Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10096 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6824-2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE GRUPPO ANZIANI ITALTEL ONLUS, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICA CAVALIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSTINO

VERI’;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 84/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita;

udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, per quanto qui d’interesse, ha riformato la decisione di primo grado, non avendo l’Associazione assolto gli oneri probatori, gravanti sulla contribuente, circa l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, carenza non emendabile dalla CTP attraverso l’esercizio dei poteri officiosi, e comunque non ricorrendo i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, il quale richiede che beni o servizi vengano ceduti o prestati a soggetti terzi, cioè estranei all’ organizzazione, non già a soci, associati o partecipanti, in quanto il perseguimento della finalità solidaristica deve intendersi verificato solo laddove l’attività istituzionale vada a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dei componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari; che l’Associazione ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, e art. 58, comma 2, giacchè il Giudice di appello ha ritenuto non utilizzabile la documentazione (rendiconti annuali e schede contenenti le proposte di assistenza dei volontari ASGAI in favore di associati in condizioni di bisogno) prodotta dall’Associazione nel corso del giudizio di primo grado ad integrazione di quella (statuto associativo e deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia delle ONLUS) depositata unitamente al ricorso introduttivo, senza considerare che la stessa era stata nuovamente prodotta con la costituzione nel giudizio di appello;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 3, omessa motivazione della sentenza impugnata, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che “le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lett. a) del comma 6, ove costoro si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a) del comma 2”, per cui la CTR non avrebbe dovuto limitarsi a verificare se l’ente avesse o meno reso prestazioni e servizi, nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nei confronti di terzi svantaggiati, ben potendo esserne beneficiari gli associati versanti in analoga situazione a cagione delle medesime condizioni di svantaggio;

che entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, vanno disattesi;

che la CTR ha ritenuto di escludere il riconoscimento all’Associazione della qualifica di ONLUS, nell’ambito delle attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria svolte, “non essendo stata dimostrata attività nei confronti di terzi non associati”, ed ha all’uopo evidenziato che l’attività “svolta dall’associazione è ben lungi dagli scopi di una ONLUS che deve avere finalità di solidarietà sociale nei riguardi di persone svantaggiate”, e che la prova incombente sulla contribuente non è stata fornita nè in occasione dell’accesso dell’Agenzia delle Entrate presso la sede dell’associazione e neppure con il ricorso originario, essendo inutile, ai fini qui considerati, l’accertamento della prestazione di siffatte attività solidaristiche “esclusivamente” nei confronti di soggetti facenti parte della compagine associativa;

che, com’è noto, l’attività delle ONLUS, meritevole di un regime fiscale di favore, deve essere caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, requisito qualificante tale particolare categoria di enti non commerciali;

che, a detto fine, il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 (a prescindere da alcuni casi in cui la qualifica di ONLUS è attribuita di diritto: cfr. comma 8) prescrive precisi vincoli statutari, individuando – tassativamente – i settori di attività in cui le ONLUS devono operare e stabilendo una serie di obblighi (tra i quali appunto “l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale”) e divieti, imponendo inoltre l’inserimento di dette clausole negli statuti o negli atti costitutivi;

che lo scopo solidaristico viene meglio specificato nell’art. 10, comma 2 a tenore del quale, in relazione ad alcuni settori (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili), esso è configurabile (solo) quando l’attività è diretta “ad arrecare benefici” (oltre che a “componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”) “a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, dunque, a soggetti terzi diversi dai soci – o equiparati – delle ONLUS stesse;

che, tuttavia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, “Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i destinatari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati al comma 6, lett. a se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui al comma 2, lett. a”, per cui anche detti soggetti possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione;

che, inoltre, ” la nozione di “svantaggio” (intesa alla luce del principio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione) individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale, poichè la previsione mira a colmare, incentivando l’opera delle ONLUS, obiettive condizioni deteriori, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma in esame, una particolare categoria di soggetti ” (Cass. n. 18396/2015; n. 6505/2015; n. 7311/2014; n. 3789/2013); che, infine, il comma 4 dell’art. 10 citato ” individua alcuni settori (tra cui, per quanto qui rileva, quello dell'”assistenza sociale e socio-sanitaria”) per i quali si prescinde dalle predette condizioni previste dal comma 2: il legislatore delegato si è, infatti, limitato ad individuare i settori in ordine ai quali la finalità solidaristica, anzichè essere collegata alla condizione dei destinatari delle prestazioni, è ritenuta ex ante sussistente dal legislatore stesso, che la considera cioè immanente alle attività indicate, in tali casi, pertanto, lo scopo di solidarietà, e quindi la detta situazione di svantaggio, lungi dal non essere richiesta (in quanto ciò contrasterebbe con l’intero impianto normativo e con la sua ratio, oltre che, prima ancora, con la legge delega), costituisce il presupposto implicito essenziale delle attività in questione” (Cass. n. 18396/2015);

che la decisione della CTR si fonda proprio sul difetto di prova delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 460 del 1997, e cioè dell’esercizio dal parte della ricorrente di “attività solidali”, accertamento che non si esaurisce al richiamo, contenuto nella motivazione dell’impugnata sentenza, alla eterodestinazione dei vantaggi, in quanto, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 14371/2011), si deve considerare ” che i requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera della legge, sia per il fatto che si tratta (cfr. Cass. n. 11986/2009, n. 7653/2009) di norma di stretta interpretazione”;

che, peraltro, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è soltanto quello che riguarda la motivazione “in fatto” e non anche quella “in diritto”, perchè quest’ultima può essere emendata ed integrata da questa Corte ove ritenuta manchevole, ex art. 384 codice di rito;

che l’utilizzabilità della documentazione prodotta in corso di causa non può ritenersi assolutamente esclusa, alla stregua dell’uniforme orientamento di questa Corte, in quanto il richiamato art. 58, comma 2, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d’appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando persino l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011);

che, tuttavia, il primo motivo di doglianza appare inammissibile perchè non formulato in maniera autosufficiente considerato che la ricorrente non indica le ragioni per le quali quei documenti avrebbero dovuto condurre, per il loro contenuto probatorio, ad una decisione diversa da quella del Giudice di appello, basata sulla mancata dimostrazione delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 460 del 1997, per cui risulta impossibile valutarne la decisività, e che la dimostrazione dell’incidenza causale del difetto di motivazione incombe sulla parte ricorrente;

che è appena il caso di ricordare che mentre l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, ciò non è possibile ove il vizio della decisione sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. n. 22759/2014);

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.100,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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