lucro cessante) causalmente riconducibile alle condotte abusive, nonostante che il mercato dei servizi erogati dalle attrici fosse stato ritenuto, dalla stessa c.t.u. evocata in sentenza, come caratterizzato da “domanda sostanzialmente rigida”.

E difatti nè su tale aspetto della questione controversa, decisivo in base al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, nè sulla correlazione del ravvisato lucro cessante all’uno e all’altro dei profili ritenuti abusivi, una pertinente considerazione risulta spesa nella motivazione.

La sentenza va dunque cassata e la causa nuovamente rinviata alla corte d’appello di Milano, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto stabiliti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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