Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10097 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SPEDALETTO VALDERA DI CRISTINA CORSINI & C. S.N.C., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Di Meo Stefano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Bizzarri;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA VAL D’ERA, in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n.

22, presso lo studio dell’avv. Baldassari Carlo, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 9^, n. 64, depositata il 18 ottobre

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

udito, per la società contribuente, l’avv. Stefano di Meo;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

in adesione alla relazione;

Constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e formulando il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “… se, la sentenza dei primi giudici era andata ultra petita, come ritenuto dal giudice di 2^ grado, o se, viceversa, quest’ultimo ha errato nell’accogliere il relativo motivo di appello perchè la C.t.p. aveva deciso in conformità agli specifici motivi del ricorso originario sul merito dell’imposizione, sul quale anche il giudice di appello si doveva pronunziare”. – che il Consorzio ha resistito con controricorso;

osservato:

– che l'(unico) motivo di ricorso non ottempera alle prescrizioni, imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

che le SS.UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che il quesito di diritto non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo di ricorso ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, (v. Cass. s.u. 3519/08).

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso si rivela inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza la società contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa liquidate in complessive Euro 1.300,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorario) oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Respinge il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa liquidate, in complessive Euro 1.300,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorario) oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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