Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10094 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 21/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.21/04/2017), n. 10094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4233/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Coferasta Spa;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria n. 86/4/12, depositata il 20 giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
Letta la memoria depositata dall’Agenzia delle dogane che chiede
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
– l’Agenzia delle Dogane ricorre contro la decisione della CTR della Liguria in epigrafe assumendo la violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver la CTR deciso la controversia – relativa al pagamento del dazio per l’importazione extracomunitaria di carciofi effettuata, per merce di valore superiore di oltre l’8% a quello forfettario, secondo il prezzo in entrata – riferendosi, in realtà ad altra controversia, così omettendo materialmente la motivazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– la motivazione della CTR si riferisce, effettivamente, ad altro giudizio, relativo alla contribuente Eliopig Srl, e, quanto alla merce, “a telai utilizzati per la superficie percorsa da persone e autoveicoli resistenti al peso e al traffico pedonale”, estranei ai fatti di causa, sicchè è materialmente omessa in violazione dell’art. 132 c.p.c.;
– la decisione va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio, alla CTR competente in diversa composizione.
PQM
La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017