Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10096 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10096 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 5328-2011 proposto da:
DRAGOTTO ANTONINO C.F. DRGNNN34A13H2281, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNA PANSINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CRISPINO IPPOLITO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2015
156

contro

COMUNE DI PETTINE° C.F. 85000240839, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 18/05/2015

,

GIOVANNI FOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCIO SALVATORE DI SALVO, giusta delega in atti;
i

– controricorrente

avverso la sentenza n. 81/2010 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 05/02/2010 r.g.n. 73/2007;

udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
,….

a

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R. Gen. N.5328/2011
Udienza 14.1.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza numero 81 del 2011, la Corte d’appello di Messina
confermava la sentenza del Tribunale di Mistretta che aveva respinto la
domanda proposta da Antonino Dragotto per ottenere la condanna del
Comune di Pettineo al pagamento della somma di € 11.741,39 – quale

indennità premio di fine servizio istituita con la delibera della Giunta
Municipale n. 54 del 16.8.1963 – in relazione all’attività ivi prestata come
Segretario comunale del 21/10/1966 al 30/4/1969, prima del trasferimento ad
altra sede.
La Corte argomentava in primo luogo che, a seguito della limitazione
operata dalla Commissione Regionale per la Finanza Locale nell’adunanza
del 20.11.1963, la citata delibera numero 54 del 1963 della Giunta comunale
di Pettine°, che aveva istituito la suddetta indennità in favore dei dipendenti
del Comune, non si applicava al Segretario comunale; rilevava comunque che
il diritto ad ottenere la richiesta indennità era prescritto, essendo stato il
trasferimento equiparato nella citata delibera alla cessazione dal servizio ed
essendo tale evento avvenuto per il Dragotto in data 30/4/1969, sicché
l’indennità avrebbe dovuto essere richiesta in quell’occasione.
Per la cassazione della sentenza Antonino Dragotto ha proposto ricorso,
affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di
Pettine°.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della
motivazione della Corte di merito, laddove dapprima dichiara l’
inapplicabilità ai Segretari comunali dei benefici stabiliti nella delibera 54/63,
perché annullata in parte qua dalla delibera della C.R.F.L. del 20.11.1963, e
successivamente fa decorrere la prescrizione dalla data di trasferimento del
Segretario comunale, attribuendo efficacia alla disposizione contenuta nella
stessa delibera n.54/63, che equipara il trasferimento alla cessazione del
rapporto di lavoro.

3

-eA,r

R. Gen. N.5328/2011
Udienza 14.1.2015

2. Come secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli
artt.2935 c.c., 2946 c.c. e degli arti. 32,37,59,60 della L.n. 604 del 1962,
nonché dell’art 7 del D.lgs 5/2/1968 n. 61 e dell’art 9 del D.Igs 4.4.47 n 207,
della L. 7 febbraio 1979 n. 29 e della L. 8 marzo 1968 n. 152, che prevedono
l’infrazionabilità dell’ indennità premio di fine rapporto.

possibilità di stabilire un’ “equiparazione” del trasferimento alla cessazione
dal servizio, considerato che dalle disposizioni richiamate si ricava che il
rapporto del Segretario comunale è unico e che il trasferimento non incide
sulla sua giuridica continuità.
3. Come terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta
che la Corte d’appello non abbia valutato il contenuto di due pareri del
Consiglio di Stato sottoposte alla sua attenzione, che si erano pronunciati su
fattispecie analoghe accogliendo la prospettazione dei Segretari comunali.
4. Come quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione dei
criteri ermeneutici di interpretazione stabiliti dagli artt.1362 c.c., 1363 c.c.,
1367 c.c. Argomenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente disatteso il
primo motivo di appello, con il quale egli aveva lamentato l’errata
interpretazione operata dal Tribunale della delibera del Comune n.54 del 1963
della Giunta Comunale di Pettineo, nel punto in cui equiparava il
trasferimento del segretario comunale alla cessazione dal servizio.
5. Come quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c, per
avere la Corte condannato alle spese l’appellante, che doveva risultare
vincitore e non soccombente.
6. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso occorre qui ribadire
che l’applicazione delle puntuali e definitive disposizioni contenute negli arti.
366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc civ. comporta che qualora il
ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un
documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di
specificità dei motivi del ricorso ed allo scopo di porre il giudice di
legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato,

4

Sostiene che il Comune di Pettineo non aveva alcuna giuridica

I?. Gen. N.5328/2011
Udienza 14.1.2015

senza compiere generali verifiche degli atti, ha l’onere di riportare nel ricorso
medesimo il contenuto rilevante del documento stesso; deve altresì allegarlo
al ricorso o quantomeno fornire elementi sicuri per consentirne
l’individuazione e il reperimento negli atti processuali ( v. Cass. n. 17168 del
2012, Cass. ord.. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 12/02/2014).

motivo di ricorso, che attengono all’interpretazione della delibera della
Giunta Comunale di Pettineo n. 54 del 1963. Di tale delibera infatti non è
riportato il contenuto, né essa è allegata al ricorso, né se ne indica la
collocazione in atti, sicché non può procedersi alla valutazione del relativo
contenuto.
8. Il secondo motivo è inammissibile, per due ordini di ragioni.
8.1. In primo luogo, la questione non è stata esaminata dalla Corte
d’Appello, ma il ricorrente non riferisce come ed in che sede processuale essa
sarebbe stata proposta nel giudizio di merito.
Costituisce invece principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte quello secondo il quale qualora con il ricorso per cassazione siano
prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è
onere della parte ricorrente, al fme di evitarne una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro
deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il
merito della suddetta questione. Nel giudizio di cassazione infatti, che ha per
oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del
processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove
questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel
giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o,
nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel

7. Tale premessa determina l’inammissibilità del primo e del quarto

R. Gen. N.5328/2011
Udienza 14.1.2015

dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 del
18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664 del 21/02/2006).
8.2. Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è determinato dal
difetto della sua puntuale illustrazione. Non è infatti chiarito quale sia il
collegamento tra il principio di infrazionabilità dell’indennità premio di fine

rapporto, che opera per la provvidenza corrisposta dall’ente previdenziale di
appartenenza. con la presente fattispecie, nella quale viene richiesta all’ Ente
locale l’indennità prevista da una delibera comunale. Né peraltro vengono
illustrate le vicende lavorative del Dragotto successivamente al trasferimento
dal Comune di Pettineo, onde consentire di comprendere come l’invocata
infrazionabilità possa in concreto operare con riferimento al complessivo
periodo di servizio.
9. Il terzo motivo risulta poi infondato, considerato che il parere del
Consiglio di Stato nel testo che ne viene riportato in ricorso (pgg. 9 e 10)
appare relativo a fattispecie diversa da quella che ci occupa, avente ad oggetto
la domanda proposta da un Segretario comunale che aveva conservato la
titolarità del Comune di Merano, ma era stato comandato a reggere la
segreteria del Comune di Piombino, avente ad oggetto la liquidazione
dell’integrazione a carico del primo Comune del premio di fine servizio,
secondo le previsioni del regolamento organico di quell’ente locale. Nel caso
in esame, invece, la domanda ha ad oggetto l’indennità prevista, con le
riferite limitazioni, da Comune per il quale l’attività di Segretario comunale è
stata prestata solo fino ad epoca ben anteriore al collocamento a riposo.
10. Segue il rigetto dell’intero ricorso, considerato che la condanna alle
spese processuali pronunciata dalla Corte d’appello – oggetto del quinto
motivo di ricorso – è stata consequenziale alla soccombenza del Dragotto in
quel grado di giudizio.
11. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
!

6

-eg

R. Gen. N.5328/2011
Udienza 14.1.2015

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per
A

compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi, rimborso spese generali
nella misura del 15% ed accessori di legge.
Co ì deciso in Roma, il 14.1.2015

e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA