Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10095 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DEVI GAS S.A.S. DI BRUNO ANNUNZIATA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Nomentana 905, presso il dott. Cerracchio Vittorio, rappresentato e

difeso dall’avv. Genovese Alfredo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

e

EQUITALIA E.TR. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro fontane

n. 16, presso lo studio dell’avv. FERRONIO Maria Vittoria,

rappresentata e difesa dall’avv. Fiertler Giuseppe;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 5^, n. 197, depositata il 7 luglio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la societa’ contribuente propose ricorso avverso avviso di mora, rilevandone l’illegittimita’ in quanto non preceduto dalla notifica della prodromica cartella di pagamento;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del concessionario, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che la decisione di appello risulta cosi’ motivata: “la eccezione di tardivita’ dell’appello non va accolta perche’ dall’elenco del pieghi raccomandati consegnati all’Uff. Postale, l’appello risulta spedito l’8.5.07, (nei termini), all’indirizzo dell’avvocato domiciliatario, per cui la successiva tardiva ricezione dell’atto, e’ da ritenersi ininfluente e tra l’altro sanata dalla costituzione in giudizio.

Chiarito questo aspetto, il Collegio non puo’ fare a meno di rilevare che la sentenza appellata e’ errata in quanto fondata sull’omessa dimostrazione da parte dell’Ente esattoriale della preventiva consegna e notificazione della cartella di pagamento. Infatti, dall’esame del fascicolo emerge che sia in primo grado che nel secondo e’ depositata copia della relata di notifica specificamente riferita alla cartella presupposta n. (OMISSIS), ricevuta in data 30.08.96. Da quanto sopra, viene a cadere l’assunto dei primi giudici circa la nullita’ dell’avviso di mora. Ne consegue, pertanto che, non essendo stata impugnata per tempo la cartella la pretesa erariale in essa contenuta va confermata in via definitiva”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, la societa’ contribuente propone ricorso per Cassazione in cinque motivi, illustrati anche con memoria;

– che le intimate resistono con controricorso;

osservato:

che, con i primi tre motivi di ricorso, la societa’ contribuente censura la decisione impugnata, sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo del vi zio di motivazione, per non aver ritenuto l’intempestivita’ dell’appello, in considerazione del fatto che il tentativo di notifica dell’appello, tempestivamente eseguito l’8.5.2007, non si era perfezionato, poiche’ il destinatario non era stato reperito all’indirizzo indicato per intervenuto trasferimento da quello originario, e che il secondo tentativo (andato a buon fine) si era perfezionato il 22.5.2007, tardivamente;

considerato:

– che le doglianze sono inammissibili;

che occorre, invero, rilevare che esse non scalfiscono la seconda, delle due autonome rationes, in forza delle quali il giudice a quo ha ritenuto ammissibile l’appello: la sanatoria determinata dalla costituzione in giudizio dell’appellata;

– che deve, peraltro, considerarsi che questa corte ha consolidatamente affermato (v. Cass. nn. 7809/01, 7675/95, 4330/77) che – allorche’ la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralita’ di autonome ragioni, ciascuna di per se’ sufficiente a giustificare la decisione – la parte soccombente ha l’onere di censurare in sede d’impugnazione, pena l’inammissibilita’ dell’impugnazione medesima, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non puo’ piu’ successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata ne’ utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per se’ inidonea a superare il difetto di specificita’ dei motivi dell’impugnazione);

che, a parte cio’, va considerato che, in fattispecie simile, le ss.uu di questa Corte hanno puntualizzato, con la sentenza 17352/09, che, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie;

osservato:

– che, con gli ulteriori due motivi di ricorso, la societa’ contribuente censura la decisione impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione, per aver ritenuto provata la notifica della prodromica cartella di pagamento;

considerato:

– che le doglianze appaiono inammissibili;

che esse infatti, oltre ad introdurre un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimita’, si basano su questioni (l’avvenuta contestazione della prodotta fotocopia della relata di notifica dell’impugnata cartella di pagamento e della relativa dichiarazione di conformita’) nuove, almeno in prospettiva di autosufficienza del ricorso, atteso che, la sentenza impugnata non da conto della loro prospettazione e la societa’ ricorrente non indica se e come introdotte nei pregressi gradi dei giudizio (v. Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04, 5561/04).

– che, riguardo alle indicate doglianze, il ricorso appare, peraltro, non rispondente nemmeno alla previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, impone al ricorrente, pena l’improcedibilita’ della censura, l’onere di depositare gli atti, segnatamente processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda; onere che questa Corte ha puntualizzato dover essere necessariamente osservato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. 24940/09, 2855/09, 28547/08);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza la societa’ contribuente va condannata al pagamento, in favore di entrambe le intimate, delle spese di causa liquidate, per ciascuna, in complessive Euro 6.600,00 (di cui Euro 6.500,00 per onorario) oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Respinge il ricorso; condanna la societa’ contribuente al pagamento, in favore di entrambe le intimate, delle spese di causa liquidate, per ciascuna, in complessive Euro 6.600,00 (di cui Euro 6.500,00 per onorario) oltre spese generali, contributi unificati ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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