Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10098 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier

n. 43, presso lo studio dell’avv. Giovanni Romano, rappresentato e

difeso dall’avv. Collarile Vincenzo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la revocazione della sentenza Corte di Cassazione, sez. 5^, 21

aprile 2008 n. 10.284;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, insta per la revocazione della decisione di questa Corte indicata in epigrafe, che, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia, ha riformato la decisione di appello, che aveva ritenuto illegittima iscrizione a ruolo a carico del contribuente, in quanto fondata su sentenza ritenuta non ancora passata in giudicato per difetto di comunicazione;

– che – essendo la revocanda sentenza fondata sul rilievo che i giudici di appello non avevano considerato che la sentenza posta a fondamento dell’iscrizione a ruolo era divenuta definitiva in conseguenza del decorso del termine lungo per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. – il contribuente deduce che la decisione sarebbe basata sull’errore di fatto revocatorio costituito dall’aver inteso la sentenza all’origine dell’iscrizione a ruolo pubblicata dopo l’1.4.1996 e, quindi, assoggettata al nuovo regime procedimentale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992;

– che, in particolare, l’istanza di revocazione è corredata dai seguenti quesiti di diritto: a) “una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, pronunciata il 27/03/96 e pubblicata il 30/03/96 (ovvero prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992), passa in giudicato con il decorso del termine di un anno e quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione, qualora il relativo dispositivo non sia mai stato ne comunicato ne notificato (così come prescritto dalla normativa vigente alla data della sua pronuncia e pubblicazione)?”; b) “è applicabile la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 11 ad una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale pronunciata il 27/03/96 e pubblicata il 30/03/96 (ovvero prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992), il cui dispositivo, alla data del 01/04/96 e a tutt’oggi, non è mai stato ne comunicato ne notificato?”;

– che l’Agenzia non si è costituita;

osservato:

che il ricorso per revocazione in rassegna si rivela inammissibile già per il fatto di recare quesiti non congruenti con una domanda di revocazione, giacchè privi del benchè minimo riferimento all’evidente errore di percezione in cui sarebbe incorso il giudice della decisione revocando;

che, peraltro, le doglianze del ricorrente, nemmeno come esposte nella narrativa del ricorso concorrono a riscontrare nella sentenza vizio revocatorio, essendo, al più, astrattamente idonee a configurare errore di giudizio (peraltro insussistente, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all’art. 327 c.p.c. deve ritenersi operante anche con riguardo al previgente contenzioso tributario: v. Cass. 10947/03, 15544/06);

ritenuto:

che il ricorso della società contribuente si rivela pertanto, inammissibile e che, in quanto tale, può essere disatteso nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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