Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10094 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4233/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Coferasta Spa;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 86/4/12, depositata il 20 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dall’Agenzia delle dogane che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle Dogane ricorre contro la decisione della CTR della Liguria in epigrafe assumendo la violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver la CTR deciso la controversia – relativa al pagamento del dazio per l’importazione extracomunitaria di carciofi effettuata, per merce di valore superiore di oltre l’8% a quello forfettario, secondo il prezzo in entrata – riferendosi, in realtà ad altra controversia, così omettendo materialmente la motivazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la motivazione della CTR si riferisce, effettivamente, ad altro giudizio, relativo alla contribuente Eliopig Srl, e, quanto alla merce, “a telai utilizzati per la superficie percorsa da persone e autoveicoli resistenti al peso e al traffico pedonale”, estranei ai fatti di causa, sicchè è materialmente omessa in violazione dell’art. 132 c.p.c.;

– la decisione va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio, alla CTR competente in diversa composizione.

PQM

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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