Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10095 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10095 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 28177-2012 proposto da:
DAMIANI ALBERTO DMNLRT24S12I712F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio
dell’avvocato GENTILE ALFONSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato POMENTI ANNA MARIA, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente nonché contro
DI TRAPANO LUCA (quale procuratore generale di Di Trapano
Rudolph Lidano),
DI TRAPANO ANGELA CAROLINA;

intimati

avverso la sentenza n. 4150/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7.10.2011, depositata il 30/11/2011;

Data pubblicazione: 09/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE

comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2003 Angela Carolina Di
Trapano e Carlo Di Trapano convennero innanzi al Tribunale di
Latina, sez. specializzata agraria, Alberto Damiani per ivi sentir
dichiarare risolto il contratto di affitto del fondo sito in agro del
Comune di Sezze, a suo tempo con lo stesso stipulato, per
sopravvenuta impossibilità del conduttore di provvedere alla
conduzione del predio; ovvero, in subordine, per sentir dichiarare
scaduto il contratto alla data del 10 novembre 2007, con conseguente
ordine di rilascio.
Con altro ricorso, depositato il 20 luglio 2003 Carlo Di Trapano, quale
procuratore generale di Rudolph Lidano Di Trapano propose analoga
domanda con riferimento a un fondo di proprietà del suo
rappresentato.
A entrambe le domande resistette il Damiani.
2. Con sentenza dell’8 aprile 2010, depositata il 10 giugno successivo, il
giudice adito rigettò la domanda di risoluzione; dichiarò scaduto il 10
novembre 2007 il contratto relativo al fondo censito al folio 36, part.
546; ordinò conseguentemente il rilascio di tale predio.

Ric. 2012 n. 28177 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-2-

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente

Proposto gravame principale dal Damiani e incidentale da Luca Di
Trapano, nella qualità, la Corte d’appello, in data 30 novembre 2011,
ha dichiarato improcedibile il primo e inammissibile il secondo.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Alberto
Damiani, formulando un unico, articolato motivo.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato improcedibile.
Queste le ragioni.
4. Preliminare e assorbente è il rilievo della improcedibilità
dell’impugnazione a norma dell’art. 369, secondo comma, cod. proc.
civ.
Nel ricorso si dà invero atto che la sentenza, depositata il 30 novembre
2011, è stata notificata in data 11 ottobre 2012. E tuttavia, insieme al
ricorso, è stata depositata copia autentica di detta sentenza non
accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto
stabilito, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, cod.
proc. civ.
5. Va invero al riguardo ribadito il seguente principio di diritto: la
previsione, di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., dell’onere
di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo
comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al
riscontro, da parte della Corte di Cassazione — a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del
Ric. 2012 n. 28177 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-3-

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

vincolo della cosa giudicata formale — della tempestività dell’esercizio
del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
cosiddetto termine breve. Ne consegue che, laddove il ricorrente,
espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è

stessa senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione
separata di una copia, con annessa relata, avvenuta nel rispetto dell’art.
372, comma 2, cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché
entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., dovendosi
per contro escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione
dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero
del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di
tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la
tempestività dell’impugnazione (Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2009, n.
9005; Cass. civ. 10 dicembre 2010, n. 25070).
Il ricorso appare pertanto destinato alla declaratoria di
improcedibilità”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure
replicato.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Nulla sulle spese di cause, essendo risultata vittoriosa la parte
contumace.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ric. 2012 n. 28177 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-4-

stata notificata, ma poi si limiti a produrre una copia autentica della

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo

2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA