Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10094 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25168/2017 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle

Milizie 124, presso lo studio dell’avvocato Luigi Ciotti che la

rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio

separato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada 55,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Luciani che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale su foglio separato allegato al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Unione di Banche Italiane – UBI Banca s.p.a., incorporante Banca

Adriatica s.p.a., già Nuova Banca delle Marche s.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via F. Denza 3, presso lo studio dell’avvocato Marco Battaglia

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio

separato allegato al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Intesa San Paolo s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Vittorio Veneto, 108

presso lo studio dell’avvocato Roberto Malizia che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5267/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

udito gli Avvocati FRANCESCO MARCONI per delega dell’Avvocato ANDREA

LUCIANI, e RENATO BIASER per delega dell’Avvocato MARCO BATTAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 14 e il 15/10/2011 M.P. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Banca delle Marche s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a. e B.G., esponendo di non aver mai avuto alcun reddito e di aver sempre investito in titoli di stato il denaro ricavato dalla vendita di un appartamento ereditato dalla madre; che nel (OMISSIS) B.G., promotore finanziario della Banca Carisbo (ora Intesa Sanpaolo), le aveva proposto di investire il suo denaro presso la Carisbo, aprendo un conto corrente e un conto titoli ed assicurandole che avrebbe acquistato solo titoli di stato; che l’attività di amministrazione del suo patrimonio era stata effettuata senza la stipulazione di alcun contratto scritto, sulla base di mere affermazioni verbali del B.; che nel giugno del 1999 il B., trasferitosi alle dipendenze della Banca delle Marche, l’aveva convinta a trasferire colà tutto il suo patrimonio, sempre senza la sottoscrizione di alcun contratto scritto e ordine scritto per vendita e acquisto titoli; che per circa nove anni la Banca aveva gestito le sue sostanze, lasciandola all’oscuro, sin che, nel dicembre del 2008, aveva appreso che il B. non lavorava più presso quella Banca e che il suo patrimonio era praticamente azzerato; di aver citato Banca delle Marche, Intesa San Paolo e il B., chiedendo la dichiarazione di nullità o la risoluzione per inadempimento dei contratti stipulati e la restituzione delle somme versate e che tale giudizio era stato dichiarato estinto; che tuttavia in sede penale era stata accertata la falsità della sua sottoscrizione sui contratti prodotti da Banca delle Marche in quel giudizio.

L’attrice ha pertanto chiesto di dichiarare la nullità dei contratti intercorsi con Banca delle Marche e Intesa Sanpaolo e di tutti i conseguenti atti di gestione del suo patrimonio e condannarsi le Banche convenute, come pure il B., a restituire le somme utilizzate per le operazioni di investimento oltre accessori. In subordine, ha chiesto la risoluzione dei contratti per inadempimento delle Banche convenute e la condanna delle Banche convenute, come pure del B., a restituire, a titolo di risarcimento del danno, le somme utilizzate per le operazioni di investimento oltre accessori.

Si è costituita Banca delle Marche, preliminarmente eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza e nel merito chiedendone il rigetto. La convenuta ha assunto che i contratti stipulati dalla M. non erano di gestione patrimoniale ma di mero servizio di amministrazione dei diritti derivanti dagli strumenti finanziari, di deposito, custodia e amministrazione e di negoziazione, ricezione e trasmissioni di ordini su strumenti finanziari. Dalle movimentazioni emergeva che la riduzione progressiva del patrimonio dell’attrice era derivata non già dalla pretesa cattiva gestione della Banca, ma da un tenore di vita troppo elevato della signora M. rispetto ai suoi introiti, che le imponeva sistematiche vendite di titoli per ripianare gli scoperti di conto corrente derivante dagli addebiti scaturenti dall’utilizzo di bancomat, POS (dall’inglese point of sale, ossia punto di vendita, o terminale di pagamento), carta di credito e assegni. Il rapporto contrattuale non era nullo, poichè erano stati stipulati vari contratti scritti e l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni effettuato in sede penale non rilevava perchè non compiuto in contraddittorio.

In subordine, Banca delle Marche ha proposto domanda di manleva nei confronti del coevocato B..

Si è costituita anche Intesa Sanpaolo, proponendo difese analoghe a quelle della Banca delle Marche, eccependo la prescrizione e chiedendo anch’essa in subordine la manleva da parte del B..

Si è costituito anche il B., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo egli operato come dipendente delle due Banche, e non come promotore finanziario, eccependo la prescrizione e svolgendo difese analoghe a quelle delle altre convenute; in subordine ha chiesto di essere manlevato dalle Banche per cui aveva operato come dipendente.

Con sentenza non definitiva del 15/6/2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di apertura di conto corrente e del contratto di deposito, custodia e amministrazione di titoli intercorso fra M.P. e la Carisbo, ora Intesa San Paolo, e di tutte le operazioni di investimento effettuate in dipendenza di tali contratti, nonchè la nullità per mancanza di forma scritta del contratto di deposito, custodia e amministrazione di titoli intercorso fra M.P. e la Banca delle Marche, e di tutte le operazioni di investimento effettuate in dipendenza di tale contratto, rimettendo la causa sul ruolo per l’effettuazione di consulenza tecnica.

Espletato l’incombente peritale, con sentenza definitiva del 19/1/2016 il Tribunale ha rigettato le domande dell’attrice a spese compensate.

2. Avverso le due sentenze di primo grado ha proposto appello M.P., sostenendo la parziale erroneità della prima non definitiva, con riferimento all’accertamento di prelievi da essa effettuati dal conto corrente e la totale erroneità della seconda definitiva.

Si sono costituite, resistendo al gravame, tutte le parti appellate. La Nuova Banca delle Marche, succeduta a Banca delle Marche, ha proposto altresì appello incidentale condizionato, a cui ha resistito l’appellata.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 3/8/2017 ha respinto il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Secondo la Corte di appello la decisione di primo grado meritava integrale conferma; la questione oggetto del giudizio riguardava solamente le doglianze avanzate dalla sig.ra M. con riferimento alle operazioni di investimento in titoli e obbligazioni eseguite mediante denaro confluito sui conti da lei accesi presso le due Banche convenute e, in particolare, l’esecuzione di tali investimenti senza sua autorizzazione e consenso con conseguenti danni derivati da investimenti non redditizi e dannosi; che pertanto era necessario verificare il pregiudizio concretamente patito dalla M. per effetto di tali operazioni di investimento; che a tal fine occorreva valutare l’entità delle perdite, tenendo conto però delle somme corrispondenti ai prelievi effettuati ad altro titolo (POS, assegni e carte di credito) in progresso di tempo dalla correntista, risultanti dai non contestati estratti conto bancari; che gli estratti conto avrebbero dovuto essere contestati, in modo specifico, dopo i sessanta giorni dalla ricezione da parte del correntista e, in caso di contestazione sulla ricezione, immediatamente dopo la produzione in giudizio da parte della Banca; che dopo la produzione degli estratti conto sarebbe stato onere della correntista dimostrare di non aver posseduto i mezzi di pagamento indicati, ovvero di aver utilizzato altri mezzi di pagamento.

3. Avverso la predetta sentenza del 3/8/2017, notificata in data 4/9/2017, con atto notificato il 24/10/2017 ha proposto ricorso per cassazione M.P., svolgendo undici motivi.

Con atto notificato il 28/11/2017 ha proposto controricorso B.G. rilevando in principalità la mancata proposizione di impugnazione e la mancata riproposizione delle domande nei suoi confronti, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza e il suo difetto di legittimazione passiva.

Con atto notificato il 1/12/2017 ha proposto controricorso la Unione di Banche Italiane – UBI Banca s.p.a., società incorporante di Banca Adriatica s.p.a., già Nuova Banca delle Marche s.p.a., a sua volta succeduta ex lege nei rapporti giuridici facenti capo a Banca delle Marche s.p.a. posta in amministrazione straordinaria a risoluzione (D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, artt. 43 e 47; D.L. 22 novembre 2015, n. 183, art. 1, comma 2; provvedimento della Banca d’Italia del 22/11/2015, n. 1241108/15) chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 4/12/2017 ha proposto controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in cui assume che solo Intesa Sanpaolo e B. avevano presentato controricorso, ignorando il controricorso di UBI Banca società incorporante di Banca Adriatica, già Nuova Banca delle Marche s.p.a., a sua volta già Banca delle Marche s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza e apparenza di motivazione.

1.1. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, con iter logico incomprensibile, aveva preso in considerazione le operazioni contabili ordinarie al fine di negare il diritto della M. alla restituzione delle somme da parte delle Banche e invece non aveva preso in considerazione tali operazioni ordinarie ai fini di ammettere tale diritto.

1.2. I vizi denunciati, ossia mera apparenza della motivazione e omessa pronuncia, non sussistono.

La Corte romana ha offerto la sua interpretazione della domanda giudiziale proposta dalla sig.ra M., ritenendo che il thema decidendum riguardasse solamente le doglianze relative alle operazioni di investimento in titoli e obbligazioni eseguite mediante denaro confluito sui conti da lei accesi presso le due Banche convenute e, in particolare, l’esecuzione non autorizzata e non consentita di tali investimenti con conseguenti danni derivati da investimenti dannosi. Coerentemente la Corte di appello, quindi, ha valutato se fosse derivato un pregiudizio da tali operazioni di investimento, escludendo tale evenienza per il fatto che l’andamento complessivo delle operazioni di investimento non aveva determinato alcuna perdita patrimoniale, mentre il progressivo decremento del patrimonio dell’attrice era dipeso da una serie di ingenti prelievi in progresso di tempo eseguiti dalla signora M., che lo avevano costantemente eroso.

Non pare possibile ravvisare neppure la contraddizione che prospetta, per vero non del tutto chiaramente, la ricorrente con riferimento alle operazioni ordinarie in conto corrente (diverse dagli investimenti/disinvestimenti), che sarebbero state prese in considerazione solo in suo danno e non a suo favore.

La Corte capitolina ha semplicemente ritenuto che le operazioni di investimento, di per sè, non avevano arrecato un danno alla sig.ra M. e ha spiegato l’imponente decremento del suo patrimonio non già con le operazioni finanziarie ma con ben altra ragione, ossia con i prelievi (di vario genere) da lei effettuati.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1362 c.p.c. e segg..

2.1. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata aveva male interpretato la domanda giudiziale, contro il suo significato letterale e sostanziale, con cui si chiedeva la restituzione di ogni somma versata alla Banca e non solo quelle investite abusivamente in titoli.

2.2. E’ necessario premettere che, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili le norme sull’interpretazione del contratto, in quanto, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di poter svolgere un’adeguata difesa (Sez.3, 09/12/2014, n. 25853, Rv. 633517 – 01; Sez. 1, 17/03/2014, n. 6125; Sez. 1, 24/11/2011 n. 24847, Rv. 620455 – 01; Sez.3, 9/3/2004 n. 4754).

2.3. La ricorrente richiama indistintamente una serie di disposizioni in tema di criteri interpretativi degli atti negoziali, senza chiarirne il collegamento con la vicenda di causa, e lamenta, peraltro del tutto genericamente, la trascuranza della “volontà della parte” e dello “scopo pratico che la parte voleva conseguire” e l’omissione della valutazione dell’intero contenuto dell’atto introduttivo.

La ricorrente non indica poi in quali espressioni dell’atto introduttivo si dovrebbe ravvisare l’invocata estensione e non ha dedotto alcun vizio motivazionale, tantomeno riconducibile ai limiti di proposizione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.4. E’ pur vero che quando viene dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto (Sez. 2 13/08/2018, n. 20716; Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164; Sez. Un., 22/05/2012, n. 8077).

Peraltro, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa a quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, 21/05/2019, n. 13602; Sez. 2, 14/03/2019, n. 7322; Sez. 2, 25/02/2019, n. 5402).

2.5. L’interpretazione offerta dai Giudici del merito nella presente controversia alla domanda proposta dalla sig.ra M. non ha affatto travalicato i limiti dell’attività interpretativa, visto che l’attrice aveva chiesto di dichiarare la nullità, oltre che dei contratti intercorsi con le due Banche, “di tutti i conseguenti atti di gestione abusiva posti in essere dalle predette Banche e comunque di tutte le singole operazioni su strumenti finanziari eseguite con il denaro di quest’ultima attraverso i suoi conti correnti” e aveva richiesto la restituzione a titolo di indebito di “tutte le somme da loro utilizzate per il compimento di tutte le singole operazioni di acquisto elo vendita titoli”.

Inoltre, al di là del tenore delle conclusioni, l’attrice non aveva formulato nell’atto introduttivo alcun accenno a prelievi o versamenti diversi da quelli attinenti alle operazioni relative agli strumenti finanziari.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697, 1218 e 1453 c.c., perchè le era stata addebitata la carenza di prova del suo diritto alla restituzione in quanto non aveva dimostrato che le resistenti non le avevano restituito gli importi ricevuti; invece in atti c’era la prova del diritto della ricorrente, mentre non era suo onere dimostrare l’insussistenza dell’eccepito adempimento da parte delle Banche.

Il motivo non coglie e non confuta la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato la condivisa e richiamata decisione di primo grado, a sua volta basata sulla complessa indagine peritale esperita in primo grado.

I Giudici del merito non hanno affatto ritenuto che la ricorrente dovesse provare che le due Banche non le avevano restituito gli importi ricevuti in relazione alle operazioni di acquisto di strumenti finanziari e non ha deciso la controversia in suo sfavore sulla base della distribuzione, così individuata, degli oneri probatori.

E’ stato invece ritenuto che tutte le somme utilizzate in prelievo dai conti della sig.ra M. per operazioni di acquisto di titoli finanziari vi fossero anche ritornate senza esiti pregiudizievoli, assicurando nella sostanza lo stesso effetto delle azioni reciproche di indebito proposte con riferimento alle attività poste di fatto in essere in relazione a contratti nulli.

La controversia è stata decisa pertanto in base ad un accertamento positivo in fatto e non già sulla base dell’applicazione della regola dell’onere probatorio quale regola suppletiva dell’accertamento positivo dei fatti.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., perchè la sentenza non definitiva di primo grado, anzichè disporre consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe dovuto accogliere la domanda dell’attrice.

Il motivo è del tutto generico e quindi inammissibile, anche a non voler considerare la sua direzione contro la sentenza, non definitiva, di primo grado, mentre l’addebito rivolto alla sentenza impugnata della Corte di appello è quello “di non aver rilevato quanto sopra” in modo del tutto inammissibile in quanto non correlato alla risposta offerta dal giudice di appello a uno specifico motivo di censura.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c..

5.1. La ricorrente si duole del fatto che le Banche non avevano dato prova dell’invio degli estratti conto e della restituzione delle somme ricevute per le operazioni di acquisto dei titoli, poichè erano privi di efficacia probatoria i documenti depositati.

5.2. Anche in questo caso la ricorrente nel prospettare la sua recriminazione non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata (espressa a pag. 11).

La Corte di appello, richiamando le pronunce n. 9008/2008 e 7087/2005 di questa Corte, ha osservato che gli estratti conto prodotti dalla Banca necessitavano di contestazione specifica da parte del correntista dopo i sessanta giorni dalla ricezione e allorchè – come avveniva nella fattispecie – vi fosse contestazione sulla loro avvenuta comunicazione, immediatamente dopo la loro produzione in giudizio, tramite contestazione specifica delle singole partite, onere questo non soddisfatto dalla generica contestazione della loro mancanza di valore.

Tale ratio non è stata specificamente affrontata e criticata dalla ricorrente e trova peraltro rispondenza in un orientamento giurisprudenziale, non recentissimo ma mai sconfessato, di questa Corte, secondo cui in tema di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Sez. 1, 28/07/2006, n. 17242; Sez. 1, 15/9/2000 n. 12169; Sez. 1, 21/7/2000 n. 9579; Sez. 1, 6/7/2000 n. 9008).

Al riguardo la ricorrente si limita (con il successivo motivo n. 6) ad argomentare circa le differenze fra la fattispecie affrontata dalla sentenza n. 9008 del 2000 e quella a giudizio, senza considerare che anche in quel caso si discuteva dell’efficacia probatoria degli estratti conti non comunicati ma prodotti in giudizio.

6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia inefficacia e nullità della sentenza perchè non faceva riferimento alla fattispecie concreta del processo.

Il motivo è assolutamente generico e privo di apporti critici specifici e puntuali e pertanto va ritenuto inammissibile.

7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art. 2712 e 2719 c.c..

7.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia attribuito efficacia probatoria alle fotocopie degli estratti conto prodotte nonostante che esse fossero state contestate.

7.2. Appare evidente l’errore di prospettiva in cui è incorsa la ricorrente, anche a prescindere dalle argomentazioni delle controricorrenti circa la prova del ricevimento degli estratti conto che sarebbe lecito ritrarre dal contenuto della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Roma della denuncia sporta dalla sig.ra M. nei confronti di B.G. (doc. 28 di parte attrice in primo grado), sulla cui scarsa valenza si diffonde la ricorrente nella memoria illustrativa.

7.3. Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un’elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca.

La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non già nell’art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (Sez. 6 – 1, n. 23389 del 16/11/2016, Rv. 642678 – 01; Sez. 1, n. 14686 del 06/06/2018, Rv. 648945 – 01; Sez. 1, n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573641 – 01)

7.4. In secondo luogo, la ricorrente trascura la ratio decidendi precedentemente evidenziata: la Corte territoriale ha attribuito valore probatorio non già all’estratto conto di per sè, ma alla sua produzione in giudizio, non seguita dalle (necessarie) contestazioni specifiche, con la conseguenza che neppure si pone il problema di un raffronto fra originali e copie, visto che i documenti sono stati considerati solo come fattore di innesco dell’onere di contestazione specifica in capo alla ricorrente.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

8.1. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia applicato il principio di non contestazione nonostante che ella avesse contestato specificamente gli estratti conto e l’informe documentazione avversaria.

A tal fine la ricorrente richiama le deduzioni formulate a verbale all’udienza di prima comparizione del 21/2/2012, le memorie scambiate nella fase di trattazione scritta in primo grado e in particolare le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 3, la comparsa conclusionale di primo grado, l’atto di appello e gli scritti conclusionali di secondo grado.

8.2. Tali richiami sono del tutto generici, visto che la ricorrente non dà conto del concreto e specifico contenuto delle asserite contestazioni che si sarebbero, a suo dire, tradotte in “censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni” e non mette così in condizione la Corte di valutare, sulla base del ricorso e salva la verifica in atti, la capacità di confutazione logica della censura mossa.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Sez. 2, 09/01/2019, n. 305).

Infatti, se pur la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, lo stesso deve essere stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. E’ perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Sez. 1, 06/12/2018, n. 31671).

8.3. Per altro verso, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perchè l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, 05/03/2019, n. 6303).

E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perchè effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perchè non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benchè fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato.

9. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2729 c.c..

9.1. Secondo la ricorrente, in presenza di contratti falsificati da Nuova Banca delle Marche, come da consulenza tecnica grafica in sede penale e in sede civile, la Corte non aveva tratto per presunzione il corollario della inattendibilità degli estratti conto e delle fotocopie prodotte da controparte.

La ricorrente – per vero limitandosi a una generica affermazione che tali circostanze risulterebbero dalle consulenze grafologiche esperite – indica quali atti falsificati il contratto di deposito titoli, il contratto per negoziazione il documento rischi generali e i documenti avversari n. 155, 157 e 159.

9.2. Al proposito, tuttavia, la ricorrente non considera, come puntualmente evidenziato ex adverso, che ella non aveva contestato la sottoscrizione del contratto di conto corrente con Banca delle Marche, come rimarcato dal Tribunale e che ai fini dei prelievi considerati dalla Corte di appello quello che veniva in rilievo era proprio l’andamento del conto corrente.

9.3. Appare comunque il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

10. Con il decimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 1218 c.c. e art. 115 c.p.c., poichè, in difetto di prova di restituzione di alcunchè da parte delle Banche, la Corte avrebbe dovuto accogliere le ipotesi del C.t.u. circa il diritto di restituzione in favore della M..

Anche a prescindere da quanto ricordato nel precedente paragrafo, il motivo è inammissibile, in quanto appare sprovvisto di attitudine critica rispetto alla decisione impugnata, che ha scelto motivatamente quella ritenuta più corretta fra le varie opzioni ricostruttive segnalate dal Consulente tecnico, e propone alla Corte di legittimità una richiesta non consentita di una rivalutazione del merito della controversia.

11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c., sulle spese giudiziali di soccombenza che dovevano essere poste a carico delle controparti.

Il motivo è proposto in via meramente autoreferenziale e non si confronta criticamente, neppure in modo superficiale, con le ragioni dell’assetto delle spese motivatamente impresso dalla Corte territoriale con le argomentazioni svolte da pag. 12 a pag. 14 della sentenza impugnata.

12. Quanto al rapporto processuale riguardante B.G., va dato atto che M.P. non ha riproposto, nè formulato alcuna domanda nei suoi confronti nelle conclusioni rassegnate in questa sede e neppure ha proposto censure alla decisione impugnata che lo riguardino.

Deve quindi ritenersi che la sentenza della Corte di appello sia passata in giudicato nei confronti del B. e che la sua evocazione nel presente giudizio, come del resto da lui sostenuto, sia avvenuta a mero titolo di denuntiatio litis, con la conseguente compensazione delle spese processuali.

12. Al rigetto del ricorso consegue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle Banche controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Intesa Sanpaolo s.p.a., liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge e della controricorrente Unione di Banche Italiane – UBI Banca s.p.a., liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge;

compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e B.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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