Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10093 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26949/2014 proposto da:

L.M.L., nella qualità di erede di R.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 32, presso lo

studio dell’avvocato Corrado Giacchi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Claudio Tatozzi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

VOLARE GROUP S.p.a., AIR EUROPE S.p.a., VOLARE AIRLINES S.p.a., tutte

in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario

straordinario, elettivamente domiciliate in Roma, Via Salaria n.

259, presso lo studio dell’avvocato Marco Passalacqua, che le

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Laura Salvaneschi e

Alberto Villa, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2870/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. Paola Vella;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso

incidentale condizionato, nonchè l’accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha “accertato e dichiarato l’inadempimento del Dott. R.C. ai doveri imposti dall’ufficio di commissario straordinario delle società del Gruppo Volare in A.S.” e l’ha condannata, “quale erede ed avente causa dal Dott. R.C. a risarcire il danno arrecato alla procedura determinato nella somma omnicomprensiva di Euro 270.096,19 + 3.192.579,37 e quindi di Euro 3.462.675,56 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo”.

2. Per quanto rileva ancora in questa sede, dagli atti del giudizio di legittimità risulta che: i) il Dott. R.C., Commissario straordinario dal 30/11/2004 al 30/06/2006 delle società del Gruppo Volare in A.S., in data 13/04/2006 cedeva il complesso aziendale alla società Volare S.p.a. (newco costituita da Alitalia S.p.a.); ii) in data 27/04/2006 la concorrente Air One S.p.a. impugnava la cessione dinanzi al T.A.R. del Lazio; iii) con sentenza del 26/10/2006 il T.A.R. annullava la gara per “macroscopiche violazioni” (quali, tra l’altro, la fissazione dei sottocriteri per la valutazione delle offerte successivamente alla loro conoscenza, almeno potenziale, e senza la prevista presenza del Notaio), declinando la giurisdizione a favore del giudice ordinario per la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di compravendita e il ripristino della posizione giuridica lesa; iv) con sentenza del 25/09/2007 il Consiglio di Stato confermava la decisione di primo grado e poi, con provvedimenti del 03/03/2008 e del 27/05/2008, ordinava al nuovo Commissario straordinario, Dott. F., la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale; v) in data 01/07/2009 veniva stipulata una transazione, a seguito della fusione tra Alitalia e Air One, con rinuncia al contenzioso civile pendente (compresa la domanda di sequestro giudiziario dell’azienda); vi) il nuovo Commissario straordinario procedeva al riparto in data 30/06/2011; vii) con atto di citazione inoltrato alla notifica il 29/06/2011 le società del Gruppo Volare in A.S. convenivano in giudizio la moglie dell’ex Commissario straordinario, L.M.L. (che la riceveva in data 01/07/2011) e i figli R.G. e M., per il risarcimento dei danni causati con la stipula del contratto di cessione.

3. Il Tribunale di Busto Arsizio: a) dichiarava la carenza di legittimazione passiva dei figli (uno quale mero chiamato all’eredità, l’altra decaduta dal diritto di accettare); b) respingeva l’eccezione di prescrizione, stante la natura contrattuale della responsabilità del Commissario straordinario, negando l’applicazione analogica della prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità di amministratori e sindaci ex art. 2946 c.c., stante la sua natura eccezionale; c) riteneva provato il venir meno del Commissario straordinario al corretto adempimento degli obblighi imposti dal suo ufficio, per violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell’incarico (violazione dei principi di trasparenza e imparzialità delle procedure di evidenza); d) escludeva però che fosse stato provato il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato, di cui non era provata nemmeno l’entità e l’ontologica esistenza, “specie con riguardo all’incremento del passivo per maggiori interessi e rivalutazione”; e) evidenziava (tra l’altro) come non costituissero una conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c., nè gli oneri e costi per spese legali (“in quanto l’attuale Commissario straordinario aveva evidentemente ritenuto di insistere nella difesa dell’operato del R.”, proseguendo il giudizio dinanzi al T.A.R. e impugnando la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato), nè il danno “vago e ipotetico” derivante dalla impossibilità di una “tempestiva predisposizione del piano di riparto” – con incremento di interessi e rivalutazione dei crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c., n. 1, non sussistendo “alcuna certezza circa la data in cui l’attuale Commissario straordinario avrebbe effettivamente provveduto a predisporre il piano di riparto laddove il R. non fosse stato negligente e Air One non avesse impugnato gli atti dinanzi al giudice amministrativo”; f) aggiungeva come fosse ragionevole presumere che l’attuale Commissario straordinario avesse depositato il corrispettivo versato per la cessione aziendale su un conto corrente bancario, con conseguente compensatio lucri cum damno per la maturazione degli interessi attivi.

4. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Milano ha: a) rigettato l’appello incidentale della L. sia in punto di prescrizione che in punto di sussistenza della colpevolezza, per avere il giudice amministrativo definitivamente accertato palesi violazioni dei basilari principi di trasparenza e imparzialità delle procedure di gara, negando natura innovativa al novellato L. Fall., art. 38 (laddove riferisce la diligenza del curatore alla “natura dell’incarico”, declinandola come quam in suis piuttosto che boni patris familias); b) accolto l’appello principale del Gruppo Volare sulle spese legali (pari a Euro 270.096,19), ritenendole conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c., per non avere il nuovo Commissario straordinario “fatto altro che compiere quanto dovuto: difendere la Procedura da un giudizio che avrebbe potuto provocare conseguenze disastrose”, in quanto “il definitivo annullamento del contratto di cessione avrebbe aperto uno scenario di assoluta gravità: il ripristino dello status quo ante, la restituzione degli importi già ricevuti per la cessione e la necessità di riassumere tutti i dipendenti del complesso aziendale ceduto”; quindi “il danno sarebbe stato ingentissimo e il nuovo Commissario straordinario, resistendo alla domanda, ha semplicemente (e doverosamente) tentato di evitare tale danno”; c) accolto l’appello principale anche con riguardo ai danni da ritardata predisposizione del piano di riparto, quantificati in Euro 3.192.579,57 poichè (per quanto ancora rileva in questa sede): i) non vi sarebbe incertezza sulla data del riparto, nel senso che, se avesse fatto una gara regolare, il R. – la cui piena correttezza sino ad allora non era mai stata posta in discussione – avrebbe verosimilmente proceduto al riparto il 31/12/2006 (visto che il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 67, prevede che ogni quattro mesi il Commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione); ii) la considerazione degli interessi attivi a titolo di compensatio lucri cum damno sarebbe “del tutto ipotetica ed assolutamente indimostrata nell’an e nel quantum”; iii) la L., nell’eccepire che il nuovo Commissario straordinario aveva proceduto al riparto solo a giugno 2011, nonostante la transazione risalisse a luglio 2009, non aveva considerato che questi vi aveva provveduto “non appena si erano rese disponibili le somme necessarie”.

5. Volare Group S.p.a., Air Europe S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., tutte in Amministrazione Straordinaria, hanno resistito con controricorso e proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato e un motivo di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 38 (richiamato dalla L. Fall., art. 199 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 36) nonchè degli artt. 2496 e 2497 c.c., sull’assunto che, ove la corte d’appello avesse correttamente interpretato la L. Fall., art. 38, riconoscendo la natura aquiliana della responsabilità ivi prevista, avrebbe dovuto dichiarare prescritte le pretese risarcitorie per decorso del termine quinquennale.

6.1. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, comma 2, “per la mancata applicazione analogica alla fattispecie concreta del regime normativo sulla prescrizione delle azioni sociali avverso amministratori e sindaci, di cui al combinato disposto dell’art. 2949 c.c. e art. 2393 c.c., comma 4”.

6.2. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, non meritano accoglimento.

6.3. Non vi è invero motivo di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte per cui l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dalla L. Fall., art. 38 – norma richiamata, per il commissario straordinario, dalla L. Fall., art. 199 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 36 – ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale, sicchè essa è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal giorno della sostituzione del curatore revocato (Cass. 25687/2018; conf. da ultimo Cass. 16589/2019; in passato v. Cass. 8716/1996; Cass. 1507/2000, proprio in tema di amministrazione straordinaria; Cass. 5044/2001; Cass. 16214/2007).

6.4. Detto orientamento trae invero conferma dall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui “la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”, potendo “discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice “contatto sociale”, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. In altri termini, “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”. Anche la categoria delle “obbligazioni ex lege” (da taluno ricondotta agli “altri atti o fatti idonei” a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui allude lo stesso art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, laddove le obbligazioni integranti la cd. responsabilità da fatto lecito (come la gestione di affari altrui e l’arricchimento senza causa) non presuppongono l’inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia) nè dipendono da comportamenti illeciti dannosi (Cass. Sez. U, 14712/2007; conf. Cass. Sez. U, 12477/2018; cfr. ex multis Cass. 25644/2017, in termini di “contatto qualificato” e Cass. 4153/2019, sulle prestazioni accessorie a obblighi legali).

6.5. E’ dunque su queste solide basi teoriche che, una volta accertata nei ridetti termini la natura della responsabilità qui in discussione, risulta ad essa indubbiamente applicabile (in difetto di apposita disposizione che regolamenti diversamente la fattispecie, come quelle segnalate dal ricorrente in tema di prescrizione delle azioni sociali contro amministratori e sindaci, ex art. 2949 c.c. e art. 2393 c.c., comma 4), il regime della prescrizione ordinaria decennale stabilito dall’art. 2946 c.c..

6.6. A diverse conclusioni non induce (come assume la ricorrente) la riformulazione della L. Fall., art. 38, nel senso che “il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (…) con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” (laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse “adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio”). Anzi, il passaggio dal paradigma dell’art. 1176 c.c., comma 1 (per cui “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”) a quello del comma 2 (per cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”) costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui è infatti connaturata la diligenza professionale. D’altro canto, ciò significa che dal curatore o commissario straordinario si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi – a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà – della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).

6.7. I superiori rilievi privano di consistenza anche la tesi, prospettata in subordine, di applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2392 e 2949 c.c., non essendovi – a fronte della disposizione di cui alla L. Fall., art. 38, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte – una lacuna normativa da colmare, tantomeno con una disposizione, quale l’art. 2949 c.c., che, stabilendo una forma di “prescrizione breve”, non può che essere di stretta interpretazione (v. Cass. 10827/2007).

7. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 L. Fall. – in quanto richiamato dalla L. Fall., art. 199 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 36 – nonchè dell’art. 1176 c.c. (su contenuto ed estensione della diligenza richiesta al Commissario straordinario) e dell’art. 2236 c.c., in uno al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo al fatto che il Commissario straordinario non avrebbe avuto una specifica expertise nelle complesse questioni giuridiche sottese alle operazioni della gara pubblica cui aveva dato corso, tanto da essersi avvalso della consulenza di due advisor legali.

7.1. La censura è destituita di fondamento.

7.2. Sicuramente assente è il vizio di omesso esame, poichè la corte d’appello non ha trascurato di considerare i fatti allegati, sicchè la censura trasmoda nel merito. Ma privi di consistenza sono anche i lamentati errores in iudicando, avendo la corte territoriale adeguatamente valutato la fattispecie concreta per confermare come le condotte del commissario straordinario avessero integrato “palesi violazioni dei fondamentali e basilari principi di trasparenza e imparzialità delle procedure di gara”, non residuando perciò alcun margine per eventuali attenuazioni della responsabilità ai sensi dell’art. 2236 c.c..

8. Il quarto mezzo prospetta l’omessa pronuncia sull’eccezione di violazione del divieto di venire contra factum proprium ex art. 112 c.p.c., o, in subordine, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., che sarebbero espressione del medesimo principio.

8.1. La censura presenta profili di inammissibilità, per difetto di autosufficienza, e di infondatezza.

8.2. Invero, il vizio di omessa pronuncia, integrante una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., è configurabile non già rispetto a mere difese, questioni o argomentazioni (cfr. Cass. 22397/2019) – come quella segnalata nel motivo – bensì a domande o eccezioni di merito, avuto cioè riguardo a “qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. 7653/2012; conf. Csss. 7472/2017, 28308/2017, 18797/2018).

8.3. Infondata è anche la censura subordinata, per cui il nuovo commissario straordinario sarebbe venuto meno ai suoi doveri di correttezza e buona fede nel promuovere un’azione di responsabilità nei confronti del suo predecessore, per azioni e omissioni poste in essere in riferimento ad una gara la cui correttezza egli stesso aveva, però, sostenuto nel giudizio amministrativo, poichè le ragioni di opportunità che potevano giustificare una simile condotta (escludendo la scorrettezza ravvisata nella sua contraddittorietà) sono state individuate a pag. 10 della sentenza impugnata, nel senso che essa si sarebbe rese necessaria per “difendere la Procedura da un giudizio che avrebbe potuto provocare conseguenze disastrose per la Procedura stessa e i suoi creditori”, poichè “il definitivo annullamento del contratto di cessione avrebbe aperto uno scenario di assoluta gravità: il ripristino dello status quo ante, la restituzione degli importi ricevuti per la cessione e la necessità di riassumete tutti i dipendenti del complesso aziendale ceduto”. Alla luce delle evidenziate ragioni di opportunità, la linea difensiva assunta dal nuovo commissario straordinario non poteva quindi svolgere effetti preclusivi sul diritto di agire a tutela dei soggetti danneggiati.

9. Con il quinto motivo ci si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., nonchè dell’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè l’avere il nuovo commissario straordinario effettuato il riparto in favore dei creditori solo il 30 giugno 2011, dopo ben due anni dalla data della transazione del 1 luglio 2009, che aveva posto fine al contenzioso con Air One S.p.a..

9.1. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

9.2. In primo luogo, esso contiene un’impropria commistione dei mezzi di impugnazione, poichè errores in iudicando e vizi motivazionali sono prospettati non solo congiuntamente, ma anche inestricabilmente, in contrasto con il principio di tassatività dei motivi di ricorso, avendo questa Corte rilevato come una simile tecnica espositiva riversi impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26874/2018, 11222/2018, 27458/2017, 21016/2016, 5964/2015, 26018/2014).

9.3. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; invece, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017), salvo il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016); ed in effetti il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017).

9.4. Nel caso di specie, le violazioni di legge prospettate attengono al fatto che i danni accertati – i.e. le spese legali sostenute dalla procedura nel contenzioso amministrativo e gli interessi passivi maturati sui crediti privilegiati da dicembre 2006 (data in cui il commissario straordinario avrebbe potuto ragionevolmente predisporre il piano di riparto, se non fosse stata giudizialmente contestata la legittimità della cessione del complesso aziendale) a giugno 2011 (epoca in cui si è proceduto effettivamente al riparto tra i creditori) – non potrebbero ritenersi, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c., nè certi (in quanto meramente ipotetici) nè causalmente collegati, in via immediata e diretta, alla condotta del R., nè prevedibili; al contrario, ai sensi dell’art. 1227 c.c., avrebbe dovuto tenersi conto del concorso del fatto colposo del commissario straordinario subentrato al R., che aveva deciso di resistere al contenzioso promosso da Air One S.p.a..

9.5. Orbene, le riferite doglianze evocano chiaramente un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato e di fatto traducendosi in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016; conf. da ultimo Cass. 6939/2020, 7192/2020).

9.6. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito come sia “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

9.7. Peraltro, anche come censura di tipo motivazionale il motivo non rispetta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014); sarebbe stato infatti onere del ricorrente indicare, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico” – ossia accadimenti o circostanze in senso storico-naturalistico, non mere questioni o argomentazioni (Cass. 22397/2019) nè “fatti processuali” (Cass. 18328/2019, 7024/2020) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, nn. 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; conf. Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 7024/2020, 6735/2020, 6485/2020, 6383/2020).

10. Il sesto motivo, afferente “il quantum del danno liquidato, in relazione all’asserito incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul passivo privilegiato in data successiva al luglio 2009”, prospetta, gradatamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ossia l’epoca di cessazione del contenzioso con Air One, per la sua idoneità a interrompere il nesso causale tra la condotta del R. e il danno da incremento del passivo della procedura – e, in subordine, la nullità processuale per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), per motivazione apparente.

10.1. Il motivo è fondato con riguardo alle censure motivazionali.

10.2. Come noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ridotto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce (…) nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014), con esclusione di ogni rilevanza della sua insufficienza o contraddittorietà (Cass. Sez. U, 33017/2018).

10.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata – in disparte le espressioni “tesi avversaria” e “ns. doc.” adottate a pag. 8 e 10, stigmatizzate dalla ricorrente principale – risulta apparente, in quanto si limita a dare per certo che il commissario straordinario subentrato al R. avrebbe “potuto procedere al riparto soltanto nel 2011, quando si sono rese disponibili le somme necessarie”, senza null’altro specificare o aggiungere al riguardo, nonostante le specifiche contestazioni svolte dall’appellante incidentale, richiamate in ricorso, lasciando così senza risposta i rilievi mossi in punto di quantificazione del danno in discussione, per il periodo intercorrente tra luglio 2009 e giugno 2011.

11. Con il settimo motivo, vertente sempre sul “quantum del danno liquidato, (ma) in relazione all’eccezione di compensatio lucri cum damno”, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata decurtazione – dal danno da “incremento del passivo privilegiato” – dell’ammontare delle “somme incassate dalle Procedure a titolo di interessi bancari attivi sul capitale costituito dal corrispettivo della cessione dei complessi aziendali, maturati nell’arco di tempo durante il quale detto capitale è risultato indisponibile per la ripartizione ai creditori”.

11.1. La censura è fondata poichè, a fronte delle puntuali deduzioni dell’allora appellante incidentale – che aveva addirittura quantificato in Euro 1.603.291,31 la somma da scomputare “in via di estremo subordine” – la corte territoriale si è limitata a motivare lapidariamente nel senso che “trattasi di una argomentazione del tutto ipotetica ed assolutamente indimostrata sia nell’an che nel quantum”, senza null’altro aggiungere.

11.2. Invero, a pag. 60 del ricorso sono state specificamente trascritte le circostanze ammesse nell’atto di appello delle Procedure, con riguardo proprio agli “interessi bancari attivi percepiti sulle somme incassate dall’operazione di cessione (cfr. ns. docc. 24-25 fascicolo di primo grado), e quantificati in Euro 1.603.291,31 (cfr. ns. memoria di replica, p.10”, il cui importo – nella loro stessa prospettiva – “avrebbe dovuto, a tutto concedere” scomputarsi “dal danno complessivo dedotto dalle odierne esponenti”.

12. L’accoglimento dei due motivi che precedono rende superfluo l’esame dell’ottavo motivo, afferente il “calcolo effettuato dalla Corte d’Appello degli interessi maturati sul passivo privilegiato dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2011” – in relazione al quale si deduce la “nullità del corrispondente capo di sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4” – trattandosi di censura che ne resta assorbita.

13. Il ricorso incidentale condizionato, sviluppato in un unico motivo a pag. 21 e ss. del controricorso, con riguardo al tema della interruzione del termine di prescrizione, resta a sua volta assorbito dal rigetto dei primi due motivi del ricorso principale.

14. Parimenti assorbito dall’esito della lite è il ricorso incidentale nell’unico motivo formulato a pag. 63 e s. del controricorso, in punto di compensazione delle spese processuali.

15. La sentenza impugnata va quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i primi cinque motivi di ricorso. Accoglie il sesto e il settimo. Dichiara assorbito l’ottavo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA