Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10094 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10094 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 27638-2012 proposto da:
MANGIALAIO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentane,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio
dell’avvocato MARETTO MASSIMO, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 09/05/2014

DI BITETTO SERGIO, DI BITETTO PIETRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SALLUSTIO BANDINI 7, presso lo
studio dell’avvocato CICCOPIEDI SALVATORE, che li rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 4132/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’1/06/2010, depositata il 13/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato Giglio Antonella difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in P.U.;
udito l’Avvocato Maretto Massimo difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Sergio Di Bitetto convenne innanzi al Tribunale di Roma Marco
Mangialaio e Norwich Union Assicurazioni s.p.a. (ora Aviva Italia
s.p.a.) per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, e
non, conseguenti all’incidente avvenuto il 21 aprile 1991 sulla Via
Aurelia tra l’autovettura Lancia condotta dall’attore e l’autovettura
Mitsubishi Pajero condotta dal proprietario Marco Mangialaio.
Si costituirono entrambi i convenuti, contestando le avverse pretese, il
Ric. 2012 n. 27638 sez. M3 – ud. 27-03-2014
-2-

Mangialaio proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere
il ristoro dei pregiudizi subiti a seguito del sinistro.
Nel processo intervenne Pietro Di Bitetto, chiedendo il rimborso delle
spese mediche sostenute in favore del figlio.

2. Il Tribunale di Roma accertò che l’evento dannoso si era verificato

nell’80% la colpa dell’attore e nel residuo 20% quella del convenuto,
con ogni conseguente pronuncia; dichiarò improponibile la domanda
riconvenzionale.
Proposero gravame i Di Bitetto e la Corte d’Appello di Roma dichiarò
l’inesistenza della sentenza di prime cure, rilevando che la
composizione del collegio che aveva pronunciato la sentenza appellata
era diversa da quella risultante dal verbale di udienza, in cui la causa era
stata assegnata in decisione.
Riassunta la causa davanti al Tribunale di Roma, questi dichiarò la
responsabilità concorrente dei due conducenti, nella misura del 60% a
carico dell’attore e del 40% a carico del convenuto.
Proposto gravame dai Di Bitetto, la Corte d’appello lo respinse.
Detta pronuncia venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio che, in
accoglimento del quarto motivo di ricorso, rinviò il processo alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello, in data 13 ottobre 2010, in
parziale riforma della sentenza di prime cure, ha condannato in solido
il Mangialio e Aviva Italia s.p.a. al pagamento in favore di Sergio Di
Bitetto dell’ulteriore importo di euro 81.200,00, oltre accessori e spese.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Marco Magialaio, sulla
base di un solo motivo.
Resistono con due distinti controricorsi Sergio Di Bitetto e Aviva Italia
s . p. a.
Ric. 2012 n. 27638 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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per colpa concorrente di entrambi i conducenti, determinando

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo l’impugnante denuncia nullità del procedimento e
della sentenza per inesistenza e/o nullità della notificazione. Sostiene
che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio venne
notificato, con il rito degli irreperibili, a un indirizzo di Roma che,
come attestato dal certificato storico di residenza, egli aveva ormai
abbandonato da anni, essendo emigrato, sin dal 1994, a Padova.
Assume quindi di avere avuto conoscenza della sentenza oggetto di
ricorso in occasione della celebrazione di un altro giudizio, allorché,
nel corso dell’udienza del giorno 26 settembre 2012, il difensore di
Aviva l’aveva prodotta.
5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per inidoneità della procura, essendo la stessa priva di data.
Il rilievo non ha pregio perché il mandato apposto in calce o a margine
del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non
richiede, ai fini della sua validità, alcun riferimento al giudizio in corso,
sicché risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al
giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a
poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito, sia la
mancanza di data. E invero la posteriorità del rilascio della procura
rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con
il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre
l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia
Ric. 2012 n. 27638 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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rigettato.

notificata del ricorso (confr. Cass. civ. 5 novembre 2012, n. 18915;
Cass. civ. 17 dicembre 2009, n. 26504).

6. Le critiche, pienamente ammissibili, sono tuttavia infondate.
Esse ruotano intorno al compimento della notifica in un luogo diverso
dalle risultanze anagrafiche, senza considerare che queste hanno

determinazione del luogo di residenza del destinatario, il criterio
dell’effettività: in tale prospettiva la prova del luogo ove lo stesso
dimori di fatto in via abituale può essere desunta da qualsiasi idonea
fonte di convincimento, ivi comprese le presunzioni, tanto vero che è
affermazione consolidata di questo giudice di legittimità che il relativo
apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito,
sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (confr.
Cass. civ. 28 maggio 2010, n. 13151; Cass. civ. 22 dicembre 2009, n.
26985).
Il criterio che informa il nostro sistema è cioè che la notifica di
qualsivoglia atto è validamente effettuata presso la residenza effettiva
del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi
e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni
anagrafiche (confr. Cass. civ. 31 maggio 2011, n. 12004).

6. Ora, dall’esame degli atti di causa — esame che può essere effettuato
direttamente dalla Corte in applicazione del principio per cui il giudice
di legittimità è giudice anche del fatto, quando venga in rilievo la
violazione di una norma processuale — emerge che l’avviso dell’arrivo
della raccomandata spedita a chiusura della notifica effettuata con il
rito degli irreperibili, venne immesso dall’agente postale “in cassetta”, il
che, confermando l’esistenza di un recapito in Roma, a nome
dell’impugnante, neutralizza il valore presuntivo delle risultanze
anagrafiche.
Ric. 2012 n. 27638 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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pacificamente un mero valore presuntivo, vigendo, ai fini della

In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella
memoria di parte ricorrente.
Va invero qui ulteriormente ribadito il principio, consolidato nella

rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva
abituale dimora, luogo che è accertabile con ogni mezzo di prova,
anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza
esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in
via abituale (confr. Cass. civ. 25 settembre 2013, n. 21896; Cass. civ. 14
maggio 2013, n. 11550).
Nella fattispecie il giudice di merito ha tratto elementi di
convincimento da due circostanze incontrovertibili: la sicura presenza
di una cassetta a nome Magialaio in Roma, alla via Nicola Nisco, 21, da
una parte, e l’indicazione di tale luogo come recapito del destinatario in
tutto i precedenti atti giudiziari, dall’altra.
E siffatta valutazione, corretta sul piano logico e giuridico, resiste alle
critiche svolte in ricorso.
La proposta impugnazione deve pertanto essere rigettata.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo
2014.

giurisprudenza di questa Corte, per cui le risultanze anagrafiche

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