Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10095 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 09/05/2011), n.10095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10935/2006 proposto da:

EURO LLOYD IN LCA (OMISSIS), in persona del suo Commissario

Liquidatore Avv. T.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avv. DOVETTO Francesco in 80122 NAPOLI, Via Giordano

Bruno 163, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSAP FGVS S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1191/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Prima Civile, emessa il 15/04/2005, depositata il 21/04/2005

R.G.N. 3068/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

IN FATTO e IN DIRITTO

1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del giugno 2003, ammise in via chirografaria la CON.S.A.P – Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Lloyd Assicurazioni s.p.a. per un credito vantato dall’istante in relazione alla compiuta liquidazione di indennizzi del D.L. n. 576 del 1978, ex art. 4.

2. La corte di appello di Napoli, nell’accogliere i gravame dell’attrice, volto all’ammissione in via privilegiata al passivo della società decotta, in luogo di ammettere la Consap al passivo della Lloyd Centauro, ne ammise il credito al passivo dell’odierna ricorrente, Euro Lloyd s.p.a..

3. Quest’ultima compagnia ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, depositando rituale e tempestiva memoria illustrativa.

4. Il ricorso è fondato, ma, essendo intervenuto nelle more l’auspicato provvedimento di correzione di errore materiale da parte della corte di merito, va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente.

5. La Consap, che con il suo comportamento ha dato colpevolmente causa alla attuale fase del giudizio, va condannata alle spese di lite, giusta il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/06).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Consap al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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