Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10098 del 26/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10098 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 24807-2011 proposto da:
LOMBARDO
BARTOLOMEO
CU
LMBBTL66P02L3310,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato TILOTTA ANDREA giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
1056
GIAMBANCO GIUSEPPA, UGF ASSICURAZIONI SPA, CROCE
AGOSTINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 342/2010 del TRIBUNALE di
TRAPANI del 26/06/2010, depositata il 05/07/2010;
Data pubblicazione: 26/04/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 06/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.
31) R. G. n. 24807/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — La sentenza impugnata (Trib. Trapani 5/07/2011), confermando
quella di primo grado, ha osservato che il giudice di Pace, anziché emettere
una decisione secondo equità, aveva determinato equitativamente il danno,
causa e, in particolare, a quelle della CTU.
2 — Il Lombardo ricorre per cassazione deducendo:
2.1. Violazione art. 1226 c.c. poiché avrebbe tautologicamente e
insufficientemente motivato sul ricorso alla quantificazione in via equitaiva
del danno;
2.2. Vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio;
2.3. Violazione art. 2056 c.c. in tema di valutazione del danno.
3 — Gli intimati non hanno svolto attività di difensiva.
4 — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
Le censure — da trattarsi congiuntamente, essendo tutte rivolte a censurare la
quantificazione del danno — riguardano apprezzamenti di fatto, sui quali vi è
congrua e corretta valutazione da parte del giudice di appello.
Il ricorrente, prescindendo dal consolidato orientamento di questa S.C. sui
limiti del sindacato in sede di legittimità, di questa S.C., indugia nel
prospettare una propria “diversa lettura” delle risultanze di causa.
Tale linea è oggettivamente incompatibile con il giudizio di legittimità. Solo
impropriamente, peraltro, risultano denunziate le violazioni di legge, le
quali presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
5 — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il rigetto
dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria.
Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che
inficiano i motivi che sono alla base della relazione.
3
la valutazione del quale non era arbitraria, ma ancorata alle risultanze di
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
va, comunque, precisato che, nel presente giudizio, non è in discussione
l’equità integrativa, cui va ispirato, nei casi di legge, il giudizio del Giudice
di pace; bensì la determinazione equitativa del danno, che, per
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
visti gli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
giurisprudenza costante, presuppone la prova del pregiudizio reclamato;