Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10097 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10097 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di compentenza 7137-2013 proposto da:
MORANI GIULIANO MRNGLN28E07Z326K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo stuclio
dell’avvocato GIOVANNI MARIA MORANI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine del decreto ingiuntivo del 12/12/2006;
– ricorrente contro
COSSÙ FRANCESCHINA, MOCHI ONORI ELEONORA,
MOCHI ONORI MICHELA;
– intimate avverso la sentenza n. 3019/2013 del TRIBUNALE di ROMA del dì
8/02/2013, depositata il 12/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Data pubblicazione: 09/05/2014

Svolgimento del processo
1. — Giuliano Morani chiese ed ottenne dal tribunale di Roma
decreto ingiuntivo per € 36.151,98, quale compenso per prestazioni
professionali di progettista e direttore dei lavori per la costruzione di
un centro turistico, nei confronti delle eredi del committente, tali

Mochi Onori.
2. — Notificato il decreto in data 6.2.07, le ingiunte proposero
opposizione, eccependo — per quel che qui rileva — preliminarmente
l’incompetenza territoriale dell’adito tribunale, ritenendo sussistere la
competenza esclusiva di quello di Perugia (sez. dist. di Città di
Castello) in forza dell’art. 22, comma 1, cod. proc. civ.; e, nonostante le
contestazioni dell’opposto in rito e nel merito, l’adito giudice, concessi
pure i termini previsti dal comma sesto dell’art. 183 cod. proc. civ., ha
poi con sentenza accolto tale eccezione, dichiarando la nullità del
decreto ingiuntivo e la competenza territoriale inderogabile del
tribunale di Perugia, compensando peraltro le spese.
3. — Per la cassazione di tale sentenza, dep. il 12.2.13 col n. 3019,
ricorre il Morani con atto notificato addì 11.3.13, lamentando la
violazione della stessa norma richiamata nella gravata pronuncia, per
essere decorso oltre un biennio dall’apertura della successione (questa
essendosi avuta il 18.9.04) al momento dell’instaurazione del giudizio
(identificato nella data di notificazione del monitorio, avutasi il 6.2.07).
4. — Non hanno qui svolto attività difensiva le intimate; il
Procuratore Generale, con requisitoria scritta ai sensi dell’art. 380-ter
cod. proc. civ., conclude per la dichiarazione di competenza del
tribunale di Roma.
Motivi della decisione
5. — Indubitato che l’apertura della successione siasi avuta in
Ric. 2013 n. 07137 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-2-

Francesca (o Franceschina) Cossu, Eleonora Mochi Onori e Michela

Umbertide il 18.9.04 con il decesso dell’originario committente Paolo
Mochi Onori, si rileva che, in virtù dell’art. 22, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ., la speciale competenza del giudice del luogo di apertura di
successione per i crediti (di qualunque natura ed a prescindere dalla
causa o dal titolo) verso il de cuius era definitivamente cessata in ogni caso

ereditaria fosse o meno iniziata — allo spirare del biennio e quindi in
data 18.9.06: vale a dire, prima della proposizione dell’odierna azione,
avutasi non prima del giorno in cui il ricorso per decreto ingiuntivo è
stato depositato nella cancelleria del giudice adito (e cioè, stando
all’annotazione in calce allo stesso, in data 13.12.06).
6. — La gravata sentenza erra, pertanto, nell’attribuire rilevanza
solo alla prima parte della disposizione richiamata.
Riguardo ad essa è ben vero che l’onere della prova della
sussistenza di almeno uno dei requisiti, cioè il mancato avvio
dell’azione di divisione, incombente sugli ingiunti che avevano
formulato la relativa eccezione (Cass. 16 luglio 1975, n. 2818; Cass.,
ord. 21 agosto 2012, n. 14594), è stato da loro assolto.
E, tuttavia (poiché frustra probatur quod probatum non relevaz), la
gravata pronunzia inspiegabilmente trascura del tutto la testuale
locuzione della stessa disposizione richiamata, che limita in modo
assolutamente chiaro ed inequivocabile quella medesima eccezionale
competenza in ogni caso — e quindi pure ove fosse provato l’altro
requisito o presupposto del mancato avvio dell’azione di divisione —
entro l’invalicabile confine temporale del biennio dall’apertura della
successione: locuzione che rende irrilevante che la divisione non sia
stata ancora intrapresa, ove l’azione per il credito verso il de cuius sia
intentata comunque decorsi due anni dall’apertura della successione.
Si manifesta, al riguardo e in dipendenza della riscontrata
Ric. 2013 n. 07137 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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— indipendentemente cioè dalla circostanza che la divisione della massa

possibilità di diversa lettura da parte dell’interprete, necessario
affermare il seguente principio di diritto: la norma dell’art. 22,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del
giudice dell’aperta successione per le controversie relative a
crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, si riferisce

confronti del defunto, a prescindere dalla causa o dal titolo da
cui è sorto (da ultimo, v. Cass., ord. 21 agosto 2012, n. 14594), ma
pur sempre all’imprescindibile condizione che non sia ancora
decorso un biennio dall’apertura della successione,
indipendentemente dalla circostanza che sia o meno stato
instaurato un giudizio di divisione; ne consegue che quest’ultima
circostanza diviene del tutto irrilevante e non opera la
competenza speciale prevista dalla norma in esame, ove l’azione
per il credito verso il de cuius sia iniziata dopo che sia trascorso
già un biennio dall’apertura della successione.
7. — Pertanto, l’eccezione di incompetenza dell’adito tribunale di
Roma, fondata sulla sussistenza di una pretesa competenza funzionale
del giudice del luogo di apertura della successione, è del tutto infondata
e la gravata sentenza va riformata, con affermazione della sussistenza
della competenza del giudice adito per il monitorio e la condanna delle
soccombenti intimate, tra loro in solido per l’evidente comunanza di
interesse in causa, al pagamento delle spese del presente giudizio.
Infine, essendo accolto il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1.
n. 228 del 2012, occorre dare atto della non sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Ric. 2013 n. 07137 sez. M3 – ud. 15-04-2014

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anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei

P. Q. M.
La Corte cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza del
tribunale di Roma, con termine perentorio di mesi tre per la
riassunzione dinanzi a tale giudice; condanna Francesca Cossu,
Eleonora Mochi Onori e Michela Mochi Onori, tra loro in solido, alle

esborsi; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del (9

medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014.

spese del presente giudizio, liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00 per

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