Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10098 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17084/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 382/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA

depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LUISA DE RENZIS che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma P.M. impugnava il silenzio-rifiuto manifestato dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle trattenute operate ai fini IRPEF nell’anno 2004 con riferimento alle somme erogate dal fondo di previdenza complementare gestito dal Banco di Napoli in forza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti con erogazione una tantum del capitale già accantonato, sostenendo che tale erogazione non poteva essere assoggetta a regime di tassazione IRPEF trattandosi di una fattispecie atipica, trasferita dal vecchio fondo del Banco di Napoli (FTP) al nuovo fondo (FPCPBN) nato nel 2001. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente ritenendo che la somma erogata dal Fondo dovesse scontare l’aliquota del 12,50%. L’agenzia delle entrate proponeva appello e la CTR del Lazio lo rigettava

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo due motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, a mezzo delle quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, per non aver esposto la CTR le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17. Sostiene che il trattamento fiscale previsto dall’art. 42 cit. è riservato alle sole forme previdenziali costituite mediante contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ovvero alle forme di previdenza integrativa costituite in base a metodo contributivo. Nel caso in esame la somma corrisposta al contribuente costituisce, invece, reddito di lavoro dipendente poichè l’erogazione è avvenuta in dipendenza del rapporto di lavoro nel corso del quale è stato instaurato il rapporto di dipendenza integrativa da cui è derivata prima l’attribuzione del trattamento pensionistico aggiuntivo e poi, in sostituzione di questo, la concessione dell’indennità una tantum. Ne consegue che la somma erogata va considerata un vero e proprio trattamento previdenziale, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis).

5. Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U., n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). Ciò premesso, il motivo è fondato. Invero, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunque denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del T.U.I.R., reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione (Cass. n. 11156 del 2010, e n. 29614 del 2011). Pertanto tale erogazione in “unica soluzione” non può che essere soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’originario art. 16, comma 1, del T.U.I.R., trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall’art. 48, (ora art. 51), comma 1, del T.U.I.R. e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42 (ora art. 45), non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento conclusivo del rapporto (Cass. n. 568 del 2010). Nè può far escludere la natura lavorativa del reddito la ricorrenza di circostanze del tutto neutre, quali la corresponsione anticipata “una tantum”, anzichè con cadenza mensile, e l’intervento di un terzo pagatore (Fondo), in luogo del datore (Banco). Si tratta, infatti, di mere varianti accessorie delle modalità di erogazione della prestazione che non possono neutralizzare il nesso genetico con l’originario rapporto, unico rilevante ai fini fiscali a mente dell’art. 48 cit., che considera redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. In realtà, con la liquidazione del cd. “zainetto”, l’ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata. Essa, dunque, non può che restare soggetta al medesimo tipo di prelievo fiscale previsto per il credito originario, secondo “il criterio della tassazione per equivalenza”. Nel contempo, il percettore consegue il beneficio dell’applicazione della più vantaggiosa aliquota ridotta prevista per la tassazione separata (Cass. n. 2921 del 2010). Il principio è stato recentemente affermato da questa Corte con sentenza n. 1521 del 2/12/2017, secondo cui: “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis” (conf. Cass. n. 13101 del 10.6.2014).

4. La CTR non si è attenuta agli indicati principi in quanto non risulta dai fatti di causa che il fondo per i dipendenti del Banco di Napoli fosse una gestione previdenziale complementare a capitalizzazione dei versamenti e a causa previdenziale prevalente ed, anzi, constano indicatori di segno contrario, attesa l’origine previdenziale dell’Istituto, come affermato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 17537 del 2012.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi del principio giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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