Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10096 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adel Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7852-2014 proposto da:

CIPE COSTRUZIONI DI D.P. & C SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO

GRANATA;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 246/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza del 19/1/2009, l’Agenzia delle Entrate emetteva, in data 19/10/2009, nei confronti della CIPE Costruzioni S.a.s. di D.P. & C. avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004-2005-2006 per il recupero di maggiori IVA e IRAP conseguenti alla rideterminazione della base imponibile;

– la C.T.P. di Napoli, adita dalla società, respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania respingeva l’appello col quale si era denunciata, in primo luogo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società, da considerare litisconsorti necessari; in particolare, la C.T.R. rilevava che l’avviso emesso nei confronti della società era stato notificato anche ai soci senza che gli stessi lo avessero impugnato, così rendendo definitivo l’accertamento (salvo poi impugnare, gli stessi soci, le cartelle di pagamento emesse sulla base del predetto avviso);

– avverso la sentenza d’appello n. 246/29/13 del 18/9/2013 la CIPE Costruzioni S.a.s. di D.P. & C. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi;

– non ha svolto difese in questo giudizio l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 102 c.p.c., per avere la C.T.R. escluso il vizio denunciato con l’appello, ritenendo che l’avvenuta notifica dell’avviso ai soci (comunque contestata dalla ricorrente) determinasse la superfluità della loro partecipazione al giudizio.

Il motivo è fondato.

L’IRAP è imposta imputata per trasparenza ai soci di società di persone e, dunque, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento i soci sono litisconsorti necessari (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01: “L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società”; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 13767 del 31/07/2012, Rv. 623643-01, Cass., Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5756 del 9/3/2018, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19599 del 24/07/2018, Rv. 649825-01, e, in precedenza, Cass., Sez. U., Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01).

Sin dal primo grado, dunque, doveva essere disposta, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, la cui omissione comporta che il giudizio, celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e anche ex officio.

Indipendentemente dalle questioni relative alla validità della notificazione degli avvisi di accertamento ai soci (contestata dall’odierna ricorrente), sono erronee le affermazioni della C.T.R. che vorrebbe far discendere dalla definitività dell’atto nei confronti di questi ultimi la superfluità della loro partecipazione al giudizio.

In senso contrario (e persino con riguardo alla tardività dell’impugnazione dell’avviso da parte del socio), si rileva – con Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 17549 del 2/9/2016 – che “secondo le S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita dalle innumerevoli pronunce conformi), la necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: (a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; (b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”. Poichè, dunque, la stessa definitività dell’atto impositivo per mancata impugnazione resta pacificamente superata dall’applicazione del principio del litisconsorzio, a maggior ragione deve restare superata l’eventuale tardività dell’impugnazione di una delle parti necessarie; diversamente, la declaratoria di inammissibilità di quel ricorso finirebbe per vanificare – come è stato nel caso di specie – il principio superiore dell’integrità del contraddittorio”.

In altri termini, in base alla fondamentale regola (applicabile anche in caso di atto impositivo ai fini IRAP, in ragione delle modalità di imputazione dell’imposta) che sancisce il litisconsorzio processuale tra società di persone e soci affinchè anche l’accertamento giudiziario sia unitario e compiuto nei confronti di tutti i soggetti interessati, l’omessa (o tardiva) reazione dei soci all’avviso di accertamento loro notificato non determina l’irretrattabilità dell’atto impositivo in caso di sua tempestiva impugnazione da parte della società e comporta, invece, la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01).

Conseguentemente, si deve dichiarare la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e rinviare la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. Resta assorbito il secondo motivo col quale la ricorrente ha lamentato (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia, per essersi la C.T.R. basata sull’erronea interpretazione della documentazione e considerato provate per presunzioni le affermazioni dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte:

in accoglimento del primo motivo, dichiara la nullità dei giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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