Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10095 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep.21/04/2017), n. 10095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Ernesto – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 558-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DELLA MUSICA A.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,
depositata il 09/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita;
udito l’Avvocato.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, nei confronti della Associazione ONLUS Amici della Musica ” A.S.”, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 02/14/2012, di conferma della decisione di primo grado, con cui era stata ordinata la iscrizione della organizzazione negli elenchi di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 337, lett. A, con decorrenza (7/2/2006) dall’originaria domanda;
che il Giudice d’appello, ritenuta la giurisdizione del giudice tributario, ha affermato che la domanda, inviata tempestivamente dall’Associazione per via telematica, era stata respinta per l’errata indicazione del codice fiscale, irregolarità oggetto di successiva rettifica, e non perchè il soggetto richiedente fosse sfornito dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno finanziario 2006, ed ha quindi concluso che un mero errore formale, in mancanza di una espressa previsione normativa al riguardo, non possa legittimare il rigetto della domanda in questione;
che la intimata non ha svolto attività difensiva;
che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che l’Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in quanto la CTR ha rilevato che, ai fini della attribuzione della competenza giurisdizionale a conoscere della relativa controversia, non rileva la natura (non tributaria) della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ma la natura costitutiva dell’iscrizione, il cui diniego preclude la fruizione di un beneficio fiscale, senza considerare che si è in presenza di una provvidenza riconosciuta dalla legge a determinati enti, destinatari di una quota delle entrate fiscali, costituente materia non assimilabile a quella delle agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la quale, mancando un provvedimento di natura discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, va devoluta al giudice ordinario;
che la ricorrente lamenta, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 207 del 2008, art. 42 e D.P.C.M. 20 gennaio 2006, art. 1 in quanto la CTR, nel ritenere tempestiva la domanda dell’Associazione, non ha considerato che la normativa applicabile alla fattispecie imponeva di prendere in considerazione soltanto le domande “pervenute” all’Agenzia delle Entrate entro il 20 febbraio 2006, e che la prova dell’avvenuta accettazione della domanda è data unicamente dalla ricevuta telematica che comunica l’esito positivo dell’invio e riepiloga i dati dell’iscritto, secondo quanto chiarito nella comunicazione di servizio della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne del 20/02/2006, n. 1;
che con il primo motivo di ricorso si pone all’attenzione del Collegio una questione di giurisdizione involgente l’esatta interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, alla luce della sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio del 5 per mille – introdotto inizialmente a titolo sperimentale per l’anno finanziario 2006 ma rifinanziato negli anni successivi – non ha natura fiscale, “non essendo tali quote qualificabili come entrate tributarie”;
che sulla questione, per quanto consta, non si sono pronunciate le sezioni unite, e pertanto la causa va rimessa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374 c.p.c..
PQM
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017