Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10097 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28582/2013 R.G. proposto da:

D.M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Remo Montone,

con domicilio eletto in Roma, Via Benozzo Gozzoli 60;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Campania, depositata 2 maggio 2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. Pasquale Pucciariello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr) ha rigettato l’appello del contribuente, rimasto soccombente in primo grado nell’impugnativa di un avviso di accertamento notificatogli per l’anno di imposta 2005, con il quale fu rideterminato il reddito di impresa per la medesima annualità.

Contro la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che l’avviso impugnato si basava su studi di settore, così come un diverso avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004, dal quale era derivato un contenzioso definito in senso favorevole per il contribuente, il quale aveva conseguentemente chiesto che il giudicato relativo all’anno precedente fosse esteso all’annualità in contestazione.

Egli deduce che la Ctr aveva omesso di pronunciare su tale domanda.

Il motivo è infondato. E’ chiaro che l’eccezione di giudicato sulla precedente annualità di imposta fu proposta per paralizzare l’accertamento compiuto nell’anno successivo. Nel momento in cui la Ctr ha esaminato il merito della vicenda, definendo il giudizio in senso totalmente sfavorevole per il contribuente, ha implicitamente rigettato ogni deduzione incompatibile con la decisione assunta (Cass. n. 17956/2011).

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e del D.P.R. 600 del 1973, art. 39; errata qualificazione e interpretazione dell’avviso di accertamento impugnato; nullità per omessa attivazione del preventivo e obbligatorio contraddittorio con il contribuente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è inammissibile. La sentenza ha ritenuto che l’accertamento operato nel caso in esame fosse di tipo analitico induttivo, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti “indicanti un comportamento ingiustificatamente contrario ai canoni dell’economia”; ha ritenuto inoltre che la rideterminazione del reddito non fosse avvenuta sulla base degli studi di settore, ma applicando sul costo del venduto la percentuale di ricarico “indicata dalla stessa parte nel prospetto dello studio presentato”.

Tale valutazione non incorre in alcuna violazione delle norme indicate nella rubrica, potendosi semmai discutere della correttezza di quella stessa valutazione in rapporto all’accertamento effettivamente svolto nel caso concreto; ma ciò avrebbe richiesto la deduzione di un motivo di ricorso diverso da quello proposto.

E’ ancora da aggiungere che il motivo pecca di autosufficienza, in difetto di adeguata trascrizione dell’avviso di accertamento. La sola parte del provvedimento trascritta non consente alla Corte di avere adeguata cognizione della vicenda.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 2, lett. b) e L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis: nullità per omessa attivazione del preventivo e obbligatorio contraddittorio con il contribuente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il profilo oggetto di censura è quello relativo al carattere obbligatorio del contraddittorio preventivo, che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto instaurare prima di emettere l’avviso di accertamento. Al riguardo la sentenza, pur ritenendo che il contraddittorio non fosse obbligatorio, rilevò che il contraddittorio fu nel caso di specie attivato, per cui nessuna “lesione del diritto di difesa”, avrebbe potuto lamentare il contribuente. Di contro, il ricorrente sostiene che al contribuente fu concessa solo la possibilità di produrre documenti e non anche di fornire chiarimenti sulla propria situazione.

Il motivo è infondato. Nel descrivere il preventivo invito rivolto al contribuente dall’Amministrazione finanziaria, la sentenza impugnata si esprime in questi termini: “l’Ufficio, rilevate le incongruenze, ha invitato il contribuente (…) a presentarsi per fornire delucidazioni e documentazione contabile-fiscale prima di procedere all’accertamento. Solo dopo risultando ingiustificate le incongruenze rilevate, ed avvalorate dagli esiti degli studi di settore, procedeva alla ricostruzione indiretta dei ricavi”.

Da tale descrizione emerge l’esistenza di un invito perfettamente corrispondente a quello che il contribuente avrebbe voluto. La statuizione andava semmai impugnata per altro profilo, diverso dalla violazione di legge; con la precisazione che anche in questo caso deve rilevarsi una carenza di autosufficienza del motivo, non essendo stato trascritto il contenuto dell’invito rivolto al contribuente.

Il quarto motivo deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alle “gravi incongruenze” richieste dalla citata normativa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo è inammissibile. La sentenza è censurata in relazione al giudizio della Ctr sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, che però non è trascritto (Cass. n. 3289/2014). Occorre ancora aggiungere che nel caso di specie è applicabile, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, la norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito in L. n. 134 del 212, che ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, prevedendo, quale motivo di ricorso, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. Senza che sia necessario indagare sui limiti della cognizione demandabile al giudice di legittimità in forza della nuova previsione (Cass. S.U. n. 8053/2014), è agevole rilevare che la ricorrente non deduce alcun fatto il cui esame fu omesso dalla Ctr, ma denuncia in blocco la valutazione positiva dei fatti operata dalla sentenza, pretendendone una diversa.

Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 331 del 1996, art. 62-sexies, comma 3 e art. 2967. Illegittima adozione del criterio induttivo ai fini dell’accertamento del maggior reddito di impresa per mancanza di un elemento ulteriore rispetto alla diversa percentuale di ricarico derivante dallo studio di settore. Onere della prova a carico dell’ufficio. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è infondato. Si legge infatti nella motivazione della sentenza impugnata: “l’Ufficio non ha applicato in modo automatico le risultanze dello studio (metodo Gerico) ma ha determinato i maggiori ricavi applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico indicata dalla stessa parte nel prospetto dello studio di settore presentato (…). Tanto detto la rettifica della dichiarazione va giustificata in presenza di presunzioni semplici qualificate dai caratteri di gravità, precisione e concordanza (quali ricavi e redditi minimi), indicanti un comportamento ingiustificatamente contrario ai canoni dell’economica. A fronte di tutto ciò, il contribuente non ha contrapposto anche in questa sede se non generiche argomentazioni, non assolvendo all’onere della prova che incombeva su di lui, in relazione alla dimostrazione di una motivata insufficienza produttiva dell’azienda”.

Or bene la sentenza non incorre in alcuna violazione di legge. La Ctr ha operato l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente non in via di principio, ma dopo avere riscontrato che l’accertamento si fondava su idonee presunzioni, giusti gli insegnamenti di questa Suprema Corte in materia (Cass. n. 7314/2006; Cass. n. 905/2006; n. 10345/2007).

Con il sesto motivo di deduce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova fornita dal contribuente a motivazione dello scostamento reddituale. Infondatezza della pretesa erariale.

Secondo il ricorrente la sentenza non avrebbe tenuto nel debito conto che il contribuente non fu messo nelle condizioni di spiegare gli aspetti salienti della propria attività. Ma è chiaro che in questi termini il motivo è privo di qualsiasi autonomia rispetto alle censure di cui ai motivi precedenti: rimane quindi assorbito dal rigetto di questi.

In verità il ricorrente ancora una volta si duole che per l’anno precedente l’esito del giudizio tributario fu per lui favorevole, il che, ovviamente, non prelude necessariamente a un errore di valutazione commesso dal giudice di merito nell’anno successivo, tenuto conto, peraltro, che il confronto è svolto con riferimento a un accertamento che, secondo il ricorrente, era fondato sugli studi di settore, mentre la Ctr ha qualificato l’accertamento oggetto del suo giudizio in termini del tutto diversi.

Vale inoltre quanto già sopra rilevato sul fatto che il motivo, così come dedotto, non è coerente con la nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte rigetta il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il quarto motivo; dichiara assorbito il sesto motivo; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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