Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10096 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PANIFICIO PANZELLA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie n.

24 scala C interno 4, presso lo studio legale Schwarzenberg,

rappresentata e difesa dagli avv.ti NADALINI Giuseppe Maria, Aldo

Gollo e Roberto Modena;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente —

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, sez. 5^, n. 43, depositata il 29.10.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

udito, per la societa’ contribuente, Roberto Giovanni Modena;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

in adesione alla relazione.

Constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la societa’ contribuente propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3 convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di contestazione Inps in esito a verifica del 30.7.2003, le aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalso, dall’1.1.2003, dell’attivita’ lavorativa di due lavoratrici, in nero, non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

che l’adita commissione tributaria accolse parzialmente il ricorso, riducendo l’entita’ della sanzione alla meta’ del minimo edittale applicato dall’Ufficio, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello dell’Ufficio medesimo, dalla commissione regionale, che riaffermo’ la piena legittimita’ dell’atto impugnato;

Nel suo nucleo centrale la decisione risulta cosi’ motivata:

“L’accertamento dell’ufficio e’ perfettamente regolare cosi’ come risulta regolare la erogazione della sanzione nella misura minima stabilita per legge. Se l’ufficio avesse stabilito una sanzione al di sotto del minimo di legge, lo stesso sarebbe incorso in una reprimenda da parte della Corte di Conti avendo commesso un abuso d’ufficio. La regolarita’ dell’assunzione delle due persone da parte del panificio Mantella citato dalla parte nelle memorie a difesa, cade quando si osservano data e ora della documentazione allegata in fotocopia, tutta successiva, anche se di poco, allo svolgimento dell’accertamento stesso”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la societa’ sanzionata ha proposto ricorso per Cassazione, in tre motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia ha. resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la societa’ sanzionata eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 130/08;

considerato:

che il mezzo e’ inammissibile, atteso che ogni valutazione in merito alla giurisdizione risulta in questa sede preclusa, alla luce di quanto puntualizzato dalle ss.uu., con le sentenze 24883/08 e 26019/08;

osservato:

che, con il secondo motivo di ricorso, la societa’ sanzionata – deducendo violazione di legge nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione – censura la decisione impugnata per aver ritenuto l’assunzione in nero delle lavoratrici, benche’, avendo queste affermato di essere state assunte lo stesso giorno dell’accertamento, non era ancora decorso il termine per la formalizzazione del rapporto;

considerato:

– che il mezzo e’ inammissibile;

– che – in disparte il rilievo della contestuale deduzione, in un unico motivo, di violazione di legge e vizio di motivazione – deve, invero, osservarsi che la doglianza appare introdurre un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimita’, poiche’ – a fronte del convincimento dei giudici del gravame della non plausibilita’ degli elementi offerti dagli interessati a prova del fatto che le prestazioni delle dipendenti non registrate erano iniziate proprio nel stesso giorno in cui era avvenuto l’accesso – la societa’ sanzionata, pur apparentemente prospettando violazione di legge e vizio di motivazione, rimette, in realta’ in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che e’ sottratto al sindacato di legittimita’;

che, nell’ambito di tale sindacato, non e’, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

osservato:

– che, con il terzo motivo di ricorso, la societa’ sanzionata – deducendo violazione di legge nonche’ vizio di motivazione – censura la decisione impugnata per non aver applicato la sanzione piu’ favorevole, con riferimento alla pronunzia Corte cost. 144/05 ed al principio del favor rei;

considerato:

che il mezzo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, poiche’ non offre alcuna indicazione in merito all’individuazione, in concreto, della norma piu’ favorevole ed e’, comunque, infondato, muovendo dal presupposto di fatto, contraddetto dalla valutazione dei giudici del merito, dell’assunzione delle dipendenti in questione nello stesso giorno dell’accertamento;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza la societa’ contribuente va condannata al pagamento delle spese di causa liquidate in complessive Euro 2.600,00 (di cui Euro 2.500,00 per onorario) oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Respinge il ricorso; condanna la societa’ contribuente al pagamento delle spese di causa liquidate, in complessive Euro 2.600,00 (di cui Euro 2.500,00 per onorario) oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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