Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10098 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10098 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 3287-2014 proposto da:
DAVANZALI TIZIANA DVNTZN56C48A271G, DAVANZALI
LUISA DVNLSU49L71I758N, in qualità di eredi di Aldo Davanzali,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato D’ANDRIA
CATALDO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SCALONI MARIO, DI PORTO ANDREA giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ITALIANO, MINISTERO
DELLA DIFESA 80425650589, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimati –

Data pubblicazione: 09/05/2014

avverso la sentenza n. 23933/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 2/10/2013, depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo

380-bis cod. proc. civ. e datata 4.3.14, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al
ricorso avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione 22
ottobre 2013, n. 23933:
«1. — Luisa e Tiziana Davanzali, quali eredi di Aldo Davanzali,
ricorrono per la correzione dell’errore materiale da cui prospettano
essere affetta l’epigrafe della sentenza sopra indicata, essendovi stata
omessa la menzione, tra le ricorrenti, della seconda di loro. Non
svolgono attività difensiva in questa sede gli intimati.
2. — Il ricorso va trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 391bis, comma 3, 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., parendo potervi essere
accolto.
3. — La sentenza oggetto dell’odierno ricorso ha, invero, accolto il
ricorso n. 28670/11 r.g. avverso la sentenza n. 3911/10 della corte di
appello di Roma in merito alla domanda coltivata in quella sede dalle
odierne ricorrenti nei confronti dello Stato italiano e dei Ministeri della
Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti per i danni patiti dal loro dante
causa a seguito dell’incidenza, sulla rovina della compagnia aerea
ITAVIA, dell’attività di depistaggio dei convenuti nella vicenda del
disastro aereo di Ustica.
4. — L’intestazione della sentenza reca però menzione, delle ricorrenti,
della sola Luisa Davanzali e non anche della congiunta Tiziana,
nonostante dagli ani — anche come richiamati nell’odierno ricorso —
Ric. 2014 n. 03287 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-2-

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.

emerga chiaramente che entrambe hanno proposto il ricorso poi
accolto: ne consegue che, neppure del resto avendo alcunché
controdedotto gli intimati, a tale errore debba porsi rimedio inserendo
la menzione, quale ricorrente, nell’intestazione della detta sentenza,
anche di Tiziana Davanzali.

correzione dell’intestazione della sentenza di questa Corte Suprema di
Cassazione, dep. il 22 ottobre 2013 col n. 23933: a) mediante
inserzione, dopo la parola “DVNLSU49L71I758N”, delle parole “e
DAVANZALI TIZIANA DVNTZN56C48A271G,”; b) mediante
sostituzione delle parole “domiciliata” e “la rappresenta e difende”,
rispettivamente, con le parole “domiciliate” e “le rappresenta e
difende”».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere
ascoltate.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto secondo quanto proposto nella relazione e come meglio
specificato in dispositivo.
V. Infine, in virtù di un indirizzo consolidato, espresso anche a Sezioni
Unite, che va confermato e ribadito, poiché il procedimento di
correzione degli errori materiali costituisce un procedimento in camera
di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, mancano i
Ric. 2014 n. 03287 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-3-

5. — Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con ordine di

presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ. per emettere una
pronuncia di condanna, in quanto il provvedimento conclusivo di un
tale procedimento non contenzioso non è suscettibile di determinare
una posizione di soccombenza (Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002; n.
11483 del 2002; n. 4126 del 1985; n. 591 del 1983): di conseguenza,

Infine, rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo
unificato, va dato atto che non si applica l’art. 13, comma 1 quater del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24
dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i
giudizi di impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dispone correggersi l’intestazione della sentenza di questa
stessa Corte Suprema di Cassazione del 22 ottobre 2013, n. 23933:
a) mediante inserzione, dopo la parola “DVNLSU49L71I758N”, delle
parole “e DAVANZALI TIZIANA DVNTZN56C48A271G,”;
b) mediante sostituzione delle parole “domiciliata” e “la rappresenta e
difende”, rispettivamente, con le parole “domiciliate” e “le rappresenta
e difende”.
Dà atto che, risultando dagli atti il processo esente dal contributo
unificato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014
Il Presidente

non vi è luogo a provvedere per le spese.

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